Articolo 2167 del Codice civile
Articolo 2166Articolo 2168
Versione
19 aprile 1942
Art. 2167.

(Obblighi del colono).

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente