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21 aprile 1942
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21 agosto 2013
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30 ottobre 2016
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 390.
(Rinuncia).
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. (140) (152) (171) ((173))
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. (171) ((173)) ------------ AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile , come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile , come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(Rinuncia).
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. (140) (152) (171) ((173))
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. (171) ((173)) ------------ AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile , come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile , come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Commentari • 364
- 1. Rinuncia agevolata dalla A alla Z,https://www.fiscooggi.it/ · 233.95558
[…] Con riguardo ai requisiti della rinuncia agevolata e al relativo procedimento, l'Agenzia chiarisce che si può far riferimento al comma 217 che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 cpc. […] In particolare viene richiamato il comma 1 dell'articolo 390 del cpc secondo cui “La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12862Provvedimento: […] Va previamente rilevato, alla stregua del positivo dettato dell'art.390 cod. proc. civ., che la rinuncia, onde produrre l'effetto auspicato dalla ricorrente, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. […] Tuttavia, una rinuncia non perfezionatasi a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. è rappresentativa della volontà della parte di non conseguire riguardo al proposto ricorso alcuna decisione, sicché sul RG 16266/14 Vecchio Lido-Comune di Pescara Est. […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- contributo unificato·
- difetto di interesse ad agire·
- rinuncia al ricorso·
- art. 390 cod. proc. civ.·
- condanna alle spese·
- art. 13 d.P.R. n. 115/2002