Versione
6 maggio 1982
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11 luglio 2002
11 luglio 2002
Art. 9. (Tabella per l'equo canone)
Il primo capoverso dell' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee".
I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.
I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.
Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.
Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessita' di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.
Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" del presente articolo "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."
Il primo capoverso dell' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee".
I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.
I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.
Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.
Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessita' di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.
Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" del presente articolo "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."
Commentari • 6
- 1. Diritto di proprietà e funzione socialeSara Fabiani · https://www.diritto.it/ · 16 gennaio 2022 · 5.833209
[…] Con tale sentenza, infatti, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 9 e 62 della legge 203 del 1982 “nella parte in cui prevedono un meccanismo di determinazione del canone di affitto basato sul reddito dominicale catastale, determinato a norma del R.D. n. 976 del 1939 e rivalutato soltanto in base a meri coefficienti di moltiplicazione”[9]. […]
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Giurisprudenza • 128
- 1. Trib. Potenza, sentenza 26/05/2024, n. 898Provvedimento: […] L'opposto, a seguito di notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dalla Sezione Agraria del Tribunale di Potenza, chiedeva dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Potenza, a conoscere nel merito la presente opposizione, essendo competente il Tribunale di Potenza Sezione Specializzata Agraria ai sensi dell'art.9 comma 1 legge 203/1982, nonché art 50 e 38 cpcLeggi di più...
- art. 9 legge 203/1982·
- riassunzione causa·
- competenza funzionale·
- art. 38 c.p.c.·
- art. 50 c.p.c.·
- spese compensate·
- tribunale specializzato agrario·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- nullità decreto ingiuntivo