TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/09/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2493/2023
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Impastato n.8, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mari, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e Roberta Travia, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, lamentando il mancato pagamento da parte del resistente del bonus cd Controparte_1
“carta docenti”.
Parte istante ha descritto di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Ha narrato di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo dal valore nominale di € 500,00 concesso mediante accredito su carta elettronica, da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_2 Ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Ha lamentato che la disciplina dettata in materia, determina una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed ha eccepito il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre. Il
[...]
si è costituito in giudizio e prendendo atto del recente intervento della Controparte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Sentenza della Corte di Cassazione n.29961/2023, ha aderito alla domanda formulata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, in merito al riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2019/2020.
Ha chiesto il rigetto delle domande con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nelle quali risultano supplenze brevi e saltuarie e non anche un incarico al 30 giugno.
La causa viene decisa alla odierna udienza, avendo carattere documentale, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso va accolto nel merito, alla luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte istante, di riconoscimento del bonus della cd. “carta elettronica del docente” - finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali - non solo al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato in memoria anche dal resistente, in luce delle precitata sentenza del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza della CGUE, è ormai consolidata una lettura della disciplina in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio (anche attraverso lo strumento in questione), che deve essere assicurata a tutto il personale docente, nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Dunque, il ha riconosciuto astrattamente il diritto per lungo tempo in contestazione che, CP_1 quindi, non è più controverso, pur non avendo provveduto, nel caso di specie, alla concreta erogazione del beneficio in relazione agli anni richiesti, sulla base delle prefate eccezioni di operatività dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016.
Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Inoltre, è lo stesso resistente, che, nella propria memoria difensiva, aderisce parzialmente CP_1 alla domanda formulata dalla ricorrente, precisando che la stessa è docente supplente con incarico sino al 30/06/2024 presso Scuola Primaria - Corigliano C. "Don Bosco" Ic - Corigliano-rossano.
Con riferimento alle annualità nelle quali parte ricorrente ha svolto supplenze cd brevi, deve evidenziarsi che la CGUE con la recentissima sentenza C-268-24 del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati con il rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Lecce – che chiedeva se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass.29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo annuale di euro 500, per l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata - ha affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Ora, nel caso in esame non vi sono ragioni oggettive che escludano il diritto al beneficio in favore dell'odierna ricorrente, che per gli anni in contestazione ha stipulato contratti sostanzialmente continuativi e con orario pieno.
Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte va, quindi, dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del
[...]
all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, oltre che della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, per l'effetto, condanna il alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta Controparte_1 elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2.000,00.
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 legale costituito, dichiaratosi procuratore antistatario, che liquida in € 750,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto.
Castrovillari, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2493/2023
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Impastato n.8, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mari, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e Roberta Travia, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, lamentando il mancato pagamento da parte del resistente del bonus cd Controparte_1
“carta docenti”.
Parte istante ha descritto di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Ha narrato di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo dal valore nominale di € 500,00 concesso mediante accredito su carta elettronica, da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_2 Ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Ha lamentato che la disciplina dettata in materia, determina una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed ha eccepito il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre. Il
[...]
si è costituito in giudizio e prendendo atto del recente intervento della Controparte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Sentenza della Corte di Cassazione n.29961/2023, ha aderito alla domanda formulata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, in merito al riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2019/2020.
Ha chiesto il rigetto delle domande con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nelle quali risultano supplenze brevi e saltuarie e non anche un incarico al 30 giugno.
La causa viene decisa alla odierna udienza, avendo carattere documentale, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso va accolto nel merito, alla luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte istante, di riconoscimento del bonus della cd. “carta elettronica del docente” - finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali - non solo al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato in memoria anche dal resistente, in luce delle precitata sentenza del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza della CGUE, è ormai consolidata una lettura della disciplina in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio (anche attraverso lo strumento in questione), che deve essere assicurata a tutto il personale docente, nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Dunque, il ha riconosciuto astrattamente il diritto per lungo tempo in contestazione che, CP_1 quindi, non è più controverso, pur non avendo provveduto, nel caso di specie, alla concreta erogazione del beneficio in relazione agli anni richiesti, sulla base delle prefate eccezioni di operatività dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016.
Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Inoltre, è lo stesso resistente, che, nella propria memoria difensiva, aderisce parzialmente CP_1 alla domanda formulata dalla ricorrente, precisando che la stessa è docente supplente con incarico sino al 30/06/2024 presso Scuola Primaria - Corigliano C. "Don Bosco" Ic - Corigliano-rossano.
Con riferimento alle annualità nelle quali parte ricorrente ha svolto supplenze cd brevi, deve evidenziarsi che la CGUE con la recentissima sentenza C-268-24 del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati con il rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Lecce – che chiedeva se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass.29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo annuale di euro 500, per l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata - ha affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Ora, nel caso in esame non vi sono ragioni oggettive che escludano il diritto al beneficio in favore dell'odierna ricorrente, che per gli anni in contestazione ha stipulato contratti sostanzialmente continuativi e con orario pieno.
Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte va, quindi, dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del
[...]
all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, oltre che della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, per l'effetto, condanna il alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta Controparte_1 elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2.000,00.
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 legale costituito, dichiaratosi procuratore antistatario, che liquida in € 750,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto.
Castrovillari, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone