Articolo 2166 del Codice civile
Articolo 2165Articolo 2112
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19 aprile 1942
Art. 2166.

(Obblighi del concedente).

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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