Articolo 20 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 maggio 1982
Art. 20. (Diritto di ritenzione)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.
Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione e' fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorita' giudiziaria su istanza del locatore medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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