Art. 62.
(Revisione degli estimi. Imposte sui terreni)
Ancorche' intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976 , sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.
Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" dell'articolo 62 "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."
(Revisione degli estimi. Imposte sui terreni)
Ancorche' intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976 , sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.
Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" dell'articolo 62 "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."