Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 18/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
75/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 79912 del registro di Segreteria, introdotto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 con ricorso depositato in data 23.02.2023 e proposto dalla Sig.ra XX (omissis) nata il omissis a omissis (omissis), elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Velia n. 74, presso lo studio dell’Avv. Paolo Rinaldi che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata agli atti, il quale chiede di ricevere ogni comunicazione e notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: av.paolorinaldi@cgm.legalmail.it contro
MINISTERO DELL’INTERNO - in persona del Ministro p.t.;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - in persona del Ministro p.t.;
MINISTEREO DELLA DIFESA - in persona del Ministro p.t.;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 21.01.2026, celebrata con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. Marco Ciaralli, su delega dell’Avv. Paolo Rinaldi, per la ricorrente; nessuno è presente per le controparti.
Considerato in
FATTO
La ricorrente è vedova dell’Assistente Capo della Polizia di Stato YY, deceduto in data omissis, che ha prestato servizio nell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza fino al 23.05.1983, quando è stato riconosciuto “non idoneo permanente al In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 servizio nella P.S. in maniera assoluta” a seguito del seguente esame obiettivo: “RX torace: piccolo complesso primario calcifico in sottoclaveare sx, accentuazione diffusa del disegno bronco-vasale”.
Nel ricorso viene specificato che, già prima del decesso, al Sig.
YY era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite cronica” e che lo stesso era deceduto a seguito di “shock cardiogeno connesso a neoplasia polmonare con altro stadio morboso rilevante: ipertensione arteriosa”, come si evince dal certificato di causa di morte del omissis.
In data 12.12.2016, la ricorrente, in qualità di erede del de cuius, presentava al Ministero dell’Interno istanza volta al “riconoscimento e/o l’interdipendenza dell’infermità cha ha causato il decesso del proprio marito, con le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio”, con l’erogazione del relativo equo indennizzo e la reversibilità della pensione privilegiata.
Dopo numerosi solleciti da parte della ricorrente per ottenere un riscontro alla sua istanza, la CMO di Roma, con parere del 06.04.2021 riconosceva l’infermità letale del Sig. YY interdipendente con le affezioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 28.04.2022, riteneva che la “neoplasia polmonare exitus” non potesse riconoscersi dipendente dai fatti di servizio “trattandosi di patologia non correlabile etiopatogenicamente con le patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio”.
Sulla scorta del suddetto parere, l’Amministrazione resistente, con decreto del 25.05.2022, rigettava l’istanza della ricorrente per il In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità.
La ricorrente contesta le valutazioni operate dall’Amministrazione e dal Comitato di verifica delle cause di servizio che non avrebbe tenuto in debito conto le specifiche attività svolte dal dipendente e, a sostegno delle proprie ragioni, deposita una relazione peritale del consulente tecnico di parte e chiede consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della infermità come dipendente da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità.
Con memoria depositata in data 09.10.2023, si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiede l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva essendo completamente estraneo all’emissione del provvedimento finale di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno; infatti.
In data 25.10.2023, si è costituito il Ministero dell’Interno –
Dipartimento di Pubblica Sicurezza - che conferma le legittimità del proprio operato, rappresentando che al Sig. YY, dispensato dal servizio per inabilità con decorrenza 18.05.1983, è stato riconosciuto il trattamento privilegiato di 7^ categoria Tab. A. e conclude per il rigetto del ricorso.
Con sentenza-ordinanza n. 793/2023 del 19.12.2023, questo Giudice unico dichiarava l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di Servizio e, in via istruttoria, disponeva l’acquisizione di un motivato parere da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Roma, sul quesito se l’infermità che ha causato il decesso del Sig.
YY potesse essere riconosciuta dipendente e/o interdipendente con le affezioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, quale fosse la categoria di ascrivibilità a pensione.
In data 10.10.2025, l’Organo di consulenza ha depositato il richiesto parere che ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato il decesso del Sig. YY nonché l’interdipendenza dalle altre infermità già riconosciute dipendenti dal servizio.
All’udienza odierna, la Difesa di parte attrice ha contestato le conclusioni del parere medico-legale chiedendo un supplemento istruttorio o, in subordine, il rinnovo della consulenza medica con la nomina di uno specialista in pneumologia.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio riguarda l’accertamento del riconoscimento e/o interdipendenza dell’infermità che ha causato il decesso del Sig. YY, marito della ricorrente, con le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio ai fini dell’erogazione della pensione privilegiata di reversibilità.
2. Dirimente, ai fini della decisione, appare il parere reso dalla incaricata Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma che ha escluso che l’infermità che ha causato il decesso del Sig.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 YY (neoplasia polmonare) possa essere riconosciuta dipendente dal servizio né interdipendente con le infermità già riconosciute dipendenti dal servizio.
3. Nel parere viene infatti affermato che dalla documentazione agli atti non emergono elementi caratteristici e sufficientemente indicativi “che possano far, anche solo sospettare che, per l’attività lavorativa svolta si sia sviluppata successivamente la neoplasia polmonare ad un processo infiammatorio cronico polmonare, né esistono quali esplorabili, rischi mansionali che possano soltanto lontanamente far sospettare il dubbio medico legale che, ad azione pro-oncogentica in ambito mansionale si sia avuta una reazione ad espressione neoplastica”, come sarebbe confermato anche dallo studio nosologico della neoplasia da cui era affetto il de cuius.
Per quanto concerne l’interdipendenza dall’infermità “bronchite cronica”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nel parere viene osservato che il Sig. YY è deceduto, all’età di 85 anni, per una neoplasia che si è presentata in tarda età a distanza di diversi anni dal servizio operativo e di circa trent’anni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della bronchite cronica in contrasto con il criterio della continuità fenomenologica e del criterio cronologico.
4. Il parere espresso risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ordine a ciascuno dei quesiti posti e ha tenuto conto anche delle osservazioni critiche espresse dalla controparte (e non firmate da uno specialista in materia) sul parere preliminare; meritano, pertanto, di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene.
Né, a questo fine, assumono rilievo le generiche contestazioni rappresentate in udienza dalla Difesa della ricorrente.
5. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.
PQM
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro CO DECRETO ND CO CORTE DEI CONTI 18.02.2026 12:23:55 GMT+01:00 Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.