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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50100 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FILIPPINE, 10/12/1974), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. ODORISIO CLAUDIA e dell'avv. MOCCIA
ARIANNA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FILIPPINE, 27/04/1977); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 15/03/2003 contraeva presso l'Ambasciata delle Filippine a
Roma matrimonio con esponeva che nel Controparte_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio che Controparte_1
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 31/03/2025 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 15/03/2003.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50100/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(FILIPPINE, 10/12/1974) e Parte_1 CP_1
(FILIPPINE, 27/04/1977) relativamente al matrimonio
[...]
contratto in data 15/03/2003, non trascritto;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50100 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FILIPPINE, 10/12/1974), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. ODORISIO CLAUDIA e dell'avv. MOCCIA
ARIANNA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FILIPPINE, 27/04/1977); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 15/03/2003 contraeva presso l'Ambasciata delle Filippine a
Roma matrimonio con esponeva che nel Controparte_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio che Controparte_1
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 31/03/2025 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 15/03/2003.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50100/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(FILIPPINE, 10/12/1974) e Parte_1 CP_1
(FILIPPINE, 27/04/1977) relativamente al matrimonio
[...]
contratto in data 15/03/2003, non trascritto;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi