Provvedimento: […] Cass. n. 24371/06) - sulla diversa tipologia dell'oggetto del contratto, definendo come affitto la locazione che "ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile" (art. 1615 c.c.); la peculiarità dell'oggetto connota le obbligazioni dell'affittuario poichè questi "deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione" (art. 1615 c.c.); connota altresì i suoi diritti, poichè gli "spettano i frutti e le altre utilità della cosa" (art. 1615 c.c.). La disciplina del contratto di affitto, che si rinviene nei citati artt. 1615 e 1616 c.c., oltrechè negli articoli successivi fino all'art. 1627 c.c., non consente, […]
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