Articolo 1615 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1615.

(Gestione e godimento della cosa produttiva).

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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