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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 845 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CAVATOI ROBERTA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: REDDITO CITTADINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 10/04/2022 , percettrice del Parte_1
reddito di cittadinanza, ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo CP_ che l' con raccomandata A.R. notificata in data 19.10.2021, in ordine alla domanda prot. n. premettendo di avere revocato il beneficio in seguito Parte_2 alla “Comunicazione del Comune della mancanza del requisito di residenza”, chiedeva la restituzione degli importi percepiti dall'esponente a titolo di reddito di cittadinanza da febbraio 2021 ad aprile 2021 per € 2.100,00; con due successive raccomandate AR notificate il 17.11.2021, in ordine alla domanda prot. n. e alla Parte_3
domanda premettendo di avere revocato il beneficio in Parte_4 seguito alla “Comunicazione del Comune della mancanza del requisito di residenza”, chiedeva la restituzione degli importi percepiti dall'esponente a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2019 per € 4.345,32 e dal mese di novembre 2019 a ottobre 2020, per l'importo di € 10.647,96. Evidenziava altresì di CP_ aver presentato altra domanda in data 31.05.2021, rigettata dall' con provvedimento dell'1.07.2021 in quanto “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
La ricorrente evidenziava che nell'anno 2009 si è trasferita dalla Romania in Italia, con le figlie, e , vivendo da quel momento stabilmente Persona_1 Persona_2 nel territorio italiano. In data 21.07.2010 ha ottenuto l'attribuzione del codice fiscale.
Quando è arrivata in Italia, ha iniziato a lavorare come badante, sottoscrivendo diversi contratti di lavoro a tempo indeterminato. È stata residente a [...], poi a
Spadafora (ME), sino all'anno 2013, successivamente per motivi di lavoro si è trasferita a Pace del Mela (ME), e poi a Torregrotta (ME) e oggi è tornata ad abitare a Pace del
Mela. Ha dedotto di essere in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea rilasciata dall'ufficio anagrafe del Comune di Torregrotta in data 13.09.2019. La figlia più piccola ha frequentato tutte le Persona_2 scuole dell'obbligo nel territorio italiano.
Deduceva, pertanto, che, al momento in cui ha presentato la domanda di reddito di cittadinanza (aprile 2019), risiedeva già stabilmente nel territorio italiano da dieci anni.
La ricorrente ha chiesto di:
- Accertare e dichiarare che la signora vive stabilmente in Italia dall'anno Pt_1
2009 e che quindi la stessa è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto al Reddito di cittadinanza a far data dall'anno 2019. CP_
- Per l'effetto dichiarare nulli e/o illegittimi tutti i provvedimenti con i quali l' chiede la restituzione di tutte le somme erogate in favore della ricorrente a titolo di
Reddito di cittadinanza.
CP_
- Condannare l' al pagamento delle somme spettanti alla signora a Pt_1 titolo di Reddito di cittadinanza dall'avvenuta sospensione del beneficio, ossia dal mese di maggio 2021, al mese di gennaio 2022, oltre interessi e rivalutazione
L' costituitosi in giudizio, specificava che il requisito della residenza, richiesto CP_1
per beneficiare del reddito di cittadinanza, veniva sottoposto a verifiche da parte del
Comune e che quest'ultimo, a seguito dei controlli, segnalava la mancanza di suddetto requisito per l'odierna ricorrente;
evidenziava, altresì, che la originaria domanda risaliva al marzo 2019, e non già aprile 2019, e che, pertanto, la ricorrente doveva essere residente in Italia a decorrere dal mese di marzo 2009, mentre la prima residenza in Italia risale al mese di ottobre 2011. L'Ente concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Alla udienza del 03.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va premesso, ai fini del puntuale inquadramento della questione, che il D.L. 28 gennaio
2019 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 26/2019, ha istituito il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia di tale diritto, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, indicando nell'art. 2 i requisiti sia soggettivi (riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno) che oggettivi, ovverosia di tipo reddituale e patrimoniale con valori inferiori a soglie prefissate in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al beneficio, chiarendo nell'art. 3 le componenti del beneficio, suscettibile di variazione in ragione dei componenti del nucleo familiare, di eventuali disabilità sofferte da costoro e del reddito familiare, unitamente alle modalità e al periodo di erogazione, fermo restando che, a prescindere dagli esiti del conteggio, l'emolumento percepibile non può eccedere il tetto massimo annuo di Euro 9.360,00 né andare al di sotto di quello minimo di Euro 480,00 e prevedendo nel successivo art. 5 che il reddito suddetto è riconosciuto dall' ove ne ricorrano le condizioni. CP_1
A tal fine è richiesta una dichiarazione da presentare all'amministrazione previdenziale da parte del richiedente il sussidio, attestante la sussistenza dei requisiti necessari e di eventuali circostanze rilevanti per la sua quantificazione.
Segue a tali disposizioni l'art. 7 che dispone al comma 4, che: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.” E, dunque, l'art. 7 prevede la revoca del beneficio con efficacia retroattiva nella ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di RDC. L' ha revocato alla ricorrente il beneficio del reddito di cittadinanza per mancanza CP_1
del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2), L. 26/2019, per non aver risieduto in Italia per almeno dieci anni.
Sennonché tale provvedimento deve ritenersi illegittimo atteso che, anche a ritenere che la ricorrente non sia stata residente in Italia sino al marzo 2014, alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza (marzo 2019) la stessa aveva comunque maturato un periodo di residenza sufficiente a consentirle di accedere alla prestazione richiesta.
Va evidenziato infatti che, con la sentenza n. 31 del 20.03.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa sopra citata:
“nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».”
Atteso che la portata della pronuncia della Consulta ha effetti retroattivi ed erga omnes
(salvo che per i rapporti giuridici “esauriti”), bisogna vagliare la domanda della parte ricorrente alla luce del mutato quadro normativo.
Il requisito della residenza per beneficiare del R.d.c. è, quindi, soddisfatto laddove l'istante abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni e, in maniera ininterrotta, negli ultimi due.
Ciò è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa da parte della ricorrente, giacché la stessa parte resistente, nella memoria difensiva di costituzione, giustificava la
[... revoca dell'assegnazione del r.d.c. sull'accertamento effettuato dal Comune in base al quale la è risultata irreperibile dal 16.04.2013. CP_2 Pt_1
Dal 31.10.2013 la ricorrente risulta iscritta negli elenchi della popolazione residente del
Comune di Pace del Mela. Parte resistente, dunque, non contesta né dà prova contraria circa la mancanza del requisito della residenza per gli anni successivi al 2013.
Pertanto, attesa la documentazione fornita dalla ricorrente -contratti di lavoro, attestazione di iscrizione scolastica della figlia (cfr allegati)- e considerato il mutato quadro normativo in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 31 del
20.03.2025, deve ritenersi provato che la ricorrente abbia risieduto in Italia per almeno
5 anni.
Tanto considerato, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la illegittimità dei provvedimenti con i quali l' ha revocato il reddito di cittadinanza per mancanza del CP_1
requisito della residenza ex art. 2 comma 1 , lett. a n. 2 l.26/2019 e ciò sia per quanto riguarda la domanda presentata in data 08.03.2019, che per quelle presentate in data
31.10.2019 e 29.01.2021.
Tanto considerato, va negato il diritto dell' a ripetere le somme già corrisposte alla CP_1
ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 ad aprile 2021 e va altresì condannato al pagamento, in favore della ricorrente, del reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge.
3- Per quanto riguarda le spese del giudizio, si reputa equa una integrale compensazione tra le parti, in ragione del recente pronunciamento della Corte Costituzionale del marzo
2025 che è stato determinante per l'accoglimento della domanda . Va altresì aggiunto che la revoca della prestazione non è comunque addebitabile all' dal momento che CP_1
l'Istituto non poteva che prendere atto del dato comunicato dall'ente comunale in ordine all'assenza del requisito della residenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 845/2022 RG, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittime le richieste dell' di CP_1
restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente nel periodo aprile
2019-aprile 2021;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo spettante a titolo di CP_1
Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge, oltre interessi legali;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano