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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIGLIANO ANNALISA, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Podgora, n.7
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SALERNO GIUSEPPE, giusta procura in atti, CP_1
elettivamente domiciliato in Trinitapoli (BT) alla via Marconi, n.85
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2024 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota del 30.09.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 08.03.2021 conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in IC in data CP_1
04.04.1998 e che da tale unione è nata una figlia, (n.ta il 13.4.1999); che, dopo un breve Per_1
periodo di serena convivenza, dal 2000 il rapporto coniugale è iniziato a deteriorarsi;
che da tale data il avrebbe incominciato a disprezzare e sminuire la moglie anche in presenza della CP_1 bambina;
che in data 03.10.2000 ha subito una “violenta aggressione” da parte del , in CP_1
seguito alla quale si è rifugiata dai suoi genitori in RA, che l'hanno accompagnata presso il locale ospedale;
che, dopo tale primo episodio, lei “perdonava il marito e rinunciava ad intraprendere il giudizio di separazione”; che negli anni successivi, secondo la propria tesi, si è acuito l'“atteggiamento morboso, geloso e aggressivo del ”, essendole impedito di CP_1
“interagire con il vicinato e di sciorinare il bucato sul balcone, per evitare che qualche uomo la potesse guardare”, “di contattare frequentemente la famiglia di origine”, “di abbracciare il proprio fratello”; che il le ha impedito “l'uso del riscaldamento e/o di accendere la stufa all'interno CP_1 della casa”; che a causa di tali atteggiamenti da parte del marito, lei è scappata da casa insieme alla figlia per recarsi presso l'abitazione dei propri genitori in RA;
che la figlia, dall'età di 13 anni, ha preferito rimanere presso l'abitazione dei nonni materni;
che, in conseguenza di tale episodio, temendo che potesse accadere qualcosa alla figlia, ha deciso di tornare a vivere con il marito;
che sono continuati gli episodi di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, non sortendo effetto gli interventi dei Carabinieri di San Ferdinando e Trinitapoli;
che già in passato ha presentato un ricorso per la separazione dal marito, non intendendolo, però, coltivarlo;
che in data 09.03.2010, il l'ha colpita con calci e pugni, procurandole una lussazione al braccio sinistro, e in data CP_1
20.03.2010 ha subito altre percosse;
che le vessazioni subite hanno riguardato anche gli aspetti economici, perché il si è rifiutato di consegnarle alcune somme di denaro per provvedere CP_1
alle varie commissioni riguardanti la casa;
che tra il 25 e 26 novembre 2020, il l'ha colpita CP_1
“con calci e pugni e, probabilmente con qualche corpo contundente, tanto da lasciare ematomi”; che in conseguenza di tali ultimi fatti ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale, raggiungendo i propri genitori in RA, rivolgendosi alle cure del 118 e denunciando l'accaduto presso il Commissariato di Cerignola;
che dopo la denuncia è stata collocata presso una “comunità protetta”; che, in conseguenza della sua denuncia, è stata emessa nei confronti del la misura CP_1
cautelare del divieto di avvicinamento;
che il ha cercato più volte di conoscere il luogo dove CP_1
lei risiedeva e per tali motivi la figlia, , preoccupata per la madre, ha depositato una Per_1
integrazione di denuncia-querela presso i Carabinieri di Barletta;
che attualmente risiede ancora presso la “struttura protetta”; che è stata in cura presso il Dipartimento di salute mentale di
Manfredonia ed è stata dichiarata invalida nella misura dell'88%; che la sua unica fonte di reddito è la pensione di invalidità INPS di € 280,00 mensili, mentre il è un piccolo imprenditore CP_1
agricolo.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia della separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 800,00 mensili e di
“determinare e porre a carico del resistente una somma a titolo di risarcimento del danno endofamiliare in favore dell'odierna ricorrente da liquidare in via equitativa”, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che, non opponendosi alla CP_1
domanda di separazione, ha esposto: che è stato dapprima imputato del reato ex art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie e successivamente condannato, accedendo al rito del patteggiamento;
che, secondo la propria ricostruzione, gli è stata “sottratta” la figlia minore dai nonni materni;
Per_1 che sapeva del “male della moglie, di natura psichiatrica”; che la dopo essersi trasferita con Pt_1 la figlia presso l'abitazione dei propri genitori, sarebbe ritornata presso la casa coniugale in San
Ferdinando, perché, secondo la propria ricostruzione, la sua famiglia di origine non l'avrebbe voluta;
che, una volta tornata a casa, ha assistito la moglie;
che non ha mai utilizzato violenza nei confronti della figlia;
che, secondo la propria ricostruzione, è “stato chiesto” alla di fare una CP_1
registrazione di una reazione violenta del marito, e che tale reazione è stata procurata dalla stessa moglie, perché lo ha svegliato di notte, incurante dei suoi impegni al mattino successivo;
che non è vero che ha lasciato la moglie al freddo, ma ha a tal fine acquistato una caldaia per sostituire la vecchia e che fino al 2006 “l'impianto di riscaldamento era comune alla sottostante abitazione” della madre, “per cui, quando si accendevano i termosifoni della mamma, automaticamente entravano in funzione quelli della loro abitazione”; che dal 2016 la casa è stata temporaneamente senza riscaldamento per circa una settimana, al fine di installare la nuova caldaia;
che, asseritamente, solo dopo il matrimonio ha scoperto che la moglie soffriva di alcuni problemi psichiatrici;
che ha dovuto subire “i colpi di testa, le reazioni incontrollate, gli stati confusionali e le aggressioni fisiche” della moglie, causate dal suo stato psichiatrico;
che la non avrebbe Pt_1 comunicato, prima di sposarsi, “il suo stato degenerativo sotto il profilo psichiatrico”, il quale le era stato diagnosticato fin dall'età di dodici anni, ragion per cui ha sostenuto che il matrimonio è nullo “per vizio della volontà”; che a causa di questa circostanza, che gli ha generato “sofferenza e forte stress”, “non è riuscito a vivere la sua gioventù con la donna che ha amato”; che la casa coniugale è di sua proprietà, mentre la casa dove abita attualmente è di proprietà della madre;
che già nel 2010 i coniugi hanno depositato un ricorso consensuale per separazione;
che lui è un operaio agricolo e coltiva il proprio terreno.
Pertanto, il resistente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie, con condanna alle spese del giudizio.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione delle parti il 20.5.2021, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 20.9.2021, successivamente differita al 22.10.2021.
In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando all'udienza del 28.02.2022, all'esito della quale ha ammesso la prova testimoniale così come da ordinanza e rinviato per la loro assunzione all'udienza del 12.9.2022, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale a carico del 12067/2020 RGNR. CP_1
Con propria memoria ex art. 183 co 1 c.p.c. la ricorrente, ferme restando le altre richieste, ha chiesto di disporsi in, parziale modifica della domanda originariamente formulata, un “assegno a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente nella misura non inferiore ad € 500,00 mensili”.
Escusse le prove testimoniali, il Giudice all'udienza del 26.6.2023, ha rinviato all'udienza del
20.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle parti, anche nel corso del giudizio. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la richiesta concorde delle parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
2) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del sulla CP_1
circostanza di violenze fisiche e verbali subite durante la vita matrimoniale. Il resistente, opponendosi alla domanda di addebito della separazione, ha chiesto a sua volta l'addebito della stessa alla per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in particolare perché la moglie Pt_1
avrebbe nascosto i problemi psichiatrici di cui soffre, al momento del matrimonio. L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Preliminarmente, sulla valutazione della prova e in particolare sulla sentenza di patteggiamento e delle indagini compiute dalla P.G. procedente, si può dire quanto segue.
La sentenza del Tribunale di Foggia n.232/2021 di applicazione della pena su richiesta delle parti ha condannato il per i reati a lui ascritti alla pena di anni uno, mese sette e giorni dieci di CP_1
reclusione, con la sospensione condizionale della stessa, subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso Enti o Associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia). La giurisprudenza, formatasi sugli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio civile, ha affermato che se da una parte il c.d. patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, dall'altra deve essergli attribuita “la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto, non essendogli precluso autonomamente di valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (si veda Cass. civ. sez. 3 ord. n.31010/2023; si veda anche Cass. civ. sent. n.20170/2018 secondo cui la sentenza di patteggiamento costituisce un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio. Inoltre, ha affermato che “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.”; si veda anche Cass. civ. sez. 1 ord. n.40796/2021 riguardante più in particolare gli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di addebito della separazione, secondo cui “sebbene la sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non costituisca giudicato nelle controversie civili – né di risarcimento del danno per quello stesso fatto, né tantomeno in altre – tuttavia la celebrazione d'un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono certamente fatti storici: si menzionano la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato del P.M., la decisione di accoglimento del G.i.p., l'esistenza di determinate fonti di prova, ed insomma tutti quegli elementi, che possono essere sottoposti al giudice civile al fine di trarne elementi probatori”. Per cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”).
Dopo aver affermato tali principi, ci si concentrerà dapprima sulla domanda di addebito formulata dalla e successivamente su quella del . Pt_1 CP_1
La ha dedotto di aver subito numerose violenze, fisiche e psicologiche, fin dagli anni 2000, Pt_1
da parte del (cfr. ricorso . CP_1 Pt_1
Durante la vita matrimoniale la ha subito l'atteggiamento prepotente e le aggressione fisiche Pt_1
del marito (cfr. sentenza penale del Tribunale di Foggia n.232/2021 “occorre tenere conto delle denunce-querele sporte dalla persona offesa il 3.12.2020 e il 27.11.2020 nonché dei verbali di sommarie informazioni rese dalla stessa il 21.12.2020 (quando è stata ascoltata con l'ausilio di una psicologa) e il 25.1.2021 (assunzione di informazioni disposto a seguito di una denuncia presentata dalla figlia della coppia, preoccupata per l'incolumità della madre a causa delle condotte del padre) da cui si evince che nel corso di venti anni di matrimonio l'imputato ha assunto una condotta prepotente e vessatoria nei confronti della moglie, offendendola, aggredendola fisicamente, denigrandola e considerandola come un “oggetto” di sua proprietà, impedendole di avere terzi estranei e finanche con il nucleo familiare di origine”).
Di tali eventi si ha conferma non solo nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Foggia n.
232/2021 (“emergono, pertanto elementi certamente sufficienti ad escludere ogni possibilità di una pronuncia assolutoria in suo favore”), ma anche dai verbali s.i.t. del procedimento R.G.N.R.
12067/2020, dai certificati della guardia medica depositati dalla ricorrente e, anche, dalle testimonianze assunte nel presente procedimento, che non sono discordanti tra loro.
Infatti, , figlia dei due coniugi, ha affermato, in sede di testimonianza, in merito alle Persona_2 violenze subite dalla madre, che “i primi episodi che mi ricordo risalgono a quando avevo l'età di circa cinque anni;
mi ricordo bene l'episodio della sedia: mio AP prendeva questa piccola sedia di paglia e la lanciava addosso a mia madre;
questo succedeva perché c'erano frequenti litigi;
erano litigi molto accessi”. E ancora “ci sono state altre situazioni in cui ricordo che mia mamma aveva dei lividi procurati da mio AP e siamo anche andati più volte all'ospedale”,
“temporalmente credo che io avessi tra i sei e i nove anni;
preciso comunque che ogni giorno, anche di recente quando andavo a trovarli, mio padre umiliava sempre mia mamma” (cfr. verbale del 12.9.2022).
La teste cognata della ricorrente (moglie del fratello ), ha affermato Testimone_1 Testimone_2
“io personalmente nel 2010 ho accompagnato mia cognata in ospedale perché il marito l'aveva spinta dalle scale”.
In conseguenza dei vari episodi di violenza la ha più volte lasciato la casa coniugale per Pt_1
recarsi dai suoi genitori presso RA (cfr. ricorso comparsa di costituzione e risposta Pt_1
, teste che nella propria testimonianza riferisce di almeno quattro episodi in CP_1 Persona_2 cui madre e figlia sono “scappate” presso propri parenti in Basilicata, s.i.t. Testimone_1
testimonianza , testimonianza ). Testimone_1 Testimone_3
La aveva proposto ricorso per separazione giudiziale nell'anno 2010, salvo poi riconciliarsi Pt_1
con il marito (cfr. verbale dell'01.12.2010 e verbale del 02.02.2011 del procedimento R.G.
3745/2010), che spesso, dopo il suo comportamento violento e la fuga della moglie presso i propri genitori, la ricontattava per riappacificarsi (cfr. testimonianza , sorella, “io Testimone_3
qualche volta ero presente e vedevo che lui pregava la moglie di tornare a casa, alcune volte le chiedeva scusa, cercava modi per farla tornare”, testimonianza “io ho assistito una Testimone_1
volta, parecchi anni fa, al che andava a casa dei genitori della e la convinceva a CP_1 Pt_1 tornare;
un'altra volta, nel 2006, lui si è presentato a casa dei miei genitori, io ero presente e lui mi pregò di convincere a tornare a casa”, testimonianza “è venuto più volte Pt_1 Testimone_4 dicendo che sarebbe cambiato e non avrebbe più fatto cose del genere”).
Il , anche da ultimo, quando la era ospitata presso il C.R.A.P. di Bari, ha chiesto dove CP_1 Pt_1
fosse la moglie, circostanza che ha condotto la figlia a presentare una denuncia/querela nei Per_1 confronti del padre (cfr. testimonianza “ha contattato me e mio marito per sapere dove Testimone_4
fosse mia mamma;
so anche che lui ha chiesto informazioni anche ai servizi sociali;
tutto ciò è successo a novembre 2020 e anche a gennaio 2021; ho anche sporto querela ai Carabinieri per questo fatto”, testimonianza , marito di , “lui ha provato a Testimone_5 Persona_2 contattarmi per chiedermi dove fosse la moglie;
oltre a me ha contattato anche mia moglie”, testimonianza “ero presente quando il ha contattato i miei suoceri perché Testimone_1 CP_1 voleva sapere dove fosse la moglie”, testimonianza “il mi ha chiamato e Testimone_3 CP_1
voleva sapere dove fosse la moglie e cosa facesse;
inoltre mi chiedeva dove fosse la moglie per sapere cosa doveva fare;
questo avveniva dopo circa due mesi dall'episodio di cui al capitolo precedente (ndr. episodio di violenza del 25-26 novembre 2020)”; denuncia/querela presentata da del 12/01/2021). Persona_2
L'ultimo episodio di maltrattamenti a danno della è quello accaduto tra il 25-26 Novembre Pt_1
2020, successivamente al quale la ricorrente ha sporto denuncia/querela nei confronti del CP_1
e deciso definitivamente di abbandonare la casa coniugale, senza più riprendere alcun
[...]
contatto con il marito.
Dalla denuncia/querela presentata dalla ricorrente è scaturito il procedimento penale R.g.n.r.
12067/2020 a carico del , il quale è stato attinto, anche, dalla misura cautelare del CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie (cfr. Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Foggia del
30.01.2021 e sentenza patteggiamento del Tribunale di Foggia n.232/2021).
In conseguenza dell'ultimo episodio di violenza, la contattava anche il Centro Antiviolenza Pt_1
“Save” di Trani (cfr. comunicazione e ). Per_3 Pt_2
In data 26.11.2020 e 27.11.2020 la veniva contattata anche dal C.A.V. e , al Pt_1 Per_3 Pt_2 quale era già nota, riferendo, in uno “stato di forte agitazione” e in uno “stato confusionale”, non solo l'aggressione subita dal marito, ma anche di essersi recata definitivamente dalla propria famiglia di origine presso IC (cfr. Comunicazione indirizzata al Parte_3
Dirigente Settore Servizi Sociali e al Referente Centro Antiviolenza del , Controparte_2 al Dirigente Psicologa e all'assistente sociale del Centro Salute Mentale di Margherita di Savoia, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Cerignola e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia;
ricorso . Pt_1
A causa delle condizioni psico/fisiche della dopo che è stato contattato anche il CSM di Pt_1
Barletta – Margherita di Savoia da parte del Commissariato di Cerignola (cfr. comunicazione
[...]
e ), la ricorrente veniva indirizzata verso una comunità di riabilitazione psichiatrica Per_3 Pt_2
in Bari, dove attualmente ancora risiede e presso la quale ha incominciato ad assumere con costanza la terapia farmacologica (cfr. comunicazione procedimento penale n.12067/2020 mod 21 a firma
CP_ della dott.ssa quale Coordinatrice Area riab. e dott.ssa quale Persona_4 Persona_5
R.S. e dott.ssa quale psicologa del C.R.A.P. Bari, inviata alla Questura di Bari;
Persona_6
testimonianza consulenza del procedimento penale R.G.N.R. n.12067/2020 a firma Persona_4
della dott.ssa ). Persona_7
La infatti, soffriva già da tempo di un disturbo ansioso depressivo (e di fibromialgia) (cfr. Pt_1
consulenza tecnica del procedimento penale R.G.N.R. n.12067/2020 a firma della dott.ssa
) ed era in cura presso il CSM di Barletta – Margherita di Savoia. Persona_7
Da quanto appena affermato, risulta evidente che la crisi del rapporto matrimoniale è stata causata dalle condotte tenute dal resistente, anche da ultimo nell'episodio del 25-26.11.2020.
Infatti, secondo Cass. civ. sez. 1 Ord.22294/2024 “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n.27324/2022, Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ.
7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n.7321/2005).
In tale prospettiva, pertanto, non coglie nel segno l'affermazione del resistente secondo cui la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era già venuta meno a novembre 2020, a causa del deposito del ricorso congiunto di separazione nel 2010 (cfr. comparsa di costituzione e risposta
). Tale affermazione non è pertinente, anche perché la vita matrimoniale tra i due coniugi CP_1
non è terminata nel 2010.
Infatti, dopo il deposito del ricorso di separazione del 2010, i due coniugi si sono riappacificati. Sintomo di ciò è la mancata comparizione delle parti davanti al Presidente di quel procedimento all'udienza a cui quest'ultimo aveva rinviato, su concorde richiesta delle stesse, al fine di “un tentativo di conciliazione” (cfr. fascicolo d'ufficio integrale relativo alla separazione consensuale depositato dal ). Il matrimonio, difatti, è continuato per almeno altri 10 anni, avendo i due CP_1
coniugi ripreso la coabitazione, almeno fino al 25-26 novembre 2020, quando a causa dell'ultimo episodio di violenza, la ha lasciato la casa coniugale. Pt_1
Per tali ragioni la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
Anche il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione per la violazione, di non meglio specificati, doveri coniugali della e, in particolare, per avergli nascosto, prima del Pt_1 matrimonio, “le sue patologie irreversibili” di natura psichiatrica (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Tale ultima circostanza, secondo la tesi del convenuto, comporterebbe anche la nullità del matrimonio.
Orbene, nel caso di specie, se da una parte la soffre di una sindrome ansiosa depressiva Pt_1
(attualmente tenuta sotto controllo per mezzo dell'assunzione della terapia farmacologia) e da fibromialgia, dall'altra, il non ha indicato quali doveri, nascenti dal matrimonio avrebbe CP_1
violato la e come questi siano stati causa della crisi dello stesso. Pt_1
Infatti, la Cassazione ha affermato che “il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza” (si veda Cass. civ. sez. 1 sent. n.13021/1995; si veda inoltre Cass. civ. ord. 10711/2023). È stato ulteriormente affermato che “la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronuncia sull'addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali, in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (si veda Cass. civ. ord. n.10711/2023).
Pertanto, in base a quanto affermato, se da una parte il “grave” stato di infermità non reversibile del coniuge, fonda la domanda di separazione, dall'altro la sola patologia psichiatrica non è sufficiente per la domanda di addebito, in assenza di violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 e s.s.
c.c., il cui onere della prova incombe sulla parte richiedente l'addebito. Il a fondamento della propria richiesta non ha indicato e nemmeno asserito quali obblighi CP_1
avrebbe violato la moglie, se non la circostanza che quest'ultima, fin da prima del matrimonio, soffrisse di problemi psichiatrici, a lui non comunicati. Da tale situazione fa discendere, anche, la nullità del matrimonio.
Si ricorda che per aversi nullità del matrimonio ex art. 122 co 3 c.c. deve trattarsi di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge, ignorato al momento del matrimonio, che impedisca lo svolgimento della vita coniugale. Inoltre, l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore.
Nel caso di specie, in disparte la circostanza che il matrimonio è durato oltre 20 anni ed è nata anche una figlia un anno dopo la celebrazione dello stesso, è il resistente ad affermare di aver scoperto che la moglie era affetta da problemi psichiatrici durante il matrimonio (almeno dal 2016)
(cfr. comparsa di costituzione e risposta;
documento procedimento RG 8320/2016 Tribunale CP_1 di Foggia, promossa dalla nei confronti dell'INPS), senza proporre alcun tipo di azione. Pt_1
In ogni caso, come già affermato, una patologia psichiatrica non può comportare una pronuncia di addebito, se non risultano violati i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., onere che incombe sul richiedente.
Per tutte tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere respinta.
3) Sull'assegno di mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi a suo favore un assegno di mantenimento per un importo di €
800,00, da versare da parte del . Successivamente all'ordinanza presidenziale, con memoria CP_1
ex art. 183 co 6 n.1 e in precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 500,00, concordando, su tale punto, con l'ordinanza presidenziale. Il resistente si è opposto.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord.
n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Pertanto, espressi tali principi, bisogna ora verificare quale siano le condizioni economiche delle parti, verificandone il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il , di anni 53, ha dichiarato: “ero l'unico percettore di reddito familiare e svolgevo e svolgo CP_1 tuttora la professione di bracciante agricolo” (cfr. verbale udienza 16/01/2023). Tale circostanza emerge anche dall'estratto conto previdenziale INPS (cfr. estratto previdenziale allegato alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale n.12067/2020 RGNR). Lo stesso ha dichiarato redditi per € 12.197,00 per il periodo di imposta anno 2020 (cfr. Persone Fisiche 2021), € 13.384,00 per il periodo di imposta anno 2021 (cfr.
Persone Fisiche anno 2022), € 14.476,00 per il periodo di imposta per l'anno 2022 (cfr. Persone
Fisiche anno 2023), oltre ad avere numerosi beni immobili, alcuni dei quali risultano locati.
La di anni 53, attualmente presso il C.R.A.P. di Bari e non impiegata in alcun tipo di attività Pt_1
lavorativa anche per le sue patologie, gode della sola pensione di invalidità. Infatti, dalla
Certificazione Unica anno 2023 ha dichiarato redditi “esenti” per € 3.858,54 e dalla Certificazione
Unica anno 2024 ha dichiarato redditi “esenti” per complessivi € 4.111,25.
Pertanto, in base ai principi sopra esposti, il Tribunale ritiene opportuno di riconoscere in favore della un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versare Pt_1
da parte del entro il 5 di ciascun mese. CP_1 4) Sulla domanda di risarcimento del danno.
La ricorrente ha formulato domanda di risarcimento danni endofamiliari “da liquidare in via equitativa”. La basa la sua richiesta di risarcimento sulla violazione dei doveri coniugali del Pt_1
marito, che hanno leso anche diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti della ricorrente.
La domanda formulata dalla ricorrente è generica. Inoltre, la non ha allegato e provato nulla Pt_1
in ordine al nesso di causalità richiesto in materia aquiliana, ossia quali conseguenze le sarebbero derivate dalle condotte poste in essere dal resistente, non essendo sufficiente, al fine del riconoscimento del risarcimento del danno, la sola violazione delle norme, anche di rango
Costituzionale.
La ricorrente, infatti, ancor prima del matrimonio (cfr. consulenza tecnica dott.ssa Persona_7
procedimento RGNR n.12067/2020 mod. 21 richiesta dalla Procura della Repubblica presso
[...]
il Tribunale di Foggia), soffriva di un disturbo ansioso depressivo, per il quale era in cura presso il
Centro Salute Mentale di Barletta – Margherita di Savoia e per il quale è attualmente ospitata presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, C.R.A.P. Bari, dove assume, attualmente con costanza, la terapia prescritta (cfr. teste “da quando è stata presa in carico da noi Persona_4 ha sempre assunto la terapia e ha una buona compliance al trattamento che sta tuttora seguendo”).
La invece, a sostegno della propria richiesta di risarcimento del danno, rispetto alle patologie Pt_1 di cui già soffriva, non ha indicato l'insorgenza di altre e nuove patologie o turbamenti consistenti della sua vita quotidiana (conseguenze di “ansia, frustrazione e paure”) o che la sindrome ansiosa depressiva (di cui, peraltro, già soffriva prima del matrimonio) fossero conseguenza delle condotte poste in essere dal . Del tutto esplorativa era, in tal caso, la richiesta di CTU, della quale il CP_1
Collegio condivide la non ammissione.
Per tali motivi, la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del giudizio e dell'esito del processo, con una soccombenza da parte della ricorrente in punto di domanda di risarcimento del danno e del resistente in punto di addebito della separazione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: • pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(KR) il 10.01.1971, e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio celebrato in IC (MT) il 04.04.1998 (atto n.3 – parte II Serie A – anno
1998);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda formulata da di addebito della separazione, addebitando Parte_1
la stessa al , così come da parte motiva;
CP_1
• rigetta la domanda formulata dal di addebito della separazione, così come da CP_1
parte motiva;
• pone a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
di € 500,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
• rigetta la domanda formulata da di risarcimento danni;
Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIGLIANO ANNALISA, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Podgora, n.7
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SALERNO GIUSEPPE, giusta procura in atti, CP_1
elettivamente domiciliato in Trinitapoli (BT) alla via Marconi, n.85
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2024 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota del 30.09.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 08.03.2021 conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in IC in data CP_1
04.04.1998 e che da tale unione è nata una figlia, (n.ta il 13.4.1999); che, dopo un breve Per_1
periodo di serena convivenza, dal 2000 il rapporto coniugale è iniziato a deteriorarsi;
che da tale data il avrebbe incominciato a disprezzare e sminuire la moglie anche in presenza della CP_1 bambina;
che in data 03.10.2000 ha subito una “violenta aggressione” da parte del , in CP_1
seguito alla quale si è rifugiata dai suoi genitori in RA, che l'hanno accompagnata presso il locale ospedale;
che, dopo tale primo episodio, lei “perdonava il marito e rinunciava ad intraprendere il giudizio di separazione”; che negli anni successivi, secondo la propria tesi, si è acuito l'“atteggiamento morboso, geloso e aggressivo del ”, essendole impedito di CP_1
“interagire con il vicinato e di sciorinare il bucato sul balcone, per evitare che qualche uomo la potesse guardare”, “di contattare frequentemente la famiglia di origine”, “di abbracciare il proprio fratello”; che il le ha impedito “l'uso del riscaldamento e/o di accendere la stufa all'interno CP_1 della casa”; che a causa di tali atteggiamenti da parte del marito, lei è scappata da casa insieme alla figlia per recarsi presso l'abitazione dei propri genitori in RA;
che la figlia, dall'età di 13 anni, ha preferito rimanere presso l'abitazione dei nonni materni;
che, in conseguenza di tale episodio, temendo che potesse accadere qualcosa alla figlia, ha deciso di tornare a vivere con il marito;
che sono continuati gli episodi di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, non sortendo effetto gli interventi dei Carabinieri di San Ferdinando e Trinitapoli;
che già in passato ha presentato un ricorso per la separazione dal marito, non intendendolo, però, coltivarlo;
che in data 09.03.2010, il l'ha colpita con calci e pugni, procurandole una lussazione al braccio sinistro, e in data CP_1
20.03.2010 ha subito altre percosse;
che le vessazioni subite hanno riguardato anche gli aspetti economici, perché il si è rifiutato di consegnarle alcune somme di denaro per provvedere CP_1
alle varie commissioni riguardanti la casa;
che tra il 25 e 26 novembre 2020, il l'ha colpita CP_1
“con calci e pugni e, probabilmente con qualche corpo contundente, tanto da lasciare ematomi”; che in conseguenza di tali ultimi fatti ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale, raggiungendo i propri genitori in RA, rivolgendosi alle cure del 118 e denunciando l'accaduto presso il Commissariato di Cerignola;
che dopo la denuncia è stata collocata presso una “comunità protetta”; che, in conseguenza della sua denuncia, è stata emessa nei confronti del la misura CP_1
cautelare del divieto di avvicinamento;
che il ha cercato più volte di conoscere il luogo dove CP_1
lei risiedeva e per tali motivi la figlia, , preoccupata per la madre, ha depositato una Per_1
integrazione di denuncia-querela presso i Carabinieri di Barletta;
che attualmente risiede ancora presso la “struttura protetta”; che è stata in cura presso il Dipartimento di salute mentale di
Manfredonia ed è stata dichiarata invalida nella misura dell'88%; che la sua unica fonte di reddito è la pensione di invalidità INPS di € 280,00 mensili, mentre il è un piccolo imprenditore CP_1
agricolo.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia della separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 800,00 mensili e di
“determinare e porre a carico del resistente una somma a titolo di risarcimento del danno endofamiliare in favore dell'odierna ricorrente da liquidare in via equitativa”, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che, non opponendosi alla CP_1
domanda di separazione, ha esposto: che è stato dapprima imputato del reato ex art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie e successivamente condannato, accedendo al rito del patteggiamento;
che, secondo la propria ricostruzione, gli è stata “sottratta” la figlia minore dai nonni materni;
Per_1 che sapeva del “male della moglie, di natura psichiatrica”; che la dopo essersi trasferita con Pt_1 la figlia presso l'abitazione dei propri genitori, sarebbe ritornata presso la casa coniugale in San
Ferdinando, perché, secondo la propria ricostruzione, la sua famiglia di origine non l'avrebbe voluta;
che, una volta tornata a casa, ha assistito la moglie;
che non ha mai utilizzato violenza nei confronti della figlia;
che, secondo la propria ricostruzione, è “stato chiesto” alla di fare una CP_1
registrazione di una reazione violenta del marito, e che tale reazione è stata procurata dalla stessa moglie, perché lo ha svegliato di notte, incurante dei suoi impegni al mattino successivo;
che non è vero che ha lasciato la moglie al freddo, ma ha a tal fine acquistato una caldaia per sostituire la vecchia e che fino al 2006 “l'impianto di riscaldamento era comune alla sottostante abitazione” della madre, “per cui, quando si accendevano i termosifoni della mamma, automaticamente entravano in funzione quelli della loro abitazione”; che dal 2016 la casa è stata temporaneamente senza riscaldamento per circa una settimana, al fine di installare la nuova caldaia;
che, asseritamente, solo dopo il matrimonio ha scoperto che la moglie soffriva di alcuni problemi psichiatrici;
che ha dovuto subire “i colpi di testa, le reazioni incontrollate, gli stati confusionali e le aggressioni fisiche” della moglie, causate dal suo stato psichiatrico;
che la non avrebbe Pt_1 comunicato, prima di sposarsi, “il suo stato degenerativo sotto il profilo psichiatrico”, il quale le era stato diagnosticato fin dall'età di dodici anni, ragion per cui ha sostenuto che il matrimonio è nullo “per vizio della volontà”; che a causa di questa circostanza, che gli ha generato “sofferenza e forte stress”, “non è riuscito a vivere la sua gioventù con la donna che ha amato”; che la casa coniugale è di sua proprietà, mentre la casa dove abita attualmente è di proprietà della madre;
che già nel 2010 i coniugi hanno depositato un ricorso consensuale per separazione;
che lui è un operaio agricolo e coltiva il proprio terreno.
Pertanto, il resistente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie, con condanna alle spese del giudizio.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione delle parti il 20.5.2021, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 20.9.2021, successivamente differita al 22.10.2021.
In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando all'udienza del 28.02.2022, all'esito della quale ha ammesso la prova testimoniale così come da ordinanza e rinviato per la loro assunzione all'udienza del 12.9.2022, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale a carico del 12067/2020 RGNR. CP_1
Con propria memoria ex art. 183 co 1 c.p.c. la ricorrente, ferme restando le altre richieste, ha chiesto di disporsi in, parziale modifica della domanda originariamente formulata, un “assegno a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente nella misura non inferiore ad € 500,00 mensili”.
Escusse le prove testimoniali, il Giudice all'udienza del 26.6.2023, ha rinviato all'udienza del
20.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle parti, anche nel corso del giudizio. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la richiesta concorde delle parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
2) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del sulla CP_1
circostanza di violenze fisiche e verbali subite durante la vita matrimoniale. Il resistente, opponendosi alla domanda di addebito della separazione, ha chiesto a sua volta l'addebito della stessa alla per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in particolare perché la moglie Pt_1
avrebbe nascosto i problemi psichiatrici di cui soffre, al momento del matrimonio. L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Preliminarmente, sulla valutazione della prova e in particolare sulla sentenza di patteggiamento e delle indagini compiute dalla P.G. procedente, si può dire quanto segue.
La sentenza del Tribunale di Foggia n.232/2021 di applicazione della pena su richiesta delle parti ha condannato il per i reati a lui ascritti alla pena di anni uno, mese sette e giorni dieci di CP_1
reclusione, con la sospensione condizionale della stessa, subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso Enti o Associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia). La giurisprudenza, formatasi sugli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio civile, ha affermato che se da una parte il c.d. patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, dall'altra deve essergli attribuita “la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto, non essendogli precluso autonomamente di valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (si veda Cass. civ. sez. 3 ord. n.31010/2023; si veda anche Cass. civ. sent. n.20170/2018 secondo cui la sentenza di patteggiamento costituisce un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio. Inoltre, ha affermato che “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.”; si veda anche Cass. civ. sez. 1 ord. n.40796/2021 riguardante più in particolare gli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di addebito della separazione, secondo cui “sebbene la sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non costituisca giudicato nelle controversie civili – né di risarcimento del danno per quello stesso fatto, né tantomeno in altre – tuttavia la celebrazione d'un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono certamente fatti storici: si menzionano la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato del P.M., la decisione di accoglimento del G.i.p., l'esistenza di determinate fonti di prova, ed insomma tutti quegli elementi, che possono essere sottoposti al giudice civile al fine di trarne elementi probatori”. Per cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”).
Dopo aver affermato tali principi, ci si concentrerà dapprima sulla domanda di addebito formulata dalla e successivamente su quella del . Pt_1 CP_1
La ha dedotto di aver subito numerose violenze, fisiche e psicologiche, fin dagli anni 2000, Pt_1
da parte del (cfr. ricorso . CP_1 Pt_1
Durante la vita matrimoniale la ha subito l'atteggiamento prepotente e le aggressione fisiche Pt_1
del marito (cfr. sentenza penale del Tribunale di Foggia n.232/2021 “occorre tenere conto delle denunce-querele sporte dalla persona offesa il 3.12.2020 e il 27.11.2020 nonché dei verbali di sommarie informazioni rese dalla stessa il 21.12.2020 (quando è stata ascoltata con l'ausilio di una psicologa) e il 25.1.2021 (assunzione di informazioni disposto a seguito di una denuncia presentata dalla figlia della coppia, preoccupata per l'incolumità della madre a causa delle condotte del padre) da cui si evince che nel corso di venti anni di matrimonio l'imputato ha assunto una condotta prepotente e vessatoria nei confronti della moglie, offendendola, aggredendola fisicamente, denigrandola e considerandola come un “oggetto” di sua proprietà, impedendole di avere terzi estranei e finanche con il nucleo familiare di origine”).
Di tali eventi si ha conferma non solo nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Foggia n.
232/2021 (“emergono, pertanto elementi certamente sufficienti ad escludere ogni possibilità di una pronuncia assolutoria in suo favore”), ma anche dai verbali s.i.t. del procedimento R.G.N.R.
12067/2020, dai certificati della guardia medica depositati dalla ricorrente e, anche, dalle testimonianze assunte nel presente procedimento, che non sono discordanti tra loro.
Infatti, , figlia dei due coniugi, ha affermato, in sede di testimonianza, in merito alle Persona_2 violenze subite dalla madre, che “i primi episodi che mi ricordo risalgono a quando avevo l'età di circa cinque anni;
mi ricordo bene l'episodio della sedia: mio AP prendeva questa piccola sedia di paglia e la lanciava addosso a mia madre;
questo succedeva perché c'erano frequenti litigi;
erano litigi molto accessi”. E ancora “ci sono state altre situazioni in cui ricordo che mia mamma aveva dei lividi procurati da mio AP e siamo anche andati più volte all'ospedale”,
“temporalmente credo che io avessi tra i sei e i nove anni;
preciso comunque che ogni giorno, anche di recente quando andavo a trovarli, mio padre umiliava sempre mia mamma” (cfr. verbale del 12.9.2022).
La teste cognata della ricorrente (moglie del fratello ), ha affermato Testimone_1 Testimone_2
“io personalmente nel 2010 ho accompagnato mia cognata in ospedale perché il marito l'aveva spinta dalle scale”.
In conseguenza dei vari episodi di violenza la ha più volte lasciato la casa coniugale per Pt_1
recarsi dai suoi genitori presso RA (cfr. ricorso comparsa di costituzione e risposta Pt_1
, teste che nella propria testimonianza riferisce di almeno quattro episodi in CP_1 Persona_2 cui madre e figlia sono “scappate” presso propri parenti in Basilicata, s.i.t. Testimone_1
testimonianza , testimonianza ). Testimone_1 Testimone_3
La aveva proposto ricorso per separazione giudiziale nell'anno 2010, salvo poi riconciliarsi Pt_1
con il marito (cfr. verbale dell'01.12.2010 e verbale del 02.02.2011 del procedimento R.G.
3745/2010), che spesso, dopo il suo comportamento violento e la fuga della moglie presso i propri genitori, la ricontattava per riappacificarsi (cfr. testimonianza , sorella, “io Testimone_3
qualche volta ero presente e vedevo che lui pregava la moglie di tornare a casa, alcune volte le chiedeva scusa, cercava modi per farla tornare”, testimonianza “io ho assistito una Testimone_1
volta, parecchi anni fa, al che andava a casa dei genitori della e la convinceva a CP_1 Pt_1 tornare;
un'altra volta, nel 2006, lui si è presentato a casa dei miei genitori, io ero presente e lui mi pregò di convincere a tornare a casa”, testimonianza “è venuto più volte Pt_1 Testimone_4 dicendo che sarebbe cambiato e non avrebbe più fatto cose del genere”).
Il , anche da ultimo, quando la era ospitata presso il C.R.A.P. di Bari, ha chiesto dove CP_1 Pt_1
fosse la moglie, circostanza che ha condotto la figlia a presentare una denuncia/querela nei Per_1 confronti del padre (cfr. testimonianza “ha contattato me e mio marito per sapere dove Testimone_4
fosse mia mamma;
so anche che lui ha chiesto informazioni anche ai servizi sociali;
tutto ciò è successo a novembre 2020 e anche a gennaio 2021; ho anche sporto querela ai Carabinieri per questo fatto”, testimonianza , marito di , “lui ha provato a Testimone_5 Persona_2 contattarmi per chiedermi dove fosse la moglie;
oltre a me ha contattato anche mia moglie”, testimonianza “ero presente quando il ha contattato i miei suoceri perché Testimone_1 CP_1 voleva sapere dove fosse la moglie”, testimonianza “il mi ha chiamato e Testimone_3 CP_1
voleva sapere dove fosse la moglie e cosa facesse;
inoltre mi chiedeva dove fosse la moglie per sapere cosa doveva fare;
questo avveniva dopo circa due mesi dall'episodio di cui al capitolo precedente (ndr. episodio di violenza del 25-26 novembre 2020)”; denuncia/querela presentata da del 12/01/2021). Persona_2
L'ultimo episodio di maltrattamenti a danno della è quello accaduto tra il 25-26 Novembre Pt_1
2020, successivamente al quale la ricorrente ha sporto denuncia/querela nei confronti del CP_1
e deciso definitivamente di abbandonare la casa coniugale, senza più riprendere alcun
[...]
contatto con il marito.
Dalla denuncia/querela presentata dalla ricorrente è scaturito il procedimento penale R.g.n.r.
12067/2020 a carico del , il quale è stato attinto, anche, dalla misura cautelare del CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie (cfr. Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Foggia del
30.01.2021 e sentenza patteggiamento del Tribunale di Foggia n.232/2021).
In conseguenza dell'ultimo episodio di violenza, la contattava anche il Centro Antiviolenza Pt_1
“Save” di Trani (cfr. comunicazione e ). Per_3 Pt_2
In data 26.11.2020 e 27.11.2020 la veniva contattata anche dal C.A.V. e , al Pt_1 Per_3 Pt_2 quale era già nota, riferendo, in uno “stato di forte agitazione” e in uno “stato confusionale”, non solo l'aggressione subita dal marito, ma anche di essersi recata definitivamente dalla propria famiglia di origine presso IC (cfr. Comunicazione indirizzata al Parte_3
Dirigente Settore Servizi Sociali e al Referente Centro Antiviolenza del , Controparte_2 al Dirigente Psicologa e all'assistente sociale del Centro Salute Mentale di Margherita di Savoia, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Cerignola e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia;
ricorso . Pt_1
A causa delle condizioni psico/fisiche della dopo che è stato contattato anche il CSM di Pt_1
Barletta – Margherita di Savoia da parte del Commissariato di Cerignola (cfr. comunicazione
[...]
e ), la ricorrente veniva indirizzata verso una comunità di riabilitazione psichiatrica Per_3 Pt_2
in Bari, dove attualmente ancora risiede e presso la quale ha incominciato ad assumere con costanza la terapia farmacologica (cfr. comunicazione procedimento penale n.12067/2020 mod 21 a firma
CP_ della dott.ssa quale Coordinatrice Area riab. e dott.ssa quale Persona_4 Persona_5
R.S. e dott.ssa quale psicologa del C.R.A.P. Bari, inviata alla Questura di Bari;
Persona_6
testimonianza consulenza del procedimento penale R.G.N.R. n.12067/2020 a firma Persona_4
della dott.ssa ). Persona_7
La infatti, soffriva già da tempo di un disturbo ansioso depressivo (e di fibromialgia) (cfr. Pt_1
consulenza tecnica del procedimento penale R.G.N.R. n.12067/2020 a firma della dott.ssa
) ed era in cura presso il CSM di Barletta – Margherita di Savoia. Persona_7
Da quanto appena affermato, risulta evidente che la crisi del rapporto matrimoniale è stata causata dalle condotte tenute dal resistente, anche da ultimo nell'episodio del 25-26.11.2020.
Infatti, secondo Cass. civ. sez. 1 Ord.22294/2024 “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n.27324/2022, Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ.
7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n.7321/2005).
In tale prospettiva, pertanto, non coglie nel segno l'affermazione del resistente secondo cui la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era già venuta meno a novembre 2020, a causa del deposito del ricorso congiunto di separazione nel 2010 (cfr. comparsa di costituzione e risposta
). Tale affermazione non è pertinente, anche perché la vita matrimoniale tra i due coniugi CP_1
non è terminata nel 2010.
Infatti, dopo il deposito del ricorso di separazione del 2010, i due coniugi si sono riappacificati. Sintomo di ciò è la mancata comparizione delle parti davanti al Presidente di quel procedimento all'udienza a cui quest'ultimo aveva rinviato, su concorde richiesta delle stesse, al fine di “un tentativo di conciliazione” (cfr. fascicolo d'ufficio integrale relativo alla separazione consensuale depositato dal ). Il matrimonio, difatti, è continuato per almeno altri 10 anni, avendo i due CP_1
coniugi ripreso la coabitazione, almeno fino al 25-26 novembre 2020, quando a causa dell'ultimo episodio di violenza, la ha lasciato la casa coniugale. Pt_1
Per tali ragioni la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
Anche il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione per la violazione, di non meglio specificati, doveri coniugali della e, in particolare, per avergli nascosto, prima del Pt_1 matrimonio, “le sue patologie irreversibili” di natura psichiatrica (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Tale ultima circostanza, secondo la tesi del convenuto, comporterebbe anche la nullità del matrimonio.
Orbene, nel caso di specie, se da una parte la soffre di una sindrome ansiosa depressiva Pt_1
(attualmente tenuta sotto controllo per mezzo dell'assunzione della terapia farmacologia) e da fibromialgia, dall'altra, il non ha indicato quali doveri, nascenti dal matrimonio avrebbe CP_1
violato la e come questi siano stati causa della crisi dello stesso. Pt_1
Infatti, la Cassazione ha affermato che “il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza” (si veda Cass. civ. sez. 1 sent. n.13021/1995; si veda inoltre Cass. civ. ord. 10711/2023). È stato ulteriormente affermato che “la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronuncia sull'addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali, in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (si veda Cass. civ. ord. n.10711/2023).
Pertanto, in base a quanto affermato, se da una parte il “grave” stato di infermità non reversibile del coniuge, fonda la domanda di separazione, dall'altro la sola patologia psichiatrica non è sufficiente per la domanda di addebito, in assenza di violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 e s.s.
c.c., il cui onere della prova incombe sulla parte richiedente l'addebito. Il a fondamento della propria richiesta non ha indicato e nemmeno asserito quali obblighi CP_1
avrebbe violato la moglie, se non la circostanza che quest'ultima, fin da prima del matrimonio, soffrisse di problemi psichiatrici, a lui non comunicati. Da tale situazione fa discendere, anche, la nullità del matrimonio.
Si ricorda che per aversi nullità del matrimonio ex art. 122 co 3 c.c. deve trattarsi di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge, ignorato al momento del matrimonio, che impedisca lo svolgimento della vita coniugale. Inoltre, l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore.
Nel caso di specie, in disparte la circostanza che il matrimonio è durato oltre 20 anni ed è nata anche una figlia un anno dopo la celebrazione dello stesso, è il resistente ad affermare di aver scoperto che la moglie era affetta da problemi psichiatrici durante il matrimonio (almeno dal 2016)
(cfr. comparsa di costituzione e risposta;
documento procedimento RG 8320/2016 Tribunale CP_1 di Foggia, promossa dalla nei confronti dell'INPS), senza proporre alcun tipo di azione. Pt_1
In ogni caso, come già affermato, una patologia psichiatrica non può comportare una pronuncia di addebito, se non risultano violati i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., onere che incombe sul richiedente.
Per tutte tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere respinta.
3) Sull'assegno di mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi a suo favore un assegno di mantenimento per un importo di €
800,00, da versare da parte del . Successivamente all'ordinanza presidenziale, con memoria CP_1
ex art. 183 co 6 n.1 e in precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 500,00, concordando, su tale punto, con l'ordinanza presidenziale. Il resistente si è opposto.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord.
n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Pertanto, espressi tali principi, bisogna ora verificare quale siano le condizioni economiche delle parti, verificandone il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il , di anni 53, ha dichiarato: “ero l'unico percettore di reddito familiare e svolgevo e svolgo CP_1 tuttora la professione di bracciante agricolo” (cfr. verbale udienza 16/01/2023). Tale circostanza emerge anche dall'estratto conto previdenziale INPS (cfr. estratto previdenziale allegato alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale n.12067/2020 RGNR). Lo stesso ha dichiarato redditi per € 12.197,00 per il periodo di imposta anno 2020 (cfr. Persone Fisiche 2021), € 13.384,00 per il periodo di imposta anno 2021 (cfr.
Persone Fisiche anno 2022), € 14.476,00 per il periodo di imposta per l'anno 2022 (cfr. Persone
Fisiche anno 2023), oltre ad avere numerosi beni immobili, alcuni dei quali risultano locati.
La di anni 53, attualmente presso il C.R.A.P. di Bari e non impiegata in alcun tipo di attività Pt_1
lavorativa anche per le sue patologie, gode della sola pensione di invalidità. Infatti, dalla
Certificazione Unica anno 2023 ha dichiarato redditi “esenti” per € 3.858,54 e dalla Certificazione
Unica anno 2024 ha dichiarato redditi “esenti” per complessivi € 4.111,25.
Pertanto, in base ai principi sopra esposti, il Tribunale ritiene opportuno di riconoscere in favore della un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versare Pt_1
da parte del entro il 5 di ciascun mese. CP_1 4) Sulla domanda di risarcimento del danno.
La ricorrente ha formulato domanda di risarcimento danni endofamiliari “da liquidare in via equitativa”. La basa la sua richiesta di risarcimento sulla violazione dei doveri coniugali del Pt_1
marito, che hanno leso anche diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti della ricorrente.
La domanda formulata dalla ricorrente è generica. Inoltre, la non ha allegato e provato nulla Pt_1
in ordine al nesso di causalità richiesto in materia aquiliana, ossia quali conseguenze le sarebbero derivate dalle condotte poste in essere dal resistente, non essendo sufficiente, al fine del riconoscimento del risarcimento del danno, la sola violazione delle norme, anche di rango
Costituzionale.
La ricorrente, infatti, ancor prima del matrimonio (cfr. consulenza tecnica dott.ssa Persona_7
procedimento RGNR n.12067/2020 mod. 21 richiesta dalla Procura della Repubblica presso
[...]
il Tribunale di Foggia), soffriva di un disturbo ansioso depressivo, per il quale era in cura presso il
Centro Salute Mentale di Barletta – Margherita di Savoia e per il quale è attualmente ospitata presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, C.R.A.P. Bari, dove assume, attualmente con costanza, la terapia prescritta (cfr. teste “da quando è stata presa in carico da noi Persona_4 ha sempre assunto la terapia e ha una buona compliance al trattamento che sta tuttora seguendo”).
La invece, a sostegno della propria richiesta di risarcimento del danno, rispetto alle patologie Pt_1 di cui già soffriva, non ha indicato l'insorgenza di altre e nuove patologie o turbamenti consistenti della sua vita quotidiana (conseguenze di “ansia, frustrazione e paure”) o che la sindrome ansiosa depressiva (di cui, peraltro, già soffriva prima del matrimonio) fossero conseguenza delle condotte poste in essere dal . Del tutto esplorativa era, in tal caso, la richiesta di CTU, della quale il CP_1
Collegio condivide la non ammissione.
Per tali motivi, la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione della natura del giudizio e dell'esito del processo, con una soccombenza da parte della ricorrente in punto di domanda di risarcimento del danno e del resistente in punto di addebito della separazione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: • pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(KR) il 10.01.1971, e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio celebrato in IC (MT) il 04.04.1998 (atto n.3 – parte II Serie A – anno
1998);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda formulata da di addebito della separazione, addebitando Parte_1
la stessa al , così come da parte motiva;
CP_1
• rigetta la domanda formulata dal di addebito della separazione, così come da CP_1
parte motiva;
• pone a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
di € 500,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
• rigetta la domanda formulata da di risarcimento danni;
Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro