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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1041 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 trat- tata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.1.2025
TRA
p.iva: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con se- Parte_1 P.IVA_1 de legale in Conegliano (TV) in Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. dall'Avv. Francesco Caroli Casavola, presso il cui Studio in elegge domici- lio e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA AN ala Piazza Roma n. 11,
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato a [...][...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cisternino (BR) alla C.da Femminamorta n.27 e (Cod. Fisc.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappre- sentati e difesi, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, dagli Avvocati Maria
D'AN e OL ER D'AN del Foro di Taranto, presso il cui studio in NA AN al Viale dei lecci n.46 eleggono domicilio
APPELLATI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocatoria ordinaria notificato il 12.12.2017, la curatela del fallimento
[...] chiese l'accertamento e la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa creditoria del CP_2 contratto di vendita concluso tra e in data 30.10.2014 con rogito notari- Controparte_1 Parte_2 le rep. 1374/1007, avente ad oggetto il trasferimento a della quota di un mezzo di un com- Parte_2 pendio immobiliare sito in NA AN. Assumeva la curatela di agire in ragione di un credito vanta- to nei confronti del in forza di una domanda di restituzione di somme che il – am- CP_1 CP_1 ministratore della società fallita – aveva sottratto dalla cassa.
Si costituirono e chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1 Parte_2 improcedibile ed infondata, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 4.6.2019, si costituì in giudizio e, premes- Parte_1 so di essere cessionaria del credito di € 90.780,34 originariamente vantato da Banco di Napoli nei con- fronti di (debitore principale) e del (garante per fideiussione omnibus), credito CP_2 CP_1 fondato su decreto ingiuntivo definitivo, chiese la revoca e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita del 30.10.2014, con vittoria di spese e competenze di causa.
A seguito di atto transattivo del 31.7.2020 siglato tra la Curatela e i convenuti, la prima dichiarò di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il processo, istruito esclusivamente con prove documentali, fu deciso con sentenza che, per quanto an- cora interessa, dichiarò l'improcedibilità dell'intervento di sul presupposto della ca- Parte_1 renza di legittimazione ad agire in via individuale da parte del creditore in caso di sentenza dichiarativa del fallimento anteriore all'azione revocatoria proposta da quest'ultimo, ribadendo il principio della im- possibilità di concorso dell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. spiegata dal curatore fallimenta- re con quella proposta dal singolo creditore.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 29.11.2022, ha proposto appello Parte_1 chiedendo:
- di accertare ed affermare la legittimazione ad agire della appellante e, quindi, la procedibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel giudizio originariamente promosso dalla Curatela nei confronti dei coniugi e Parte_3 Controparte_1 CP_3
[...
- conseguentemente, di revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di disposizione per Notar Persona_1
[.
di Castellana Grotte del 30 ottobre 2014 rep. 1374/1007, con il quale il debitore CP_1
a venduto alla moglie la sua quota di proprietà (metà indivisa) di un
[...] Parte_2 complesso di beni immobili siti in agro di NA AN alla C.da De Siati, con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione del 17.4.2023 si sono costituiti e chie- Parte_2 Controparte_1 dendo il rigetto dell'atto di gravame perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e compe- tenze di lite.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti mediante note di tratta- zione scritta alle quali si fa rinvio, la corte, concessi termini di legge per il deposito di memorie conclu- sive, ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Erroneità della ritenuta sussistenza di carenza di legittimazione ad agire della , l'appellante rileva che il primo giudice abbia ingiustamente dichiarato Parte_1
l'improcedibilità dell'intervento volontario di a causa di una sua carenza di legitti- Parte_1 mazione ad agire, fuorviato dalla circostanza che la domanda principale fosse stata promossa da una
Curatela Fallimentare, quella della Controparte_2
In particolare, sottolinea di essere creditrice di nella sua qualità di fideiussore della Controparte_1
nei confronti del quale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brindisi Controparte_2 un'ingiunzione di pagamento, divenuta irrevocabile per rigetto dell'opposizione, e di essere intervenuto nel giudizio di revocatoria promosso dalla Curatela per far dichiarare l'inefficacia anche nei suoi con- fronti dell'atto di compravendita con cui lo stesso si era spogliato dell'unico cespite che i cre- CP_1 ditori avrebbero potuto aggredire per il soddisfacimento delle proprie ragioni. Ribadisce, inoltre, di non aver mai agito nei confronti della Curatela Fallimentare per la declaratoria di inefficacia di un atto di di- sposizione di un bene già acquisito alla massa.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste per l'accoglimento della domanda richiamando il contenuto dell'atto di intervento e ribadendo come il fideiussore omnibus a garanzia del debito di CP_1 CP_2
già destinatario di numerosi atti di messa in mora da parte del Banco di Napoli, conscio della or-
[...] mai irreversibile situazione di decozione della avesse trasferito alla moglie la propria Controparte_2 quota, pari alla metà, della proprietà di un complesso di beni immobili, costituenti sostanzialmente l'unico suo patrimonio, per eludere i rischi derivanti dalla propria posizione debitoria. Il tutto con la connivenza della , coniuge convivente del debitore. Pt_2
I motivi di impugnazione sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Il tribunale ha affermato il principio per cui, in caso di dichiarazione di fallimento pronunciata prima della domanda proposta dal creditore individuale, quest'ultima deve essere dichiarata improcedibile, in quanto la curatela è l'unico soggetto legittimato ad agire ex art.2901 cod.civ. a tutela degli interessi della massa dei creditori, in modo che sia possibile – acquisito il bene alla massa – inserire nella liquidazione del patrimonio del fallito anche il cespite del quale il debitore fallito si è spogliato. La situazione che si prospetta nel caso concreto è però del tutto differente. Ed invero, l'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia – originariamente da parte della curatela e successivamente anche dall'appellante con l'atto di intervento adesivo proposto in primo grado – non è stato compiuto dal de- CP_ bitore poi dichiarato fallito ( , ma da un soggetto diverso, il amministratore di CP_2 CP_1
[.
e fideiussore a garanzia di un credito vantato nei confronti della stessa dall'appellante cessio- CP_2
. In particolare, per quanto interessa, la curatela agì per tutelare un credito – non ancora affermato Pt_4 in via definitiva - fondato sul diritto della massa di ripetere dall'amministratore della fallita somme da questi indebitamente prelevate dalla cassa della società.
Rileva la corte che il principio fatto proprio e applicato dal primo giudice non ha alcun fondamento quando il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo è soggetto terzo rispetto al fallito, soggetto nei cui confronti la massa non può vantare alcuna posizione di maggior tutela, giustificata solo in pre- senza della esigenza di garantire la par condicio creditorum nel concorso per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo. Al contrario, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice privano irragionevol- mente di ogni tutela la posizione dell'appellante nei confronti di un debitore comune – in ragione di ti- toli diversi – rispetto al quale sia la curatela che l'appellante hanno pari diritto a soddisfare le proprie di- verse pretese secondo il disposto dell'art.2740 cod.civ.. E' di tutta evidenza, infatti, che solo nel caso in cui la domanda sia proposta nei confronti del debitore fallito e per un atto dispositivo da lui compiuto l'azione della curatela si risolve a vantaggio della massa e, dunque, anche del creditore individuale, che, per tale ragione, è giustamente privo di autonoma legittimazione. Del resto, pendente il fallimento del debitore, gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo non potrebbero prodursi nella sfera giuridica del creditore individuale, al quale, ai sensi dell'art.51 l.fall. (ora art.151 CCRII) è preclusa la possibilità di agire in via esecutiva per il soddisfacimento coattivo del proprio credito. L'accoglimento della domanda, dunque, non avrebbe alcun effetto concreto.
In conclusione, dunque, deve affermarsi la legittimazione attiva dell'appellante, atteso che, per quanto innanzi esposto, essa non incide in alcun modo sui diritti e sulle azioni che la massa può esercitare in via esclusiva nel concorso dei creditori.
Con riferimento al secondo motivo di appello, deve ritenersi fondata la domanda proposta da Parte_1
.
[...]
[... In particolare, il credito vantato dall'appellante trova origine nella fideiussione omnibus prestata da in data 17.2.2011 e rinnovata in data 4.11.2011 fino a concorrenza della somma di Parte_5
[...
€.104.000,00 a favore della società che intratteneva con il Banco di Napoli s.p.a., Controparte_2
CP
di Cisternino, il c/c n.02166/1000/00002221 e un affidamento per anticipo fatture n. 02166/3800/00170063. Inoltre, era amministratore unico della Controparte_1 [...]
con socio unico (lo stesso ed in tale veste, oltre che nella Controparte_6 Controparte_1 qualità di fideiussore omnibus, è stato destinatario di una serie di lettere di costituzione in mora e inviti al rientro delle esposizioni inviate dal Banco di Napoli.
Risulta documentalmente provato che in una fase di ormai piena decozione della i Controparte_2 numerosi inviti ad adempiere trasmessi dalla banca sono rimasti inevasi e, nello stesso periodo, CP_1 ha sottoscritto l'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio del 30 ottobre 2014, Persona_2 con cui ha ceduto la metà indivisa di un complesso di beni immobili alla moglie, già pro- Parte_2 prietaria dell'altra metà.
Va al riguardo ribadito che ai sensi dell'art. 2901 c.c. devono contestualmente ricorrere l'elemento og- gettivo dell'eventus damni e l'elemento soggettivo della scientia damni.
Quanto al primo elemento è sufficiente rilevare che, per affermazione non contestata dell'appellante, il cespite alienato era l'unico bene esistente nel patrimonio del debitore, sicché il danno derivato al credi- tore dall'atto dispositivo è di tutta evidenza.
Quanto all'elemento soggettivo, qualora l'atto impugnato sia, come nel caso di specie, a titolo oneroso, il creditore ha l'onere di provare che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza del medesimo pregiudizio (scientia damni)
(cfr. Cass. civ., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n. 30984).
Consapevolezza che, secondo una recente pronuncia di legittimità, “non richiede la prova del dolo né della co- noscenza dello stato di decozione, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto dispositivo compromette o riduce la garan- zia patrimoniale generica del creditore, e può essere dimostrata per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.” (cfr.
Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 20549/2025) e che, dunque, può essere desunta dagli elementi peculiari della vicenda esaminata.
Nella specie, deve ritenersi fondatamente che il amministratore e socio di , fosse consa- CP_1 CP_2 pevole dello stato di decozione in cui si trovava la società ormai prossima al fallimento, dichiarato il 30 marzo 2015, pochi mesi dopo la vendita perfezionata il 30 ottobre 2014. La difficoltà che il credito della società appellante potesse trovare soddisfazione nel patrimonio della società – circostanza questa che al amministratore di , doveva apparire con tutta evidenza – rendeva pressochè certo che il CP_1 CP_2 creditore si sarebbe soddisfatto nei confronti del garante.
Quanto alla , la conoscenza dello stato di decozione della società di cui il marito era amministra- Pt_2 tore e socio unico e, conseguentemente, dell'elevato rischio che del debito, nei confronti del Banco di
Napoli e, successivamente, del cessionario del credito, fosse chiamato a rispondere il garante, può rite- nersi provato in ragione del legame di coniugio che legava l'acquirente del bene al debitore. La stretta relazione familiare normalmente implica, infatti, la condivisione di informazioni sulle vicende economi- che che interessano i componenti del nucleo familiare, tanto più quando tali vicende economiche non evolvono positivamente e rischiano di incidere pesantemente sul normale andamento della vita fami- gliare.
Del resto, la cessione della proprietà della metà del bene dal marito alla moglie, non trova ragionevol- mente alcuna altra giustificazione logica che non sia l'esigenza di sottrarre il bene alla garanzia generica ex art.2740 cod.civ., rendendo incapiente il patrimonio del debitore, eludendo così l'obbligo di adem- piere la garanzia assunta in favore di . CP_2
Ulteriore elemento va ravvisato nella circostanza che, se risulta dalla compravendita che il prezzo pat- tuito venne corrisposto “mediante accollo della quota di spettanza di 'parte venditrice', pari ad un mezzo dell'anzidetto mutuo fondiario concesso ad entrambi i comparenti”, non è in alcun modo provato che l'adempimento del mutuo sia avvenuto attingendo a risorse proprie dell'acquirente, prova che avrebbe dovuto essere fornita in modo particolarmente rigoroso in ragione del fatto che la vendita si perfezio- nava tra coniugi.
Alla luce di tanto, in accoglimento dell'atto di gravame, deve essere dichiarata la procedibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel giudizio originariamente promosso dalla
[...] nei confronti dei coniugi e e, in acco- Parte_6 Controparte_1 Parte_2 glimento della domanda spiegata dall'appellante, l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di disposizione per Notar del 30 ot- Parte_1 Persona_2 tobre 2014.
Gli appellati, soccombenti nel presente giudizio, vanno condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado nei confronti dell'appellante, spese liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita per Parte_1 Parte_1 notar dell'immobile sito in NA AN e censito in catasto fabbricati al foglio 113, Persona_2
p.lla 645 sub 1 e 614 sub 2 e in catasto terreni al foglio 113, p.lla 644; ordina, a cura del conservatore dei RRII. di Taranto, con esonero da ogni sua responsabilità, la annota- zione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda proposta dalla curatela del fal- limento di Controparte_2 condanna e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che Controparte_1 Parte_2 liquida per il primo grado in complessivi € 6.959,00 di cui € 759,00 per spese ed € 6.200,00 per com- penso ed in complessivi € 6.638,50, di cui € 1.138,50 per spese ed € 5.500,00 per compenso per questo grado di giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Lecce, 15 ottobre 2025.
Il presidente est.
Prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1041 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 trat- tata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.1.2025
TRA
p.iva: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con se- Parte_1 P.IVA_1 de legale in Conegliano (TV) in Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. dall'Avv. Francesco Caroli Casavola, presso il cui Studio in elegge domici- lio e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA AN ala Piazza Roma n. 11,
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato a [...][...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cisternino (BR) alla C.da Femminamorta n.27 e (Cod. Fisc.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappre- sentati e difesi, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, dagli Avvocati Maria
D'AN e OL ER D'AN del Foro di Taranto, presso il cui studio in NA AN al Viale dei lecci n.46 eleggono domicilio
APPELLATI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocatoria ordinaria notificato il 12.12.2017, la curatela del fallimento
[...] chiese l'accertamento e la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa creditoria del CP_2 contratto di vendita concluso tra e in data 30.10.2014 con rogito notari- Controparte_1 Parte_2 le rep. 1374/1007, avente ad oggetto il trasferimento a della quota di un mezzo di un com- Parte_2 pendio immobiliare sito in NA AN. Assumeva la curatela di agire in ragione di un credito vanta- to nei confronti del in forza di una domanda di restituzione di somme che il – am- CP_1 CP_1 ministratore della società fallita – aveva sottratto dalla cassa.
Si costituirono e chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1 Parte_2 improcedibile ed infondata, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 4.6.2019, si costituì in giudizio e, premes- Parte_1 so di essere cessionaria del credito di € 90.780,34 originariamente vantato da Banco di Napoli nei con- fronti di (debitore principale) e del (garante per fideiussione omnibus), credito CP_2 CP_1 fondato su decreto ingiuntivo definitivo, chiese la revoca e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita del 30.10.2014, con vittoria di spese e competenze di causa.
A seguito di atto transattivo del 31.7.2020 siglato tra la Curatela e i convenuti, la prima dichiarò di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il processo, istruito esclusivamente con prove documentali, fu deciso con sentenza che, per quanto an- cora interessa, dichiarò l'improcedibilità dell'intervento di sul presupposto della ca- Parte_1 renza di legittimazione ad agire in via individuale da parte del creditore in caso di sentenza dichiarativa del fallimento anteriore all'azione revocatoria proposta da quest'ultimo, ribadendo il principio della im- possibilità di concorso dell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. spiegata dal curatore fallimenta- re con quella proposta dal singolo creditore.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 29.11.2022, ha proposto appello Parte_1 chiedendo:
- di accertare ed affermare la legittimazione ad agire della appellante e, quindi, la procedibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel giudizio originariamente promosso dalla Curatela nei confronti dei coniugi e Parte_3 Controparte_1 CP_3
[...
- conseguentemente, di revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di disposizione per Notar Persona_1
[.
di Castellana Grotte del 30 ottobre 2014 rep. 1374/1007, con il quale il debitore CP_1
a venduto alla moglie la sua quota di proprietà (metà indivisa) di un
[...] Parte_2 complesso di beni immobili siti in agro di NA AN alla C.da De Siati, con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione del 17.4.2023 si sono costituiti e chie- Parte_2 Controparte_1 dendo il rigetto dell'atto di gravame perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e compe- tenze di lite.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti mediante note di tratta- zione scritta alle quali si fa rinvio, la corte, concessi termini di legge per il deposito di memorie conclu- sive, ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Erroneità della ritenuta sussistenza di carenza di legittimazione ad agire della , l'appellante rileva che il primo giudice abbia ingiustamente dichiarato Parte_1
l'improcedibilità dell'intervento volontario di a causa di una sua carenza di legitti- Parte_1 mazione ad agire, fuorviato dalla circostanza che la domanda principale fosse stata promossa da una
Curatela Fallimentare, quella della Controparte_2
In particolare, sottolinea di essere creditrice di nella sua qualità di fideiussore della Controparte_1
nei confronti del quale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brindisi Controparte_2 un'ingiunzione di pagamento, divenuta irrevocabile per rigetto dell'opposizione, e di essere intervenuto nel giudizio di revocatoria promosso dalla Curatela per far dichiarare l'inefficacia anche nei suoi con- fronti dell'atto di compravendita con cui lo stesso si era spogliato dell'unico cespite che i cre- CP_1 ditori avrebbero potuto aggredire per il soddisfacimento delle proprie ragioni. Ribadisce, inoltre, di non aver mai agito nei confronti della Curatela Fallimentare per la declaratoria di inefficacia di un atto di di- sposizione di un bene già acquisito alla massa.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste per l'accoglimento della domanda richiamando il contenuto dell'atto di intervento e ribadendo come il fideiussore omnibus a garanzia del debito di CP_1 CP_2
già destinatario di numerosi atti di messa in mora da parte del Banco di Napoli, conscio della or-
[...] mai irreversibile situazione di decozione della avesse trasferito alla moglie la propria Controparte_2 quota, pari alla metà, della proprietà di un complesso di beni immobili, costituenti sostanzialmente l'unico suo patrimonio, per eludere i rischi derivanti dalla propria posizione debitoria. Il tutto con la connivenza della , coniuge convivente del debitore. Pt_2
I motivi di impugnazione sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Il tribunale ha affermato il principio per cui, in caso di dichiarazione di fallimento pronunciata prima della domanda proposta dal creditore individuale, quest'ultima deve essere dichiarata improcedibile, in quanto la curatela è l'unico soggetto legittimato ad agire ex art.2901 cod.civ. a tutela degli interessi della massa dei creditori, in modo che sia possibile – acquisito il bene alla massa – inserire nella liquidazione del patrimonio del fallito anche il cespite del quale il debitore fallito si è spogliato. La situazione che si prospetta nel caso concreto è però del tutto differente. Ed invero, l'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia – originariamente da parte della curatela e successivamente anche dall'appellante con l'atto di intervento adesivo proposto in primo grado – non è stato compiuto dal de- CP_ bitore poi dichiarato fallito ( , ma da un soggetto diverso, il amministratore di CP_2 CP_1
[.
e fideiussore a garanzia di un credito vantato nei confronti della stessa dall'appellante cessio- CP_2
. In particolare, per quanto interessa, la curatela agì per tutelare un credito – non ancora affermato Pt_4 in via definitiva - fondato sul diritto della massa di ripetere dall'amministratore della fallita somme da questi indebitamente prelevate dalla cassa della società.
Rileva la corte che il principio fatto proprio e applicato dal primo giudice non ha alcun fondamento quando il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo è soggetto terzo rispetto al fallito, soggetto nei cui confronti la massa non può vantare alcuna posizione di maggior tutela, giustificata solo in pre- senza della esigenza di garantire la par condicio creditorum nel concorso per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo. Al contrario, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice privano irragionevol- mente di ogni tutela la posizione dell'appellante nei confronti di un debitore comune – in ragione di ti- toli diversi – rispetto al quale sia la curatela che l'appellante hanno pari diritto a soddisfare le proprie di- verse pretese secondo il disposto dell'art.2740 cod.civ.. E' di tutta evidenza, infatti, che solo nel caso in cui la domanda sia proposta nei confronti del debitore fallito e per un atto dispositivo da lui compiuto l'azione della curatela si risolve a vantaggio della massa e, dunque, anche del creditore individuale, che, per tale ragione, è giustamente privo di autonoma legittimazione. Del resto, pendente il fallimento del debitore, gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo non potrebbero prodursi nella sfera giuridica del creditore individuale, al quale, ai sensi dell'art.51 l.fall. (ora art.151 CCRII) è preclusa la possibilità di agire in via esecutiva per il soddisfacimento coattivo del proprio credito. L'accoglimento della domanda, dunque, non avrebbe alcun effetto concreto.
In conclusione, dunque, deve affermarsi la legittimazione attiva dell'appellante, atteso che, per quanto innanzi esposto, essa non incide in alcun modo sui diritti e sulle azioni che la massa può esercitare in via esclusiva nel concorso dei creditori.
Con riferimento al secondo motivo di appello, deve ritenersi fondata la domanda proposta da Parte_1
.
[...]
[... In particolare, il credito vantato dall'appellante trova origine nella fideiussione omnibus prestata da in data 17.2.2011 e rinnovata in data 4.11.2011 fino a concorrenza della somma di Parte_5
[...
€.104.000,00 a favore della società che intratteneva con il Banco di Napoli s.p.a., Controparte_2
CP
di Cisternino, il c/c n.02166/1000/00002221 e un affidamento per anticipo fatture n. 02166/3800/00170063. Inoltre, era amministratore unico della Controparte_1 [...]
con socio unico (lo stesso ed in tale veste, oltre che nella Controparte_6 Controparte_1 qualità di fideiussore omnibus, è stato destinatario di una serie di lettere di costituzione in mora e inviti al rientro delle esposizioni inviate dal Banco di Napoli.
Risulta documentalmente provato che in una fase di ormai piena decozione della i Controparte_2 numerosi inviti ad adempiere trasmessi dalla banca sono rimasti inevasi e, nello stesso periodo, CP_1 ha sottoscritto l'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio del 30 ottobre 2014, Persona_2 con cui ha ceduto la metà indivisa di un complesso di beni immobili alla moglie, già pro- Parte_2 prietaria dell'altra metà.
Va al riguardo ribadito che ai sensi dell'art. 2901 c.c. devono contestualmente ricorrere l'elemento og- gettivo dell'eventus damni e l'elemento soggettivo della scientia damni.
Quanto al primo elemento è sufficiente rilevare che, per affermazione non contestata dell'appellante, il cespite alienato era l'unico bene esistente nel patrimonio del debitore, sicché il danno derivato al credi- tore dall'atto dispositivo è di tutta evidenza.
Quanto all'elemento soggettivo, qualora l'atto impugnato sia, come nel caso di specie, a titolo oneroso, il creditore ha l'onere di provare che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza del medesimo pregiudizio (scientia damni)
(cfr. Cass. civ., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n. 30984).
Consapevolezza che, secondo una recente pronuncia di legittimità, “non richiede la prova del dolo né della co- noscenza dello stato di decozione, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto dispositivo compromette o riduce la garan- zia patrimoniale generica del creditore, e può essere dimostrata per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.” (cfr.
Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 20549/2025) e che, dunque, può essere desunta dagli elementi peculiari della vicenda esaminata.
Nella specie, deve ritenersi fondatamente che il amministratore e socio di , fosse consa- CP_1 CP_2 pevole dello stato di decozione in cui si trovava la società ormai prossima al fallimento, dichiarato il 30 marzo 2015, pochi mesi dopo la vendita perfezionata il 30 ottobre 2014. La difficoltà che il credito della società appellante potesse trovare soddisfazione nel patrimonio della società – circostanza questa che al amministratore di , doveva apparire con tutta evidenza – rendeva pressochè certo che il CP_1 CP_2 creditore si sarebbe soddisfatto nei confronti del garante.
Quanto alla , la conoscenza dello stato di decozione della società di cui il marito era amministra- Pt_2 tore e socio unico e, conseguentemente, dell'elevato rischio che del debito, nei confronti del Banco di
Napoli e, successivamente, del cessionario del credito, fosse chiamato a rispondere il garante, può rite- nersi provato in ragione del legame di coniugio che legava l'acquirente del bene al debitore. La stretta relazione familiare normalmente implica, infatti, la condivisione di informazioni sulle vicende economi- che che interessano i componenti del nucleo familiare, tanto più quando tali vicende economiche non evolvono positivamente e rischiano di incidere pesantemente sul normale andamento della vita fami- gliare.
Del resto, la cessione della proprietà della metà del bene dal marito alla moglie, non trova ragionevol- mente alcuna altra giustificazione logica che non sia l'esigenza di sottrarre il bene alla garanzia generica ex art.2740 cod.civ., rendendo incapiente il patrimonio del debitore, eludendo così l'obbligo di adem- piere la garanzia assunta in favore di . CP_2
Ulteriore elemento va ravvisato nella circostanza che, se risulta dalla compravendita che il prezzo pat- tuito venne corrisposto “mediante accollo della quota di spettanza di 'parte venditrice', pari ad un mezzo dell'anzidetto mutuo fondiario concesso ad entrambi i comparenti”, non è in alcun modo provato che l'adempimento del mutuo sia avvenuto attingendo a risorse proprie dell'acquirente, prova che avrebbe dovuto essere fornita in modo particolarmente rigoroso in ragione del fatto che la vendita si perfezio- nava tra coniugi.
Alla luce di tanto, in accoglimento dell'atto di gravame, deve essere dichiarata la procedibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel giudizio originariamente promosso dalla
[...] nei confronti dei coniugi e e, in acco- Parte_6 Controparte_1 Parte_2 glimento della domanda spiegata dall'appellante, l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di disposizione per Notar del 30 ot- Parte_1 Persona_2 tobre 2014.
Gli appellati, soccombenti nel presente giudizio, vanno condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado nei confronti dell'appellante, spese liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita per Parte_1 Parte_1 notar dell'immobile sito in NA AN e censito in catasto fabbricati al foglio 113, Persona_2
p.lla 645 sub 1 e 614 sub 2 e in catasto terreni al foglio 113, p.lla 644; ordina, a cura del conservatore dei RRII. di Taranto, con esonero da ogni sua responsabilità, la annota- zione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda proposta dalla curatela del fal- limento di Controparte_2 condanna e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che Controparte_1 Parte_2 liquida per il primo grado in complessivi € 6.959,00 di cui € 759,00 per spese ed € 6.200,00 per com- penso ed in complessivi € 6.638,50, di cui € 1.138,50 per spese ed € 5.500,00 per compenso per questo grado di giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Lecce, 15 ottobre 2025.
Il presidente est.