Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 2988
CASS
Sentenza 22 novembre 2007

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Massime3

All'istituto del patteggiamento in appello non si applica la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Ne consegue che una volta concordata la pena, con contestuale rinunzia a tutti i motivi di impugnazione, oggetto di rinunzia devono essere ritenuti anche i motivi attinenti all'applicazione delle pene accessorie.

La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.

Qualora l'imputato concordi la pena in appello, rinunziando contestualmente al motivo di impugnazione sulla incompetenza per territorio, questa non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Commentario1

  • 1Carichi pendenti non comunicati, insegnante licenziato senza preavviso
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 4 gennaio 2020

    Rischia il licenziamento senza preavviso e l'esclusione da tutte le graduatorie in cui è inserito l'insegnante che non comunica nella domanda di partecipazione al concorso pubblico i propri carichi pendenti La vicenda Un insegnante aveva impugnato il provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett d) del D.Lgs. 165/2001 per l'omessa dichiarazione di una condanna penale a suo carico in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'anno scolastico 2016 /2017. Più in particolare gli era stato contestato di aver falsamente dichiarato (nelle domande, presentate negli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 2988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2988
Data del deposito : 22 novembre 2007

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