Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 3
All'istituto del patteggiamento in appello non si applica la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Ne consegue che una volta concordata la pena, con contestuale rinunzia a tutti i motivi di impugnazione, oggetto di rinunzia devono essere ritenuti anche i motivi attinenti all'applicazione delle pene accessorie.
La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.
Qualora l'imputato concordi la pena in appello, rinunziando contestualmente al motivo di impugnazione sulla incompetenza per territorio, questa non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1731
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 008336/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ME, N. IL 20/02/1967;
2) NG OS, N. IL 01/10/1957;
3) ER UN, N. IL 22/06/1977;
4) LU IC, N. IL 14/03/1977;
5) LI SAVERIO, N. IL 22/02/1964;
6) ES DA, N. IL 21/02/1977;
7) ES FR, N. IL 21/09/1959;
8) LI AT, N. IL 06/01/1960;
9) TA ME, N. IL 04/02/1967; (rinunciante) 10) IN PP, N. IL 23/03/1963; (rinunciante) avverso SENTENZA del 14/07/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna IA, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da NG OS e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori:
1) Avv. TORCHIA Anselmo per CA EN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2) Avv. VECCHIO Giovanni per CA EN e NG OS, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, depositando rinuncia al ricorso di IN GI;
3) Avv. MANNA Antonio, per ER UN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
4) Avv. FURFARO Sandro per LI LE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
5) Avv. FONTE Leone, per LU IC, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA EN, ER UN, LU IC, ES IO, ES NC, LI LE, TA EN, IN GI, LI SA e NG OS hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14.7.2006 della Corte di Appello di Catanzaro con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, erano state ridotte le pene inflitte ai primi 8 (otto) per violazioni della legge sugli stupefacenti, al LI S. per un reato di usura (art. 644 c.p.) e altro di estorsione (art. 629 c.p.) in danno di UL UN, al NG C. per un reato di usura
(art. 644 c.p.) sempre in danno di UL UN. Più precisamente i primi nove ricorrenti hanno concordato la pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, mentre al NG C. l'unico che non la ha concordata la pena è stata ridotta per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Considerato che
molti imputati condannati, oltre i succitati ricorrenti, hanno concordato la pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, la motivazione della sentenza di appello è stata articolata con un breve cenno ai fatti di causa, e cioè alla sussistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, trattando poi separatamente le impugnazioni dei vari appellanti.
Per coloro che hanno concordato la pena, la motivazione è stata per tutti così congegnata.
Dapprima vengono precisati gli elementi fondamentali di rideterminazione della pena, consistenti nell'assoluzione da alcuni reati, nell'esclusione di aggravanti, nella concessione di attenuanti, nella variazione del giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti (ad es. da equivalenti a prevalenti), negli aumenti per la continuazione, nella diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
La Corte di merito ha, quindi, ritenuto che la richiesta concordata tra le parti dovesse essere accolta, ha motivato le ragioni dell'accoglimento dei motivi di gravame, che hanno portato alla riduzione di pena;
poi, ha specificato che non sussistono i presupposti per far luogo ad una declaratoria di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in relazione ai reati residui, precisandosi per alcuni imputati che gli argomenti di gravame sono stati affrontati e superati dal primo giudice. L'appello è stato poi dichiarato inammissibile in relazione ai motivi diversi da quelli che hanno formato oggetto di accordo.
Per ciò che concerne NG OS, che non ha concordato la pena, è stata confermata la declaratoria di responsabilità per il reato di cui al capo 18), e cioè di usura in danno di UL UN, imprenditore commerciale del vibonese (art. 81 cpv c.p., e art. 644 c.p., commi 1 e 5 nn. 3) e 4), per essersi fatto dare e comunque promettere, a fronte di prestiti per circa 1.000.000.000 delle vecchie lire, interessi usurari del 20% mensile (240% annuo), calcolati per un ultimo prestito di L. 150.000.000, che così lievitava a L. 500.000.000. È stata però esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e, invece, è stato confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e residue aggravanti, così riducendosi la pena inflitta in primo grado di anni sei di reclusione e L. 120.000.000 di multa ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00, di multa.
La Corte territoriale ha poi disatteso i motivi di appello attinenti alla inutilì zzabilità delle dichiarazioni rese dal UL B. nonché delle intercettazioni ambientali e telefoniche operate. In ordine alle dichiarazioni rese, il UL B. è stato qualificato collaboratore di giustizia ai sensi della L. n. 45 del 2001, nonché alla stregua delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, art. 73, comma 7, e art. 97, fornendo un contributo notevolissimo alle indagini sul narcotraffico, e non travalicando con la propria condotta i limiti di un'attività volta al controllo, all'osservazione e al contenimento dell'attività criminosa ex art.51 c.p., e D.P.R n. 309 del 1990, art. 97.
Le intercettazioni sono state tute regolarmente richieste, autorizzate, convalidate e prorogate con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla assoluta indispensabilità delle stesse. Altrettanto motivate sono state le ragioni ostative all'utilizzo di impianti presso la Procura e alle eccezionali ragioni di urgenza.
È stato poi ritenuto che alla presente fattispecie non si attaglia il dictum della nota sentenza a sezioni unite RC, trattandosi di attività sotto copertura, e di registrazione di colloqui tra presenti (sent. n. 36747 del 24/09/2003). Infine, le dichiarazioni del UL B. sono state ritenute logiche, credibili, per la sua necessità, quale imprenditore in difficoltà, di subire i prestiti usurari, e sono riscontrate dagli esiti delle intercettazioni, nonché delle investigazioni dinamiche videofilmate, che hanno documentato un incontro tra il UL B. e il NG C. avvenuto il 17.2.2002. L'assenza di minacce non è stata ritenuta idonea ad escludere il reato, per cui è irrilevante la circostanza che l'imputato abbia tenuto un atteggiamento "garbato ed accomodante", come definito dalla difesa.
Escluse le altre misure accessorie e revocata la misura cautelare in atto, è stata confermata la confisca dei beni mobili ed immobili di titolarità dell'imputato e della moglie, trattandosi di confisca obbligatoria non essendo giustificata la provenienza dei beni e sussistendo sproporzione della entità patrimoniale. Passando all'esame dei singoli ricorsi, e premesso che tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, CA EN ha dedotto:
a) la violazione dell'art. 129 c.p.p., e la mancanza di motivazione sull'esclusione delle cause di proscioglimento previste dalla norma;
b) l'incompetenza per territorio dell'A.G. di Catanzaro, essendo competente il giudice distrettuale di Reggio Calabria, eccezione formulata fin dal giudizio di primo grado, e richiamando ampi brani della espletata istruttoria per dimostrare il proprio assunto;
C) la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. ER UN ha assunto:
a) la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2;
b) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, per non avere motivato il giudice di appello sulla conferma delle sanzioni accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni tre, limitandosi alla locuzione "conferma nel resto", pur dimostrando la riduzione della pena la minore gravità del fatto. LU IC ha dedotto la violazione degli artt. 129, 192, 267 e 268 c.p.p., in quanto essendo invalidi i decreti emessi all'epoca dei fatti dal P.M. a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, lo stesso P.M. aveva ritenuto di potere sanare l'inutilizzabilità depositando in data 20.1.2003 un atto integrativo con cui spiegava l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura e le eccezionali ragioni di urgenza, prassi ritenuta abnorme dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 27 ric. Campennì del 29/11/2005, RIV. 232605). Secondo il ricorrente, senza le intercettazioni non vi è prova alcuna della sua responsabilità. LI SA che risponde dei reati di usura e estorsione ha, anch'egli, eccepito la mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., per una errata interpretazione degli artt. 598, 599 e 602 c.p.p.. Analoga eccezione è stata formulata da ES IO, il quale ha altresì dedotto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, quanto meno per mancata rideterminazione della durata delle sanzioni accessorie, essendo state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridotta la pena.
ES NC ha eccepito la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e la inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 c.p.p., per mancanza di motivazione dei decreti del P.M..
Il ricorrente ha elencato numerosissimi decreti del P.M., distinguendoli in quattro gruppi. Per il primo e per il terzo, il ricorrente ha assunto che la terminologia "indisponibilità di postazioni utili", pur apparendo conforme a quanto ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza Gatto n. 914 del 26.11.2003, non è idonea a spiegare concretamente le ragioni della insufficienza o inidoneità degli impianti. Per il secondo gruppo, motivandosi con la "momentanea indisponibilità di prestazioni di ascolto" si sarebbe dovuta spiegare l'assoluta indifferibilità temporale delle operazioni, e quindi le eccezionali ragioni di urgenza, mentre dalla motivazione dei provvedimenti ciò non si evince. Nel quarto gruppo sono indicati due decreti del tutto privi della motivazione a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Con altro motivo di ricorso è stata eccepita anche la violazione degli artt. 727 e 729 c.p.p., in relazione a nove decreti, per essersi proceduto ad intercettazioni di conversazioni telefoniche in partenza dallo Stato italiano verso l'estero con la procedura dell'istradamento senza ricorrere alla rogatoria. Il difensore di ES NC ha depositato memoria in data 5.11.2007, integrando la argomentazioni esposte con i motivi di ricorso con le interpretazioni giurisprudenziali enunciate nella recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 12.7.2007 n. 30347, con particolare riguardo alla non reiterabilità della mera enunciazione della formula legislativa per motivare i decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, e sulla necessità di una completa ed appagante motivazione del decreto di deroga alla normale operazione di intercettazione presso i locali della Procura. LI LE ha censurato la mancata revoca del provvedimento di confisca di due immobili rispettivamente intestati alla suocera LU AT, e alla moglie LU IA SA, eccependo, in primo luogo, la violazione del principio del contraddittorio, per non essere le predette state citate nel giudizio che aveva per oggetto i propri beni, così come avviene nel processo di prevenzione patrimoniale, eccependo nel contempo la illegittimità costituzionale degli artt. 419, 429, 465, 598 e 601 c.p.p., in relazione all'art. 2 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e art. 42 Cost..
Con altro motivo di gravame il ricorrente ha eccepito la violazione del L. n. 356 del 2002, art. 12 sexies, e la mancanza di motivazione sul punto, per non essere specificato, neppure nella sentenza di primo grado, i motivi della ritenuta disponibilità dei beni da parte dell'imputato, essendo invece dimostrato che la moglie aveva acquistato l'immobile con proprie disponibilità economiche, e che il fabbricato della suocera fosse abitato da altri suoi figli con i rispettivi nuclei familiari, mentre la moglie era solo comodataria di una parte dell'immobile.
TA EN ha rinunciato al ricorso con atto del 29.8.2007, e la sottoscrizione è stata regolarmente autenticata dal difensore. Anche IN GI ha rinunciato al ricorso con atto del 21.11.2007, e la sottoscrizione è stata regolarmente autenticata dal difensore.
NG OS AN, condannato per usura e che non ha concordato la pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, ha censurato la sentenza impugnata per vari motivi.
In primo luogo, il ricorrente ha eccepito la tardività della produzione del verbale illustrativo, prodotto solo l'8.10.2002, eludendosi così le garanzie di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, comma 1, e rilevando che la sua qualifica di ausiliario di p.g. sotto copertura, secondo quanto previsto dal D.L. n. 374 del 2001, art. 4, convertito in L. n. 4381 del 2001, non si applica alla fattispecie, non trattandosi di reati di terrorismo, e non essendo il NG C. neppure imputato di violazioni della legge sugli stupefacenti.
Quanto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97, il ricorrente ha assunto che il UL B. ha svolto una continua opera di provocazione a fini di vendetta, non potendosi quindi applicare la scriminante di cui all'art. 51 c.p.. Il ricorrente ha poi dedotto la inutilizzabilità della intercettazione ambientale del 17.2.2002, in quanto uno degli interlocutori, collaboratore degli investigatori, e già sostanzialmente collaboratore di giustizia, ha ricevuto incarico dalla polizia giudiziaria di intercettare la conversazione con materiale fornitogli dalla polizia giudiziaria stessa. Stante anche la elusione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, la fattispecie del colloquio provocato dal UL B. non può rientrare nello schema dell'intercettazione ambientale, violando i limiti imposti dalla nota sentenza di questa Corte a sezioni unite RC del 24.9.2003 all'uso di strumenti particolarmente invasivi da parte della p.g., quanto uno degli interlocutori è consapevole dell'intercettazione, e pone addirittura insidie all'altro interlocutore. È stata quindi richiamata la nota distinzione tra colloqui tra presenti da un lato, e intercettazioni ambientali o telefoniche dall'altro, nelle quali ultime entrambi gli interlocutori hanno l'intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione.
Infine, la registrazione è inutilizzabile sostiene anche per avere violato il divieto di testimonianza ex art. 62 c.p.p., e art. 195 c.p.p., comma 4, trattandosi nella specie di dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ovvero imputato, a sua insaputa e senza le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.. Con altro motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto la inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3. In primo luogo, è stato osservato che ne' i decreti autorizzativi, ne' quelli di proroga motivano sulla gravità del quadro indiziario e sulla necessità di proseguire le intercettazioni. In ordine alla violazione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza e il ricorso ad un provvedimento di sanatoria, assolutamente irrituale per supplire alla mancanza di motivazione dei decreti originari, pratica ritenuta non consentita nella citata sentenza a sezioni unite di questa Corte Campennì del 29.11.2005. Il ricorrente ha ancora censurato la assoluta mancanza di motivazione sulla natura usuraria del debito, essendovi stata anche dichiarazione del NG C. di non volere interessi.
Infine, con un ultimo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla confisca degli immobili appartenenti al ricorrente ed alla di lui moglie, senza motivare in alcun modo sulla sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi e le attività economiche delle persone, al momento dell'acquisto dei beni stessi, circostanza temporale della quale la Corte di appello non ha tenuto alcun conto nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da TA EN e IN GI vanno dichiarati inammissibili, a norma degli artt. 589 e 591 c.p.p., comma 1, lett. d), a seguito delle rispettive dichiarazioni di rinuncia all'impugnazione in data 29.8.2007 e 21.11.2007.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento, in solido con gli altri ricorrenti
(per le ragioni che verranno esposte), delle spese processuali, e di ciascuno dei predetti ricorrenti della somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00, stante la particolare causa di inammissibilità, provocata dagli stessi ricorrenti, ma comunque non ravvisandosi assenza di colpe in ordine alla sua determinazione.
Per ciò che concerne gli altri ricorrenti che, in grado di appello, hanno concordato la pena a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, i motivi di ricorso sono sintetizzabili in tre cause di impugnazione, aventi ad oggetto:
1) la proposizione di questioni procedurali, configuranti, in un caso, nullità della sentenza e, negli altri, inutilizzabilità delle intercettazioni;
2) la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, o comunque la omessa pronuncia di assoluzione;
3) la erronea conferma di pene accessorie.
In ordine al punto 1) CA EN ha censurato la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla eccezione di incompetenza per territorio, dedotta fin dal primo grado di giudizio, e poi riproposta come motivo di appello, ritenendo la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
Il motivo di ricorso è palesemente infondato. Come è noto, l'incompetenza per territorio non è rilevabile di ufficio dal giudice del dibattimento ovvero in sede di impugnazione (art. 21 c.p.p., comma 2), a differenza del difetto di giurisdizione ovvero della incompetenza per materia.
Con la rinuncia all'impugnazione in sede di appello, e concordando la pena, il CA D. ha reso non più valutabile la competenza per territorio, sia perché la questione non poteva essere rilevata di ufficio dalla Corte di appello, anche se a ciò tale giudice fosse tenuto, sia perché (lo si precisa ad abundantiam) con l'accordo il CA D. ha implicitamente accettato la competenza a decidere del giudice di Catanzaro. Anche se in fattispecie diversa, questa Corte ha ritenuto che, per le ragioni esposte, la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, non avendo questa natura inderogabile (Cass. 10.1,2000, Zanchin, riv. 215897). Se ciò è vero nella fase delle indagini preliminari, a maggior ragione tale principio va affermato qualora l'imputato concordi la pena in appello, e rinunci al motivo di impugnazione sulla incompetenza per territorio, non più rilevabile di ufficio.
LU IC e ES NC hanno eccepito che la Corte di merito non ha rilevato, ex art. 271 c.p.p., l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, inutilizzabilità rilevabile di ufficio. Il ES F. ha altresì censurato la mancata declaratoria di inutilizzabilità di nove decreti che autorizzavano le intercettazioni con la procedura dell'istradamento per violazione degli artt. 727 e 729 c.p.p., non essendosi ricorso alla rogatoria, pur trovandosi la persona destinataria delle telefonate intercettate all'estero, ed essendo quindi partecipe nelle operazioni di intercettazione un gestore di altro Stato, diverso da quello italiano.
Ritiene questo Collegio di aderire al filone giurisprudenziale, ormai prevalente, anche se non univoco, secondo il quale le regole sulle nullità ed inutilizzabilità rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio devono essere inserite nel complessivo sistema processuale vigente, dove, nell'ambito di alcuni istituti come quello in esame, il potere dispositivo delle parti è particolarmente pregnante, tanto da dovere rivestire forme particolari di garanzia. Si consideri che l'art. 599 c.p.p., comma 4, rinvia, per disciplinare le forme di manifestazione della volontà di rinuncia ai motivi di appello, all'art. 589 c.p.p., vale a dire alle disposizioni sulla rinuncia all'impugnazione, così sottolineando, con il rinvio alle forme, una equiparazione degli effetti, che, proprio per la rinuncia all'impugnazione, sono quelli di precludere al giudice qualsiasi questione a lui devoluta o rilevabile di ufficio.
Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell'accordo sulla pena, una volta ratificata dal giudice di appello, consolida gli effetti sulla preclusione processuale sulle questioni rinunciate, anche se rilevabili di ufficio;
questioni che non potranno neppure essere esaminate in sede di legittimità, poiché l'art. 599 c.p.p., comma 4, deve essere interpretato nel senso che riconosce al potere dispositivo delle parti la possibilità di limitare la cognizione del giudice di appello, sottraendo comunque ad essa i motivi rinunciati, con effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (Cass. sez. 3^ 16.12.1999 n. 4941; riv. 215347, Cass. sez. 7^ 17.10.2001 n. 40767; Cass. sez. 1^ 29.1.2003 n. 16965; Cass. sez. 1^, 4.3.2003 n. 21358; Cass. sez. 6^ 18.2.2003 n. 20477; Cass. sez. 6^ 17.9.2004 n. 40817 - questa specifica sulla inammissibilità del ricorso per inutilizzabilità delle intercettazioni dopo che era stata concordata la pena ex art.599 c.p.p., comma 4; Cass. sez. 6^ 30.11.2005 n. 1754);
Ne consegue che i motivi di ricorsi di LU IC e di ES NC relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni sono inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, dovendosi ritenere come mai proposti (Cass. sez. 1^ 28.4.1997, n. 6181 riv. 207995).
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per i motivi di ricorso di cui al punto 2), e cioè violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, proposti da CA EN, ER UN, LU IC, LI SA, e ES IO. Il CA D. ha eccepito anche, con diverso motivo, la omessa assoluzione dal reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, ma le questioni vanno trattate congiuntamente.
Ribadendosi quanto già sostenuto in ordine alla rinuncia alle questioni rilevabili di ufficio, si osserva che tale principio ancor più opera, quando l'imputato, avendo rinunciato ai motivi di ricorso attinenti all'accertamento della responsabilità in grado di appello, ne richieda poi l'individuazione di ufficio al giudice di legittimità. È vero che le cause di non punibilità sono rilevabili di ufficio in ogni stato e grado di giudizio, a norma del citato art.129 c.p.p., ma la rinuncia al loro esame in sede di merito non consente la riproposizione in sede di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, il giudice di appello ha dato atto di avere esaminato se le cause di non punibilità sussistano o meno, anche assolvendo taluni imputati per alcuni dei reati a loro ascritti. La rinuncia a tale motivo di impugnazione e l'accordo sulla pena rende irreversibile la scelta dell'imputato (ex plurimis Cass. sez. 2 16.6.2004 n. 39663; Cass. sez. 6 30.11.2005 n. 1754 riv. 233393).
Anche tale motivo di ricorso è, pertanto inammissibile ex art. 606 c.p.p., u.c.. Alla stessa conclusione si deve pervenire per i motivi di ricorso attinenti alle pene accessorie, e proposti da ER UN e ES IO per la omessa decisione sul D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, (divieto di espatrio e sospensione della patente per anni tre in conseguenza delle condanne per violazioni della legge sugli stupefacenti) a da LI LE per la mancata revoca del provvedimento di confisca di due immobili di proprietà della moglie e della suocera.
Si premette ed invero non lo eccepiscono nemmeno i ricorrenti che le pene accessorie non hanno fatto parte degli accordi, e che certamente non è applicabile la disciplina di esclusione di cui all'art. 445 c.p.p., sia perché la pena concordata in appello non ha la stessa disciplina del patteggiamento in primo grado (Cass. 28.10.1999 n. 13484; conformi Cass. n. 17680 del 1995; Cass. n. 9928 del 1994), sia perché le pene inflitte sono, in ogni caso, superiori ai due anni di reclusione.
È quindi evidente che anche i motivi di appello attinenti all'applicazione delle pene accessorie siano stati oggetto di rinuncia, e, per questo unico, ma giusto, motivo, la Corte di merito ha limitato la motivazione alla presa d'atto di rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione diversi dalla determinazione della pena. D'altronde, si precisa ad abundantiam che si tratta di provvedimenti compatibili con la pena inflitta, anche se ridotta, in quanto il divieto di espatrio e la sospensione della patente di cui al citato art. 85 conseguono alle condanne per i delitti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74, e la confisca sulla disposizione di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, consegue alla provenienza illecita dei beni e alla loro sproporzione rispetto al dato patrimoniale attribuibile al ricorrente.
Anche i ricorsi del CA D., del ER B., del LU N., del LI S., di ES IO, di ES Francecso e dello LI N. vanno quindi dichiarati inammissibili, ed i predetti condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento in solido con tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00, in favore della Cassa delle ammende, non solo non ravvisandosi assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, ma altresì per avere proposto ricorsi chiaramente inammissibili.
Il ricorso proposto da NG OS AN è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto la mancata osservanza della disciplina della L. n. 45 del 2001, e del D.P.R. n. 309 del 1990, nella parti riguardanti l'attività del collaborante di giustizia e dell'agente sotto copertura per operazioni riguardanti l'accertamento delle violazioni della legge sugli stupefacenti.
Senonché il reato in esame esula completamente dall'attività parallela compiuta dal UL B. per gli accertamenti dei delitti attinenti agli stupefacenti, in quanto si tratta di un singolo reato di usura nel quale il UL B. è stata la parte offesa nel reato di cui all'art. 81 cpv c.p., e art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 3 e 4. Il reato contestato al NG C., e per il quale ricorrente è stato condannato esula completamente dalle indagini sulle organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), organizzazioni delle quali il NG C.
non ha mai fatto parte.
Le dichiarazioni del UL B. sono quindi normali dichiarazioni della parte offesa in un delitto di usura, subito dal dichiarante in quanto imprenditore del vibonese, e non in relazione ai traffici di stupefacenti, per cui esse sono disciplinate esclusivamente dai principi generali di cui all'art. 192 c.p.p.. Al giudice di merito incombeva solo l'onere di verificare la credibilità del testimone, con la dovuta prudenza trattandosi di persona offesa dal reato, e non di semplice testimone (Cass.
8.3.2000 n. 7027 riv. 216180), fermo restando che anche le dichiarazioni della parte offesa possono costituire da sole fonte di prova (Cass.27.3.2003 n. 22848 riv. 225232; Cass. 22.1.1997 n. 2540).
Nella specie, come poi sarà anche precisato esaminando il secondo motivo del ricorso, la registrazione del colloquio del 17.2.2007 tra il UL B. e il NG C. costituisce riscontro alla veridicità della denuncia della parte offesa.
Tale operazione di modifica della motivazione del giudice di merito mediante integrazione è senz'altro consentita a norma dell'art. 619 c.p.p., allorché non vi sia modifica del fatto contestato e non cambi la decisione del giudice di appello, cioè del provvedimento impugnato.
La disposizione di cui all'art. 619 c.p.p., trova il fondamento nell'esigenza, già affermata dal giudice di legittimità (Cass. sezioni unite 24.6.1998 n. 9973, riv. 211072; Cass. sez. 1^, 10.8.1995 n. 9707 riv. 202302; Cass. sez. 4^ 17.12.1992 n. 1761 riv, 193063), di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata.
Diversamente si perverrebbe alla conclusione che per una più puntuale precisazione della motivazione del rigetto dell'impugnazione, per la presenza di un errore di diritto o di una insufficienza motivazionale correggibile senza la modifica degli elementi di fatto individuati nelle sentenze di merito, la Corte di legittimità dovrebbe annullare la sentenza impugnata a norma dell'art. 623 c.p.p., e il giudice di rinvio dovrebbe comunque pronunciare la stessa declaratoria di responsabilità a carico del ricorrente. Invece, il rimedio posto dal legislatore con l'art. 619 c.p.p., ha proprio la funzione di evitare tale superfluo ed inutile prolungarsi dell'attività processuale, allorché come nel caso di specie l'errore non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo. I successivi motivi di ricorso riguardano la utilizzabilità o meno della intercettazione ambientale (così chiamata dal ricorrente) del 17.2.2007 per avere agito il UL B. come ausiliario di p.g., sottoponendo il NG C. ad un interrogatorio in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, per cui secondo il ricorrente sono stati superati i limiti imposti alla p.g. dalla nota sentenza di questa Corte a sezioni unite RC del 24.9.2003, e per essere state violate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p., comma 3, in relazione all'intero compendio di intercettazioni.
Per ciò che concerne il colloquio del 17.2.2002, come hanno ineccepibilmente ritenuto i giudici di merito, e in particolare il giudice di primo grado (pag. 8 della sentenza), la registrazione fonografica della conversazione realizzata dal UL B. con il NG C. non richiedeva autorizzazione alcuna, in quanto non si tratta ne' di attività di agente sotto copertura ne' di ausiliario di p.g., ne' di collaboratore di giustizia, i quali in base alla citata sentenza RC delle SS.UU. devono procedere alla registrazione delle intercettazioni, osservando nel modo più rigoroso le norme relative alle intercettazioni.
Nella specie, invece, si è trattato di un colloquio tra la parte offesa (UL B.), ben consapevole che la propria conversazione veniva registrata, e l'autore del reato di usura (il NG C.), e non di due persone assolutamente ignare della registrazione del colloquio tra presenti.
Nè tale colloquio ha alcun valore di interrogatorio, stante la posizione assolutamente inidonea del UL B., e non essendo state rilevate dai giudici di merito al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente provocazioni o esorbitanze dai limiti imposti alla mera documentazione del fatto storico, e cioè il contenuto della conversazione tra parte offesa e autore del delitto di usura. Come ritenuto proprio nella citata sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 36747 del 24.9.2003, RC (riv. 225465), "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 c.p.p., e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.
Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, e comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma dei memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo la disposizione di cui all'art. 234 c.p.p.". Ne consegue che, nella specie, essendo stata la conversazione da individuare come colloquio tra presenti, uno dei quali consapevole della registrazione, e non avendo agito il UL B. a fini investigativi, nessuna autorizzazione ex art. 267 c.p.p., era necessaria, in quanto il UL B. ha ben potuto effettuare la registrazione per avere un più preciso ricordo del colloquio e, trattandosi comunque di soggetto in passato dedito al crimine, per fornire maggiore credibilità alle sue accuse.
Per ciò che concerne le assunte violazioni dell'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, il ricorso è del tutto generico, in quanto non indica ne' i decreti di intercettazione viziati, a fronte di una motivazione della sentenza di appello che da atto della piena utilizzabilità delle intercettazioni, trattandosi di "provvedimenti tutti rituali sotto il profilo motivazionale", ne' precisa la loro rilevanza ai fini della decisione, essendo tra l'altro specificato che il quadro probatorio è fondato in particolare sulle attendibili dichiarazioni del UL B., che ha ben esposto le difficoltà economiche in cui versava, nonché sul contenuto del colloquio registrato del 17.2.2002.
La mera emissione di un ulteriore decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3, non comporta automaticamente l'invalidità dei decreti originari,
tanto che nella stessa sentenza a sezioni unite di questa Corte Campennì del 29.11.2005, pur ritenendosi il principio di diritto della impossibilità di sanare l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni con un successivo decreto, è stata rilevata la completezza della motivazione dei decreti originari, e rigettato il ricorso del Campennì.
Con altro motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla natura usuraria del debito.
Come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 12) il NG C. ha assunto che il tono conciliante e amichevole tenuto dai due interlocutori esclude qualsiasi costrizione o minaccia per ottenere interessi usurari, che da una espressione del NG C. non risulterebbero neppure chiesti.
In ordine al primo argomento, la Corte di Appello ha esattamente rilevato che per la consumazione del delitto di cui all'art. 644 c.p., non occorre un atteggiamento intimidatorio o minaccioso. Tale
interpretazione è conforme all'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 16.10.1995 n. 1626 riv. 203736), ritenendosi peraltro che l'uso di minacce consente di configurare il diverso o ulteriore reato di estorsione (art. 629 c.p.), reato che appunto non è stato addebitato al ricorrente proprio per l'atteggiamento pacato. In relazione alla mancata richiesta di interessi, come riferito in una unica espressione dal NG C., il motivo si sostanzia in una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Certamente, poi, la misura degli interessi del 20% mensile e del 240% annuo deve ritenersi atta a configurare il delitto di cui all'art. 644 c.p.. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca, soprattutto in relazione al periodo di acquisizione dei beni.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha in parte motivato condivisibilmente in diritto, rilevando che la confisca disposta D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, richiede l'assenza di giustificazione sulla provenienza dei beni e la sproporzione dell'entità patrimoniale (Cass. 23.4.2001 n. 25378 riv. 220284), e ha poi motivato per relationem precisando che tali elementi si riscontrano secondo quanto indicato nel decreto di sequestro.
La motivazione per relationem è stata ritenuta ammissibile, in presenza di determinate condizioni, dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza Primavera del 21.6.2000 n. 17.
Nella specie, tali condizioni si sono verifì cate, perché:
a) vi è lo specifico riferimento al provvedimento motivato;
b) il giudice di secondo grado ha fornito la dimostrazione di avere cognizione di tale materiale probatorio, riproducendolo seppure in sintesi, ma riferendosi ad un provvedimento particolare, e cioè il decreto di sequestro, e così mostrando di avere cognizione della motivazione;
c) trattasi di provvedimento ben noto all'appellante, sia perché si tratta di quello propedeutico alla confisca, sia perché il ricorrente nulla ha osservato sotto tale profilo.
Al rigetto del ricorso del NG C. consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri ricorrenti ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibili i ricorsi di CA EN, ER UN, LU IC, LI SA, ES IO, ES NC, LI LE, TA EN, IN GI;
rigetta il ricorso di NG OS AN;
condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali;
condanna altresì (all'infuori del NG C.) i medesimi al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 1.500,00, ciascuno, ad eccezione di TA D. e IN G. e condanna ciascuno dei medesimi al versamento del pari in favore della Cassa delle ammende di Euro 300,00, ciascuno.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008