Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 2
Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, il ricorso per cassazione (proponibile immediatamente, in considerazione dell'inappellabilità di detta sentenza), non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò anche quando il giudice di pace abbia applicato una regola di diritto, dovendosi reputare che l'abbia considerata conforme a quella equitativa. Questi principi, tuttavia, non trovano applicazione, se il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali, con la conseguenza che, essendo di natura processuale (in quanto basata sul vincolo nascente dalla cosa giudicata, se il titolo sia passato in cosa giudicata, e sulla disposizione dell'art. 161 cod. proc. civ., relativa alla conversione delle nullità in motivi di impugnazione, se il titolo non sia ancora passato in cosa giudicato) la regola, per cui, in sede di opposizione ad un'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si formò il titolo stesso, la pretesa applicazione erronea nel caso concreto di detta regola è ben dedotta come motivo di ricorso per cassazione (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale una sentenza del giudice di pace, resa in causa di valore inferiore a lire due milioni, aveva, nel decidere un'opposizione a precetto, fatto applicazione della suddetta regola e si sosteneva che essa fosse erronea).
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Commentario • 1
- 1. Espropriazione forzata presso terzi di credito già azionato in sede esecutiva dal pignorato in qualità di creditoreAccesso limitatoBeniamino Mangiola · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
UR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO ROSAZZA 52, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISCIOTTA, difesa dall'avvocato RENATO ANGELONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND C/1 C/2 C/3 BAIA MURENA (CELLOLE), in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato GAETANO RIZZO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO MIGNONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1286/97 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 30/01/97 e depositata il 30/01/97 (R.G. 26132);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Renato ANGELONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. DR AN, con atto di citazione del 7 ottobre 1996, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Napoli il Condominio C/1-2-3 di Baia Murena per opporsi al precetto di pagamento della somma di. lire 1.015.820 che il Condominio le aveva intimato sulla base di sentenza di condanna del giudice di pace di Secca Aurunca.
La AN ha dichiarato che il Condominio le doveva la somma di lire 1.265.500 portata da decreti ingiuntivi emessi da altri giudici.
2. L'opposizione a precetto è stata rigettata con sentenza del 30 gennaio 1997. Il giudice di pace ha ritenuto che la AN non poteva dedurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che avrebbe potuto far valere nella sede in cui si era formato il titolo esecutivo.
3. Per la cassazione di questa sentenza DR AN ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.
Resiste con controricorso il Condominio C/1-2-3 di Baia Murena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il principio posto a base della sentenza impugnata si può esprimere nei seguenti termini: in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti nel processo di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo. La ricorrente critica il principio, rileva che non esiste nell'ordinamento ed indica i seguenti inconvenienti contrari al suo accoglimento: a) nel caso di titoli a formazione giudiziale formati autonomamente uno dei creditori potrebbe aggredire il patrimonio del suo debitore - creditore e quest'ultimo non potrebbe utilizzare il proprio titolo, vanificando così la possibilità della compensazione;
b) nel caso in cui i titoli si fossero formati contemporaneamente davanti a giudici territorialmente diversi la compensazione dei crediti non sarebbe possibile;
c) la domanda di compensazione dei crediti, fatta valere con l'opposizione all'esecuzione, mira all'accertamento della causa estintiva dell'obbligazione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e produce i suoi effetti dal giorno in cui sono pronunciate le rispettive decisioni: primo motivo di erronea e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., di violazione dell'art. 2909 cod. civ. e di erronea ed omessa applicazione degli artt. 1241, 1243 ss. cod. civ. La censura è fondata nei limiti di cui si dirà.
2. L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che la causa il cui valore non eccede lire due milioni deve essere decisa dal giudice di pace secondo equità.
Queste decisioni sono dichiarate inappellabili dall'ultimo comma del successivo art. 339 e, quindi, sono immediatamente ricorribili per cassazione, fatta salva la specificazione dei motivi. Con riferimento a questi, infatti, il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò accade anche nel caso in cui egli abbia applicato una regola di diritto;
in questa situazione, non aderente al modo necessario del decidere, infatti, si deve ritenere che il giudice di pace ha considerato questa regola conforme a quella equitativa. Questi principi non si applicano se il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., come questa Corte ha avuto modo di ritenere dapprima a proposito delle sentenze del giudice conciliatore (ss. uu. sent. 15 giugno 1991, n. 6794) e, recentemente, a proposito delle sentenze del giudice di pace: sent. 1^ ottobre 1998, n. 9754. 3. Il valore della causa decisa con la sentenza impugnata non eccede lire due milioni.
Pertanto, anche se la regola di giudizio applicabile dal giudice di pace era quella equitativa, il ricorso è parimenti ammissibile stante la violazione di norme processuali.
È stato già riferito che il giudice di pace di Napoli ha fondato la decisione sulla regola che in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti nel processo di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Quella enunciata è regola che non solo esiste nel vigente ordinamento, ma è anche regola processuale, in quanto trova la sua ragione nella disposizione contenuta nell'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nel limiti e con le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione"; il che, nella fattispecie che si sta esaminando, è come dire che il giudicato che si era formato nella sentenza del giudice di pace posta a base del precetto copriva il dedotto ed il deducibile ed il debitore non poteva eccepire l'intervenuta compensazione del credito posto in esecuzione.
Da questa premessa discende, pertanto, che deve essere verificata la correttezza della regola applicata dal giudice di pace di Napoli.
La regola applicata non è corretta.
4.1. La regola sulla quale si deve concordare con la sentenza impugnata è solo quella generale che, in sede di opposizione all'esecuzione, non possono essere fatte valere eccezioni che si sarebbero dovute far valere In sede di cognizione, come quella dell'avvenuto pagamento del debito o della compiuta prescrizione del credito.
Questi, infatti, sono fattori di estinzione dell'obbligazione e dei relativi crediti che, quando si verificano nel corso del giudizio nel quale è fatta valere l'obbligazione, non possono essere rimessi in discussione al di fuori del processo, stante il principio secondo il quale, ove l'obbligazione sia dedotta in giudizio, il giudicato che si forma sulla esistenza di questa preclude l'efficacia dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari, comunque questi siano fatti valere.
Da questo punto di vista non vale obbiettare che, nel caso di formazione autonoma dei titoli giudiziali, la compensazione può essere fatta valere sempre, ovvero che questa regola vale anche quando i titoli si siano formati contemporaneamente davanti a giudici territorialmente diversi, oppure che la domanda di compensazione dei crediti fatta valere con l'opposizione all'esecuzione mira all'accertamento di una causa estintiva rilevabile d'ufficio dal giudice.
La prima considerazione conduce alla conclusione, non coerente con il sistema vigente, che il debitore può scegliere i tempi nei quali far valere il proprio controcredito;
invero, ciò contrasta non solo con i principi di celerità che presiedono allo svolgimento dell'esecuzione forzata, ma soprattutto con la regola dell'intangibilità del giudicato, il quale risulterebbe totalmente frustrato.
Le stesse considerazioni valgono, naturalmente, anche nel caso in cui i titoli si siano formati davanti a giudici territorialmente diversi, perché questa situazione non può essere elevata a fattore rilevante proprio rispetto al giudicato, il quale si forma indipendentemente dalle situazioni di competenza territoriale del giudice.
E non è neppure corretto ritenere che la compensazione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in sede esecutiva, perché essa opera dal giorno In cui i crediti coesistono. Infatti, l'art. 1242 cod. civ., che esprime quest'ultima regola, soggiunge che il giudice non può rilevare d'ufficio la compensazione.
4.2. Nondimeno, quando è opposta in sede esecutiva l'estinzione del l'obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere il caso in cui questa si è verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto.
Nel primo caso vale il principio generale, prima indicato, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari.
Nel secondo caso questa Corte ha già affermato il principio che l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione: espressamente nella sentenza 6 ottobre 1962 n. 2865 e, indirettamente, in quelle 28 luglio 1969 n. 2869 e 16 settembre 1965 n. 2013, nelle quali la fattispecie esibiva la situazione di un credito opposto in compensazione esistente prima dell'accertamento dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Il Collegio condivide questi principi ed intende farli propri. Infatti, anche se la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dal pagamento, tuttavia, sul piano economico, essa produce gli stessi effetti di questo. Sulla base di questo elemento si deve, dunque, dedurre che gli effetti economici, che si sono verificati dopo la formazione del titolo esecutivo che legittima la richiesta di pagamento di somme, sono rilevanti sul piano esecutivo e possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione.
Questa conclusione non pone in discussione la regola della preclusione generale contro il giudicato prima accennata, ma incide su una applicazione di questa in maniera distorta, tale da provocare una limitazione delle difese del debitore escusso non altrimenti giustificabile.
4.3. Come è stato accennato. il giudice di pace di Napoli non ha considerato questi aspetti particolari della vicenda esaminata, limitandosi ad enunciazioni affatto astratti che conducono ad una applicazione dei limiti del giudicato non consentita. Pertanto, la decisione deve essere cassata in relazione al primo motivo del ricorso.
La controversia dovrà essere riesaminata in relazione alla proposta eccezione di compensazione del credito azionato dal Condominio con l'atto di precetto opposto ed il giudice del rinvio dovrà verificare se il credito opposto in compensazione era sorto prima o dopo la formazione di quello posto a base dell'atto di precetto opposto.
5. Questa conclusione assorbe l'esame degli altri motivi del ricorso con i quali la ricorrente critica il capo della sentenza impugnata nella parte in cui questa l'ha condannata al pagamento di somme in favore dell'avv. Francesco Mingone, in quella relativa alla liquidazione delle e si duole ancora del fatto che il valore della causa di lire 1.015.820 non giustificava gli importi liquidati per spese, diritti ed onorari ed, infine, della liquidazione del 10% sul totale dei diritti e degli onorari senza che la parte ne avesse fatto richiesta.
La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito l'esame degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvia anche per le spese di questo giudizio ad altro giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositata in Cancelleria il 25 Marzo 1999