Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2822
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, il ricorso per cassazione (proponibile immediatamente, in considerazione dell'inappellabilità di detta sentenza), non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò anche quando il giudice di pace abbia applicato una regola di diritto, dovendosi reputare che l'abbia considerata conforme a quella equitativa. Questi principi, tuttavia, non trovano applicazione, se il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali, con la conseguenza che, essendo di natura processuale (in quanto basata sul vincolo nascente dalla cosa giudicata, se il titolo sia passato in cosa giudicata, e sulla disposizione dell'art. 161 cod. proc. civ., relativa alla conversione delle nullità in motivi di impugnazione, se il titolo non sia ancora passato in cosa giudicato) la regola, per cui, in sede di opposizione ad un'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si formò il titolo stesso, la pretesa applicazione erronea nel caso concreto di detta regola è ben dedotta come motivo di ricorso per cassazione (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale una sentenza del giudice di pace, resa in causa di valore inferiore a lire due milioni, aveva, nel decidere un'opposizione a precetto, fatto applicazione della suddetta regola e si sosteneva che essa fosse erronea).

La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.

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  • 1Espropriazione forzata presso terzi di credito già azionato in sede esecutiva dal pignorato in qualità di creditoreAccesso limitato
    Beniamino Mangiola · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2822
Data del deposito : 25 marzo 1999

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