Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 12 sexies del D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito nella legge 7.8.1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisiti prima che l'interessato desse inizio all'attività criminosa che gli viene addebitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2001, n. 25378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25378 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Presidente - del 23/04/2001
Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 2512
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 46164/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen. a carico di CA RI
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 9 ottobre Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Viglietta che ha chiesto l'a.c.r. limitatamente all'immobile acquistato nel 1990 e 1991 udito il difensore avv. G.A. Gianzi
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha annullato il sequestro preventivo di beni immobili acquistati negli anni 1983, 1990 e 1991 da RI CA, persona sottoposta a indagini per il delitto di usura continuata, ritenendo che non fosse ipotizzabile alcun collegamento tra il possesso dei beni sequestrati e l'attività delittuosa contestata come commessa a partire dall'anno 1992.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero e sostiene che il sequestro, essendo disposto ai fini della confisca prevista dall'art.12 sexies d.l. n. 306 del 1992 e successive modificazioni, non richiede la dimostrazione di una connessione immediata tra il possesso dei beni e l'attività illecita in corso di accertamento. Il ricorso è inammissibile, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata. L'art. 12 sexies del decreto citato, invero, prevede che la confisca possa essere disposta a carico di persone condannate per usura rispetto a beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che siano di valore sproporzionato rispetto al suo reddito. Ma è evidente che la necessità di giustificare il possesso di tali beni si pone solo in quanto sia ipotizzabile la loro provenienza da delitto, perché non sarebbe certamente possibile confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisiti. Sicché correttamente il tribunale escluse la legittimità del sequestro di beni che, stando alle contestazioni mosse dalla stessa pubblica accusa, erano stati acquistati prima che l'attività delittuosa controversa fosse iniziata. Il ricorrente sostiene ora che sussisterebbero indizi idonei a retrodatare l'inizio dell'attività delittuosa;
ma evidentemente queste censure attengono al merito di una decisione plausibilmente giustificata.
Il ricorso, comunque, è anche tardivo, perché proposto 23 ottobre 2000 avverso un'ordinanza comunicata il 10 ottobre 2000(fl. 58).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001