Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In caso di "patteggiamento" in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle afferenti alla stessa procedura camerale ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. e per quelle relative alla violazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale in appello vi era stata esplicita rinuncia a tutti i motivi di appello, eccettuato quello relativo alla pena oggetto di concorde riduzione; la Cassazione ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso presentato deducendo l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, sul rilievo che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, quarto comma, cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 40817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40817 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1200
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 28729/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - DI SQ, nato a [...] il [...];
2 - EC IM, nato a [...] il [...];
3 - IE LE, nato a [...] il [...];
4 - RI AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 6-3-2003 della Corte di Appello di EC. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udita l'avv.ssa Anna Luigia Cretì (per DI), che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 11-3-2002 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di EC, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato DI SQ colpevole del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché, unitamente a RI AN, EC IM e IE LE (contestualmente assolti dalla imputazione associativa) dei reati- fine di spaccio di sostanze stupefacenti, loro rispettivamente ascritti. Unificati gli addebiti per continuazione e negate le pur invocate attenuanti generiche a tutti gli imputati, al DI veniva inflitta la pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione, al RI ed ai IE la pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno e al EC quella di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. 1.2 .-. Con sentenza emessa in data 6-3-2003 la Corte di Appello di EC ha ridimensionato, ex art. 599 c.p.p., le pene inflitte agli imputati, fissandole nei termini seguenti:
- a DI SQ anni undici di reclusione;
- a RI AN e IE LE, ritenuta la continuazione tra i fatti di reato oggetto del presente processo e quelli per i quali i prevenuti erano stati giudicati con sentenza definitiva del Tribunale di Taranto rispettivamente in data 7-2-2000 e 8-5-2000, anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000,00 di multa ciascuno, in essi ricompresa la pena loro rispettivamente inflitta con le citate sentenze;
- a EC IM, ritenuta la continuazione tra i fatti di reato oggetto del presente processo e quelli per i quali il prevenuto era stato giudicato con sentenza definitiva del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, in data 20-6-2000, anni sei e mesi dieci di reclusione ed euro 23.000,00 di multa, in essi compresa la pena inflitta con la citata sentenza del 20-6-2000. 1.3 .-. Avverso la suindicata sentenza del 6-3-2003 hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, DI SQ, EC IM. IE LE e RI AN, chiedendone l'annullamento.
1.4.-. DI SQ deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. e in ogni caso il difetto di motivazione sul punto Ad
avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe ribadito la piena utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, richiamando pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, nella quale si sosteneva che, trattandosi di captazioni ambientali non eseguite con l'ausilio di apparecchiatura ricetrasmittente parificabile a quella telefonica, l'art. 268. comma 3, c.p.p. non trovava applicazione. Queste conclusioni sarebbero però in contrasto con la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione che ha sancito la completa equiparazione tra intercettazioni telefoniche ed intercettazioni ambientali, considerando necessario anche per queste ultime il decreto motivato del Pubblico Ministero che autorizzi apparecchiature esterne. Nel caso in esame, il processo a carico del DI sarebbe fondato esclusivamente sui risultati delle intercettazioni ambientali eseguite dalla Polizia Giudiziaria con propri impianti ma disposte dal Pubblico Ministero con decreti di esecuzione che, in violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p, non recherebbero alcuna motivazione circa la necessità di utilizzare impianti diversi da quelli della Procura, con conseguente inutilizzabilità assoluta, ai imi probatori, dei dialoghi captati, ai sensi degli artt. 191 e 271 c.p.p.. 1.5 .-. EC IM, IE LE e RI AN eccepiscono in primo luogo la violazione degli artt. 266-271 c.p.p., in quanto le intercettazioni ambientali sarebbero state autorizzate dal Pubblico Ministero senza indicare i motivi per cui esse erano state eseguite con apparecchiature differenti rispetto a quelle utilizzate presso la Procura della Repubblica procedente.
I suindicati ricorrenti lamentano poi la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., in quanto il calcolo della pena per la riduzione dovuta alla scelta del rito sarebbe errato. In particolare:
Per il EC la pena da irrogare, ferma restando la pena minima edittale già fissata dal primo giudice per il reato associativo, considerato l'aumento per la continuazione (mesi 4) e quello (mesi 8) attinente ai fatti risultanti dalla sentenza del 20-6-2000 emessa dal Tribunale di Taranto, il tutto diminuito di un terzo per la scelta del rito, risulterebbe essere di anni 6 e mesi 6 di reclusione e non invece quella di anni 6 e mesi 10 di reclusione inflitta con la sentenza censurata. Quanto alla pena pecuniaria, non si comprenderebbe come partendo dalla pena base di euro 29 000,00 di multa e considerando la diminuzione di un terzo per il rito, possa essersi inflitta la pena di euro 23.000,00 di multa, senza conoscere l'aumento per la continuazione.
Per il IE e per il RI la pena da irrogare, ferma restando la pena base per la più grave imputazione di spaccio, considerato l'aumento per la continuazione interna e quelli relativi ai fatti rispettivamente risultanti dalle sentenze dell'8-5-2000 e del 7-2- 2000 emesse dal Tribunale di Taranto, il tutto diminuito di un terzo per la scelte del rito, risulterebbe essere di anni 5, mesi 9 e giorni 10 di reclusione e non invece quella di anni 5 e mesi 10 di reclusione, inflitta con la sentenza censurata. Quanto alla pena pecuniaria, non si comprenderebbe come partendo dalla pena base di euro 27.000,00 di multa e considerando la diminuzione di un terzo per il rito, possa essersi inflitta la pena di euro 21.000,00 di multa, senza conoscere l'aumento per la continuazione.
DIRITTO
2.1 .-. I ricorsi sono inammissibili.
Risulta dalla sentenza impugnata che tutti i ricorrenti alla udienza del 6-3-2003 dichiararono di avere raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel deriso del miglioramento del trattamento sanzionatolo loro applicato in primo grado, "con rinuncia ad ogni altro motivo di appello". La Corte d'Appello di EC si è, quindi, limitata a fare proprie le congiunte richieste delle parti processuali, riducendo le pene rispettivamente inflitte agli imputati negli esatti termini pattuiti. Correttamente, pertanto, nella sentenza censurata si è omessa qualunque trattazione dei motivi di ricorso espressamente rinunciati, tra i quali quelle concernente la eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. L'accordo in sede di appello sulla applicazione della pena con rinuncia agli altri motivi escludeva, infatti. Tesarne di tali motivi, divenuti inammissibili, e le questioni rilevabili di ufficio concernenti nullità assolute o inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, se non ravvisate, non necessitavano di una motivazione in negativo ad opera del giudice dell'impugnazione (sez. 4^, sent. 5319 del 28-5-1997, rv. 207923).
Proprio sulla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni si fondano ora le principali censure sollevate con gli attuali ricorsi in Cassazione, nei quali sostanzialmente si ripropongono eccezioni che formarono oggetto dei motivi di appello rinunciati. La difesa di DI SQ ha a tal fine prodotto la sentenza pronunciata da questa sezione della Corte di Cassazione iridata 13-5- 2004 (RG 32865/04), con la quale è stata annullata Con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'Appello di EC nei confronti dei residui coimputati non "patteggiami" per carenze motivazionali relativamente alla utilizzabilità delle intercettazioni in base ai principi recentemente fissati in proposito dalle Sezioni unite (c.c. 26-11-2003, dep. 19-1-2004, Gatto).
2.2 .-. Questa Corte ha ripetutamene affermato che la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il Pubblico
Ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" tra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione ed il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, latte salve quelle relative alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p. a rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, c.p.p. (v. tra le tante, sez. 1^, sent. 2788 del 27-1-1998, rv 210001; sez. 6^, sent. 4125 del 2-3-1999, rv. 213675, sent. 2963 del 14-1-1999, rv. 212732, e, più recentemente, sent. 37043 del 9-7-2003, rv. 227036). La giurisprudenza di legittimità ha anche specificato che in tema di c.d. "patteggiamento in appello", il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. nè sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, del resto, radicale diversità tra l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dai citato art. 599, comma 4, c.p.p., che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444, comma 2, c.p.p. (sez. 6^, sent. 35108 dell'8-5-2003; rv 226707; sez. 7^, ord. 40767 del 17- 10-2001, rv. 220428). Più recentemente (e in modo ben più radicale) si è precisato che in virtù del disposto di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p. il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso, in tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente;
i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599, comma 4, c.p.p. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (sez. 1^, sent 16965 del 29-1- 2003, rv. 224239).
Si è pertanto concluso che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni anche rilevabili di ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4, c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 1^, sent. 21358 dei 4-3-2003, rv. 224505). 2.3.-. In applicazione dei principi da ultimo enunciati i ricorsi in esame (con i quali si ripropone la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, oggetto di motivo di appello espressamente rinunciato in sede di concordato ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p.) devono essere dichiarati inammissibili.
Va per altro precisato che nel caso di specie la asserita inutilizzabilità della prova deriverebbe dalla mancanza di idonea motivazione dei decreti di esecuzione delle intercettazioni ambientali (emessi a norma dell'art. 268, comma 3 c.p.p.) in ordine alla insufficienza o inidoneità degli impianti installati in Procura e alta esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, nonché dalla errata conclusione dei giudice di primo grado sulla non applicabilità di tale disposizione al particolare tipo di captazioni ambientato poste in essere nel procedimento.
In proposito si osserva in primo luogo che non risponde al vero l'asserzione dei ricorrenti secondo cui la sentenza censurata si sarebbe sul punto limitata a richiamare la motivazione di quella di primo grado, in quanto la Corte d'Appello, come si è già visto, non ha affrontato minimamente l'argomento, trattandosi di motivo rinunciato. È solo nella sentenza di primo grado che ci si è avventurati in affermazioni di inapplicabilità della disciplina delle intercettazioni telefoniche al particolare tipo di intercettazioni ambientali realizzate, anche se poi il Tribunale non ha evitato di passare all'esame in dettaglio dei decreti del Pubblico Ministero incriminati, per concludere che essi erano forniti di una propria adeguata motivazione, in considerazione anche dell'esplicito rinvio al contenuto ed alle argomentazioni del decreto autorizzativo del GIP e dell'indiretto richiamo alle relative informative dei Carabinieri.
Si tratta con tutta evidenza di vizi che di certo non sono ne' palesi nè rilevabili ictu oculi è tanto è vero che la sentenza prodotta dalla difesa e relativa ai coimputati non "patteggianti" è una pronuncia di annullamento con rinvio "per un nuovo esame che tenga conto anche delle più recenti determinazioni delle Sezioni Unite sulle questioni esposte e verifichi se, nella specificità delle situazioni fattuali emergenti dagli atti, ... possano considerarsi esaustive le motivazioni adottate dai due citati decreti esecutivi del P.M.".
A fronte di una inutilizzabilità tutta da accertare e per nulla manifesta, a maggior ragione deve ritenersi che la relativa questione fosse senz'altro rinunciabile e che, avendovi l'interessato in effetti rinunciato in sede di accordo sulla pena in appello, sia inammissibile il ricorso per Cassazione ad essa relativo, pur trattandosi di questione rilevabile di ufficio. Netta specie, quindi, anche in considerazione della incertezza che investiva la questione, si è verificato qualcosa di analogo alla rinuncia all'impugnazione con effetti preclusivi sull'intero svolgimento del processo, ivi compreso il giudizio di legittimità.
2.4. - Altrettanto inammissibili sono gli ulteriori motivi incentrati su asseriti errori di calcolo delle relative pene a seguito della riduzione dovuta alla scelta del rito (ricorsi proposi di EC IM, IE LE e RI AN).
Nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi Consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica valutazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di merito ha mostrato di avere senza dubbio compiuto questa valutazione di congruità della pena e si è poi limitata a infliggere le pene concordemente richieste dalle parti.
2.5 .-. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento i solido delle spese processuali e pro capite di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinale in euro 2000,00 (duemila), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e a quello della somma di euro 2000,00 (duemila) ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004