Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
Nel caso in cui il procedimento instaurato davanti al giudice collegiale debba essere trasmesso al giudice in composizione monocratica, la previsione contenuta nell'art. 33 septies comma terzo cod. proc. pen., che richiama l'art. 420 ter comma quarto cod. proc.,di individuazione della relativa udienza, ha solo lo scopo di agevolare il successivo iter processuale ma non implica alcuna imposizione e la sua omissione non determina alcuna nullità.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 01810
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 046052/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 16/11/1948;
avverso sentenza del 30/05/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ernesto Pecora di Milano;
OSSERVA
Con sentenza del 30 maggio 2002, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa di Puglia, il 19 ottobre 2001 nei confronti, fra gli altri, di CA SC, ha dichiarato il CA colpevole anche del delitto di estorsione contestato al capo B) della rubrica e, ritenuta la continuazione con il reato di calunnia contestato sub A), per il quale il predetto era stato già ritenuto responsabile in primo grado e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre alla condanna alle maggiori spese processuali nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Propone ricorso per Cassazione il CA deducendo, come primo motivo, violazione dell'art. 33-septies, e 33 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 178 e 179 dello stesso codice, in relazione all'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.. Si lamenta al riguardo che il primo giudice avrebbe illegittimamente ritenuto infondata l'eccezione circa la violazione dell'art. 33-septies cod. proc. pen., per la irrituale ordinanza del Tribunale collegiale di Trani che ha rilevato la competenza del giudice monocratico, omettendo però di indicare la data della udienza innanzi allo stesso giudice monocratico, individuato nella Sezione distaccata di Canosa di Puglia del Tribunale di Trani, a norma del combinato disposto degli artt. 33 septies e 420-ter, comma 4^, cod. proc. pen.. Nella specie, sottolinea il ricorrente, il decreto di citazione sarebbe stato emesso dal giudice monocratico della indicata Sezione distaccata, e non dal Tribunale collegiale di Trani, come richiesto dalla citata normativa, così determinando l'insorgenza di una incompetenza "funzionale" del giudice investito. Si lamenta, poi, vizio di motivazione, in quanto l'impugnata sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancanza sia dell'elemento psicologico sia dell'elemento materiale in ordine al ravvisato reato di calunnia e si deduce, infine, analogo vizio anche per ciò che attiene al ritenuto delitto di estorsione.
Il ricorso è palesemente privo di giuridica consistenza. Quanto alle questioni in rito, infatti, va osservato che la previsione stabilita dall'art. 33-septies, cod. proc. pen., nel disciplinare l'ipotesi della "trasmigrazione" del procedimento da organo collegiale a monocratico, si limita, attraverso il rinvio alla disposizione dettata dall'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen., a richiamare un istituto che mira ad agevolare l'ulteriore sviluppo dell'iter procedimentale consentendo allo stesso collegio di fissare l'udienza di prosecuzione davanti all'organo monocratico, ma non certo ad imporre siffatto incombente, addirittura a pena di nullità - come sembra postulare il ricorrente - posto che, a tacer d'altro, il meccanismo acceleratorio in esame potrebbe in sè trovare ostacolo anche nella contingente impossibilità di conoscere udienze e carichi dell'organo monocratico ad quem. Nè tutto ciò presenta alcuna "assonanza" con una ipotetica figura di incompetenza funzionale - del tutto impropriamente evocata dal ricorrente - considerato che nella specie viene in discorso null'altro che un adempimento di carattere meramente ordinatorio, per di più iscritto nell'alveo di una problematica - quale è quella dei rapporti tra organo collegiale e monocratico di primo grado - che il legislatore ha espressamente inteso non ricondurre alla tematica della competenza, tecnicamente intesa. Quanto alle restanti doglianze, poi, le stesse si rivelano fondate su generici rilievi di merito, del tutto in suscettibili di formare oggetto di esame nella presente sede, avuto riguardo, per contro, all'ampia, puntuale e coerente motivazione svolta dai giudici dell'appello in ordine alla responsabilità dell'imputato su entrambi gli addebiti al medesimo contestati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, alla Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004