Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15598
CASS
Sentenza 11 giugno 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile e relatore il Consigliere Dott. Stefano Olivieri. Le parti in causa erano un imprenditore e una compagnia assicurativa, con il primo che richiedeva l'adempimento della polizza assicurativa per danni causati da infiltrazioni d'acqua, sostenendo che la clausola di esclusione dei danni da eventi atmosferici fosse vessatoria e quindi nulla. L'assicuratore, al contrario, sosteneva che tale clausola non limitasse la responsabilità, ma definisse semplicemente l'oggetto della garanzia.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la clausola in questione non fosse vessatoria, ma che la compagnia assicurativa non avesse dimostrato l'effettiva conoscibilità della clausola da parte dell'assicurato, in violazione dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila per una nuova valutazione, sottolineando l'importanza della chiarezza e della leggibilità delle clausole contrattuali, in particolare quelle che limitano la garanzia assicurativa.

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Massime1

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie - polizza stipulata da un'impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all'esercizio della propria attività imprenditoriale -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall'assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l'assicuratore non avesse adempiuto all'obbligo formale di redazione "con caratteri di particolare evidenza" del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005).

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    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 21 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15598
Data del deposito : 11 giugno 2019

Testo completo