Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2668/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Paci, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piro, giusta procura in atti,
-resistente-
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: disabilità gravissima
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.09.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016 per l'applicazione della L.R. 4/2017 e s.m.i. e, per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
[...]
dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' Controparte_2 Controparte_2
, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva nonché rigettarsi il ricorso.
[...]
Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica di ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non risulti condivisibile l'eccepita improcedibilità del ricorso per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., giacché – vertendo il presente giudizio sull'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29.06.2016 e, conseguentemente, del diritto ai benefici economici ed assistenziali previsti dalla legge regionale n.
4/2017 e, dunque, introdotti successivamente all'entrata in vigore della suindicata previsione codicistica – si ritiene che lo stesso possa essere promosso anche mediante l'instaurazione di un giudizio di merito.
Tanto premesso, il CTU ha ritenuto che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico, si evince che il Sig. Pt_1
, di anni 73, è affetto da: diabete mellito di tipo ii. Encefalopatia vascolare cronica.
[...]
Dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale. Ipertensione arteriosa. neoplasia vescicale. Per le suddette affezioni, il ricorrente non presenta i requisiti per essere definito affetto da disabilità gravissima e quindi non risulta meritevole del beneficio previsto ai sensi dell'art 3 comma 2 del
DM 26 settembre 2016”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto e particolarmente specifico iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione. Non sussistendo il requisito sanitario per la prestazione richiesta, il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno poste – per le medesime ragioni - a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, il 25 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo