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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 123. Corpo di commissariato militare marittimo 1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Commentari • 31
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