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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 865/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 865/2024 R.G.V.G., promosso da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. PALADINO ALIDA R., come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24/09/2024 i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
Vasto il 9.5.2009 e che dalla loro unione sono nati i figli e hanno instaurato il Per_1 Per_2 presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo. pagina 1 di 3 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie all'interesse della prole minorenne.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contatto matrimonio a Vasto il 9.5.2009 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 18, parte II Serie A, dell'anno 2009 ; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto, come modificato con atto del 25.11.2024; ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 12/05/2025. pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Elisa Ciabattoni pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 865/2024 R.G.V.G., promosso da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. PALADINO ALIDA R., come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24/09/2024 i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
Vasto il 9.5.2009 e che dalla loro unione sono nati i figli e hanno instaurato il Per_1 Per_2 presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo. pagina 1 di 3 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie all'interesse della prole minorenne.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contatto matrimonio a Vasto il 9.5.2009 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 18, parte II Serie A, dell'anno 2009 ; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto, come modificato con atto del 25.11.2024; ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 12/05/2025. pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Elisa Ciabattoni pagina 3 di 3