Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 166. Criteri di redazione 1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Commentari • 7
- 1. Le Linee guida dell’ANIA per la semplificazione dei contratti assicurativihttps://www.dirittobancario.it/ · 20 marzo 2018 · 32.749153
[…] Inoltre, richiamando quanto statuito dall'art. 166, comma 2°, Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sui criteri per una redazione chiara ed esauriente del contratto di assicurazione, per cui debbono essere riportate con caratteri di particolare rilievo grafico le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato, il documento individua quali clausole necessitano di essere riportate con caratteri di particolare evidenza. […]
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Giurisprudenza • 137
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2024, n. 350Provvedimento: […] Errata pronuncia sulla doglianza di cui all'art. 166, I comma del Codice delle Assicurazioni Private; […]Leggi di più...
- art. 2049 c.c.·
- art. 1341 c.c.·
- art. 166 Cod. Ass.·
- giudicato riflesso·
- manleva assicurativa·
- contratto di assicurazione·
- interesse ad agire·
- terzietà·
- art. 1917 c.c.·
- responsabilità civile