Articolo 166 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 165Articolo 79
Versione
1 gennaio 2006
Art. 166. Criteri di redazione 1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente