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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1461/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 1461 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1551/2018, sezione decima civile, pubblicata in data 13.2.2018, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Parte_1
con sede in Napoli (NA), Viale Gramsci n. 23 (c.f. e P.IVA: Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'appello, P.IVA_1
dagli avv.ti Domenico Di Falco (c.f.: ) e C.F._1 Parte_3
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
[...] C.F._2
Pozzuoli (NA), via Campana n. 268
Appellante
E (p.iva: ), subentrata alla Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Maurizio Massimo Marsico (c.f.: . C.F._3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Controparte_1
attore, sul presupposto che con convenzione del 22/11/1981 n. 5 il Parte_1
Commissario Straordinario di Governo gli aveva affidato – in regime di concessione nell'ambito degli interventi di cui al Titolo VIII della L. n. 219/81 – la realizzazione della S.P. detta “Cantariello”, e sull'ulteriore premessa in fatto di aver subito ingenti danni sia per la prolungata sospensione dei lavori, sia per il ritardato collaudo delle opere, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) in accoglimento della riserva A) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento dei maggiori oneri concessori indebitamente sostenuti nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997, pari ad €. 4.412.499,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
2) In accoglimento della riserva B) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento degli ulteriori maggiori oneri indebitamente sostenuti (evidenziandosi che il punto “L” di tale riserva relativo all'esatto computo del Prezzo Chiuso forma oggetto di separato giudizio) nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997 pari ad €. 2.279.002,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa,
3) Condannare l' al pagamento degli oneri maturati per il Controparte_4 ritardo con cui è stato approvato il collaudo dal 30.06.2009 al 21.09.2009, pari ad €.
46.738,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
4) Condannare l' al pagamento degli oneri maturati nel Controparte_4
periodo 22.09.2009 – 30.11.2014, pari ad €. 535.244,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
R.G. n. 1461/2018 Sentenza - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.
Ha esposto la parte attrice:
--che nell'ambito degli interventi affidati in regime di concessione, ai sensi del titolo
VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, il Commissario di Governo, nella persona del 3 presidente della giunta regionale della Campania, dopo avergli affidato la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale di cui al comparto numero 12 del Comune di
Afragola e il completamento del programma relativo alla realizzazione dell'asse mediano, con ordinanze numero 372 del 1985, n. 641 del 1986 e n. 983 del 13.5.1987 gli affidava anche il progetto principale e due perizie di variante della Strada
Provinciale (S.P.) “Cantariello”;
--che sin dal 1991 i lavori venivano sospesi ed erano poi oggetto di sospensioni successive protratte almeno fino al 1996; che al Commissario di Governo subentrava a marzo '96 l'amministrazione provinciale di Napoli, responsabile anch'essa di ulteriore sospensione, perché ordinava la ripresa dei lavori soltanto a gennaio 2001;
--che già nel 1995 aveva proposto un lodo arbitrale per far valere i danni patiti a causa della sospensione dei lavori che “analizzava il rapporto dedotto in lite fino alla data del
16 giugno 97” e che con il successivo giudizio proposto dinanzi al tribunale n. r.g.
30741 del 2009 erano stati chiesti i danni subiti a decorrere soltanto dal 30 novembre 97 fino all'ultimazione dei lavori sempre collegati alla sospensione dei lavori.
Precisava che oggetto del presente giudizio – sia per le domande risarcitorie per maggiori oneri provocati da sospensione dei lavori di cui alle riserve A e B allegate allo stato finale dei lavori, sia per le domande correlate al ritardo nell'approvazione del collaudo - è esclusivamente la realizzazione della (S.P.) “Cantariello” e, in particolare, i danni subiti per ritardi e sospensione dei relativi specifici lavori, per il periodo dal 16 giugno 97 al 30 novembre 97 (così pagina 5 dell'atto introduttivo).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , che eccepiva che le Controparte_1
pretese coincidevano pressoché interamente con quelle oggetto del lodo e con quelle oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 16221/2014 del tribunale di Napoli, deduceva, poi, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo titolare del rapporto concessorio l'Amministrazione Statale.
Il , all'esito della costituzione della convenuta e della discussione sul punto, Parte_1 rinunciava alla domanda relativa al ritardo nell'approvazione del collaudo avente ad oggetto il risarcimento per il ritardo nell'approvazione del collaudo per il periodo dal 30
R.G. n. 1461/2018 Sentenza giugno 1996 al 30 novembre 1997, che effettivamente riconosceva essere stato già oggetto del giudizio concluso con la sentenza del tribunale di Napoli nn. 16221/2014, e, ferme tutte le richieste di risarcimento per l'illegittima sospensione dei lavori, limitava la domanda risarcitoria collegata al ritardo nel collaudo al periodo immediatamente successivo all'approvazione del collaudo, dal 21.09.2009 fino al 20.11.2014. 4 Con sentenza n. 1551/2018, pubblicata il 13.2.2018, il Tribunale di Napoli ha dichiarato improponibili le domande risarcitorie per la sospensione dei lavori come da riserve A e
B allegate allo stato finale dei lavori, ritenendo che rappresentino un caso di frazionamento della domanda rispetto all'omologo giudizio pure proposto in tribunale, poi passato al vaglio della Corte d'Appello, avente il medesimo oggetto ma per periodi successivi.
Per la domanda di risarcimento del danno determinato dal ritardo nell'approvazione del collaudo, il tribunale, rilevata la sua genericità, l'ha respinta, evidenziando che con la comparsa conclusionale il attore aveva indicato la necessità di mantenere in Parte_1
vita la sua struttura organizzativa per chiudere le procedure espropriative quale danno subito per il ritardo nel collaudo, ma che anche questa ulteriore specificazione risulta infondata, perché non vi è nessuna previsione dell'obbligo dell'amministrazione concedente di adottare un provvedimento formale di chiusura delle procedure espropriative.
Avverso detta sentenza, non notificata, ha spiegato appello il , Parte_1
deducendo quale primo motivo erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistere il frazionamento del credito ed improponibile la domanda di risarcimento dei danni subiti nel periodo dal 30.6.1996 al 30.11.1997 per la sospensione dei lavori;
in particolare, si duole della contraddizione della sentenza per aver il giudice ritenuto non scusabile l'errore in cui è incorso l'attore e irrilevante la sua buona fede;
il giudice avrebbe errato anche nel valutare che le conseguenze del frazionamento, cioè
l'improponibilità della domanda, mentre a parere dell'appellante ne dovrebbe derivare, al più, una valutazione sanzionatoria in tema di governo delle spese di lite.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la domanda di risarcimento dei danno provocati dal ritardo nel collaudo. Sostiene il che la domanda non sia generica perché vengono indicate sia la causa Parte_1
petendi, cioè la mancata emissione del decreto di chiusura del rapporto concessorio da parte dell'amministrazione ed il perdurare del vincolo contrattuale anche dopo l'approvazione del collaudo, sia il petitum, la quantificazione dei danni, operata
R.G. n. 1461/2018 Sentenza indicando una somma precisa che rappresenterebbe il costo per maggiori oneri generali sostenuti avendo dovuto mantenere in piedi la propria struttura, anche a causa delel pendenze giudiziali, il che troverebbe conferma nei bilanci depositati con le memorie ex art. 183 c.p.c., da cui risulterebbero le maggiori spese sostenute.
Ha concluso perché, previa riforma della sentenza impugnata la Corte voglia: 5
“in accoglimento della riserva A) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento dei maggiori oneri concessori indebitamente sostenuti nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997, pari ad €. 4.412.499,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
2) In accoglimento della riserva B) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento degli ulteriori maggiori oneri indebitamente sostenuti (evidenziandosi che il punto “L” di tale riserva relativo all'esatto computo del Prezzo Chiuso forma oggetto di separato giudizio) nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997 pari ad €. 2.279.002,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa,
3) Condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento degli oneri maturati nel periodo 22.09.2009 – 30.11.2014, pari ad €. 535.244,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'appellata , Controparte_1
che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla udienza collegiale del 18.09.2024, trattata in modalità scritta, con ordinanza pubblicata a comunicata il 19.9.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza Con il primo motivo il denuncia contraddittorietà della Parte_1
motivazione relativa al ritenuto frazionamento del credito per aver il giudice, per un verso, dato rilievo ad un comportamento soggettivo del ricorrente, avendo affermato che il ha agito per errore, e, per altro verso, per aver ritenuto non sufficiente ad Parte_1 escludere il frazionamento l'errore nel non aver inserito la domanda risarcitoria relativa 6 al periodo da giugno 96 a novembre 97 nel giudizio proposto dinanzi al tribunale di
Napoli definito dapprima con sentenza del tribunale n. 1621/2014, poi, in sede di gravame, con pronuncia della Corte d'Appello n. 173/2018.
Assume, inoltre, che il giudice ha sbagliato nel declinare le conseguenze del ritenuto abuso, che nella interpretazione data dalla Suprema Corte, le cui decisioni sono in sentenza richiamate, non fa discendere dalla riconosciuta parcellizzazione del diritto l'improponibilità della domanda giudiziale ma, al più, il mancato riconoscimento delle spese legali affrontate per patrocinare il giudizio successivo.
Sul punto l'appello è infondato, per le ragioni – diverse da quelle della sentenza impugnata - che di seguito si espongono.
La pretesa risarcitoria oggetto di questo primo motivo di appello, è stata già regolata dalla decisione arbitrale n. 72/97, in cui al punto n. 12, paragrafo dedicato al
“Risarcimento del danno per effetto della sospensione dei lavori ordinata il 15
Febbraio 1995” come recita il suo titolo, si legge: “Lamenta, con la riserva di cui al quesito in epigrafe, parte attrice una serie di danni subiti e subendi per effetto della sospensione dei lavori ordinata dal committente in data 1995 e tuttora in essere per motivi non imputabili adesso concessionario e concernente le opere della strada provinciale Cantarello relative allo svincolo verso la circonvallazione esterna di
Napoli; tale sospensione, anche se ancora in essere, va quanto al termine finale, ancora[ta] alla data dell' 1.12.97 di pronuncia del lodo salvo restando la facoltà di parte attrice di far valere ulteriori pretese per il periodo successivo”.
Gli arbitri riconoscono dunque il risarcimento di tutti i danni per illegittima sospensione di un periodo circostanziato, di 1.020 giorni, esattamente dal febbraio 1995 al 1° dicembre 1997.
La piana lettura del lodo svela l'infondatezza della difesa del , svolta in primo Parte_1
grado nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e ripetuta in appello secondo, cui il Parte_1 sarebbe incorso nel giudizio nell'errore di ritenere che il lodo aveva pronunciato fino al
30 novembre 1997 e che per questo non aveva attivato la domanda per il periodo da giugno 96 a novembre 97, mentre il realtà il lodo arbitrale avrebbe accertato le
R.G. n. 1461/2018 Sentenza inadempienze da sospensione dei lavori solo fino alla condotta tenuta dalla P.A. procedente fino al 30 giugno 1996; dunque il tenta di accreditare la tesi che Parte_1
con il presente giudizio si agisca per la sospensione relativa a un periodo non esaminato nel lodo.
Si badi bene, oltre ad indicare espressamente il lodo che i danni sono calcolati fino al 7 30.11.1997, la quantificazione dei giorni di sospensione a cui il lodo ancora la sua decisione – 1.020 a decorrere da febbraio 1995 - dimostra che non solo gli accessori ma anche la sorte capitale della posta risarcitoria in esame è stata calcolata considerando la sospensione fino al 30 novembre 1997.
Il attore ha dunque già avuto l'accertamento della medesima pretesa che Parte_1 forma oggetto del primo motivo di appello, sia pur con l'accoglimento della richiesta verso l'originario debitore, Commissario di Governo.
Il punto di decisione arbitrale secondo cui, pur essendovi un accollo ex lege della negli obblighi del Commissario di Governo, in difetto di domanda Controparte_2 verso la provincia non si dà luogo a condanna di quest'ultima, è stato oggetto di impugnativa, respinta dalla Corte d'Appello, con sentenza definitiva.
Del resto fin dal primo atto difensivo – dinanzi al tribunale - l'amministrazione della aveva tra le sue difese indicato che le domande Controparte_1
risarcitorie che scaturiscono dalle due riserve per il periodo giugno 96-30 novembre 97
“formano oggetto del lodo arbitrale n. 72/97” (cf. pagina 9 della comparsa di costituzione in data 12.3.2015), fermo restando che il giudicato è rilevabile d'ufficio.
Sul primo motivo la sentenza merita conferma, sia pur per le diverse motivazioni illustrate.
Con il secondo motivo l'appellante, richiamati rapporti di concessione nei quali il ha formalmente dichiarato la chiusura dei rapporti convenzionali con Controparte_5
i concessionari, ha sostenuto che la sua domanda non è generica, essendo indicata la causa che è la mancata emissione del decreto di chiusura del rapporto concessorio da parte della pubblica amministrazione e concedente oltre al fatto costitutivo che è il perdurare del vincolo contrattuale dopo l'approvazione del collaudo, ha poi puntualizzato che il danno è stato analiticamente indicato nel suo quantum.
Il ha poi dedotto che non è affatto vero - contrariamente a quanto deciso dal Parte_1
giudice di prime cure - che la gestione delle attività concessorie rientrasse nei compiti istituzionali demandati al anche dopo l'attività di approvazione del collaudo e Parte_1
che i relativi oneri debbano ritenersi già ricompresi nel compenso pattuito;
il consorzio
R.G. n. 1461/2018 Sentenza afferma che il prezzo di un'opera pubblica dipende non solo dall'oggetto della prestazione ma anche dalla durata e che entrambi devono essere determinati e determinabili, di modo che a suo parere il protrarsi delle attività legate alla concessione ha richiesto modalità gravose, che ancora oggi perdurano pure a distanza di 10 anni dall'approvazione del collaudo. 8 Il motivo è infondato.
Bisogna convenire con il giudice di prime cure che la domanda risarcitoria legata al ritardo nell'approvazione del collaudo è totalmente generica.
Infatti, se è vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado si legge che la parte ha interesse al risarcimento per gli oneri maturati nel periodo dal 22 settembre
2009 al 30 novembre 2014 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nella premessa tali oneri indicati vengono quantificati con un mero rinvio numerico ai criteri adottati nelle riserve allegate allo stato finale dei lavori le quali, come già detto, hanno avuto la diversa finalità di quantificare i danni subiti per il ritardo per la sospensione dei lavori.
Si tratta dunque di una quantificazione solo in cifre, del tutto aleatoria, che non una sola parola contiene sul tipo di attività che il ha dovuto svolgere a causa delle Parte_1
lamentate disfunzioni;
manca la descrizione in concreto delle opere svolte e dei correlativi oneri affrontati, manca, insomma qualunque criterio descrittivo dei danni, oggettivo e verificabile di riferimento.
Né l'indicazione di un importo sopperisce alla mancata descrizione delle attività che sono a monte della monetizzazione del danno.
La valutazione di genericità fatta dal primo giudice non può che essere pienamente condivisa.
Del resto, il motivo non indica affatto in quali allegazioni descrizioni e deduzioni sarebbe contenuta la descrizione del danno, che il giudice di prime cure non avrebbe considerato;
in appello, in aggiunta a quanto genericamente dedotto in primo grado, il si limita a ribadire che la sua domanda era specificata perché con le memorie Parte_1
ex art. 183 c.p.c. i dati necessari erano ricavabili dal bilancio, unitamente alle stesse memorie depositato.
Questa difesa è la riprova della genericità dell'indicazione del danno, che si è mancato di allegare nella sua ontologica verificazione, e che si pretende di far ricostruire al giudicante in modo del tutto aleatorio ed esplorativo mediante l'esame di non meglio precisati dati contabili.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza Per mero scrupolo, si evidenzia che lo specchietto riepilogativo delle “voci di costo” inserito a pagina 28 dell'appello – in disparte la modalità generica con cui è formulato -
è fatto nuovo, dunque inammissibile quale difesa in sede di gravame.
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in 9 dispositivo, effettuata ai sensi dell'art. 6 del DM 55/2014 e secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di
Appello, per le cause di valore compreso tra euro 4.000.000,01 ed euro 8.000.000,00.
Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.000,00 (di poco superiore al minimo che è euro 10.060,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 13.370,57 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00
+577,50= 12.127,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.370,57
(12.733,87+636,70=13.370,57).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale n. 1551/2018, in contraddittorio Parte_1
con la così provvede: Controparte_1
--Respinge l'appello;
--Condanna il appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 13.370,57 per onorario, Controparte_1
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza --Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente 10 dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1461/2018 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 1461 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1551/2018, sezione decima civile, pubblicata in data 13.2.2018, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Parte_1
con sede in Napoli (NA), Viale Gramsci n. 23 (c.f. e P.IVA: Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'appello, P.IVA_1
dagli avv.ti Domenico Di Falco (c.f.: ) e C.F._1 Parte_3
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
[...] C.F._2
Pozzuoli (NA), via Campana n. 268
Appellante
E (p.iva: ), subentrata alla Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Maurizio Massimo Marsico (c.f.: . C.F._3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Controparte_1
attore, sul presupposto che con convenzione del 22/11/1981 n. 5 il Parte_1
Commissario Straordinario di Governo gli aveva affidato – in regime di concessione nell'ambito degli interventi di cui al Titolo VIII della L. n. 219/81 – la realizzazione della S.P. detta “Cantariello”, e sull'ulteriore premessa in fatto di aver subito ingenti danni sia per la prolungata sospensione dei lavori, sia per il ritardato collaudo delle opere, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) in accoglimento della riserva A) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento dei maggiori oneri concessori indebitamente sostenuti nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997, pari ad €. 4.412.499,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
2) In accoglimento della riserva B) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento degli ulteriori maggiori oneri indebitamente sostenuti (evidenziandosi che il punto “L” di tale riserva relativo all'esatto computo del Prezzo Chiuso forma oggetto di separato giudizio) nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997 pari ad €. 2.279.002,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa,
3) Condannare l' al pagamento degli oneri maturati per il Controparte_4 ritardo con cui è stato approvato il collaudo dal 30.06.2009 al 21.09.2009, pari ad €.
46.738,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
4) Condannare l' al pagamento degli oneri maturati nel Controparte_4
periodo 22.09.2009 – 30.11.2014, pari ad €. 535.244,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
R.G. n. 1461/2018 Sentenza - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.
Ha esposto la parte attrice:
--che nell'ambito degli interventi affidati in regime di concessione, ai sensi del titolo
VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, il Commissario di Governo, nella persona del 3 presidente della giunta regionale della Campania, dopo avergli affidato la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale di cui al comparto numero 12 del Comune di
Afragola e il completamento del programma relativo alla realizzazione dell'asse mediano, con ordinanze numero 372 del 1985, n. 641 del 1986 e n. 983 del 13.5.1987 gli affidava anche il progetto principale e due perizie di variante della Strada
Provinciale (S.P.) “Cantariello”;
--che sin dal 1991 i lavori venivano sospesi ed erano poi oggetto di sospensioni successive protratte almeno fino al 1996; che al Commissario di Governo subentrava a marzo '96 l'amministrazione provinciale di Napoli, responsabile anch'essa di ulteriore sospensione, perché ordinava la ripresa dei lavori soltanto a gennaio 2001;
--che già nel 1995 aveva proposto un lodo arbitrale per far valere i danni patiti a causa della sospensione dei lavori che “analizzava il rapporto dedotto in lite fino alla data del
16 giugno 97” e che con il successivo giudizio proposto dinanzi al tribunale n. r.g.
30741 del 2009 erano stati chiesti i danni subiti a decorrere soltanto dal 30 novembre 97 fino all'ultimazione dei lavori sempre collegati alla sospensione dei lavori.
Precisava che oggetto del presente giudizio – sia per le domande risarcitorie per maggiori oneri provocati da sospensione dei lavori di cui alle riserve A e B allegate allo stato finale dei lavori, sia per le domande correlate al ritardo nell'approvazione del collaudo - è esclusivamente la realizzazione della (S.P.) “Cantariello” e, in particolare, i danni subiti per ritardi e sospensione dei relativi specifici lavori, per il periodo dal 16 giugno 97 al 30 novembre 97 (così pagina 5 dell'atto introduttivo).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , che eccepiva che le Controparte_1
pretese coincidevano pressoché interamente con quelle oggetto del lodo e con quelle oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 16221/2014 del tribunale di Napoli, deduceva, poi, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo titolare del rapporto concessorio l'Amministrazione Statale.
Il , all'esito della costituzione della convenuta e della discussione sul punto, Parte_1 rinunciava alla domanda relativa al ritardo nell'approvazione del collaudo avente ad oggetto il risarcimento per il ritardo nell'approvazione del collaudo per il periodo dal 30
R.G. n. 1461/2018 Sentenza giugno 1996 al 30 novembre 1997, che effettivamente riconosceva essere stato già oggetto del giudizio concluso con la sentenza del tribunale di Napoli nn. 16221/2014, e, ferme tutte le richieste di risarcimento per l'illegittima sospensione dei lavori, limitava la domanda risarcitoria collegata al ritardo nel collaudo al periodo immediatamente successivo all'approvazione del collaudo, dal 21.09.2009 fino al 20.11.2014. 4 Con sentenza n. 1551/2018, pubblicata il 13.2.2018, il Tribunale di Napoli ha dichiarato improponibili le domande risarcitorie per la sospensione dei lavori come da riserve A e
B allegate allo stato finale dei lavori, ritenendo che rappresentino un caso di frazionamento della domanda rispetto all'omologo giudizio pure proposto in tribunale, poi passato al vaglio della Corte d'Appello, avente il medesimo oggetto ma per periodi successivi.
Per la domanda di risarcimento del danno determinato dal ritardo nell'approvazione del collaudo, il tribunale, rilevata la sua genericità, l'ha respinta, evidenziando che con la comparsa conclusionale il attore aveva indicato la necessità di mantenere in Parte_1
vita la sua struttura organizzativa per chiudere le procedure espropriative quale danno subito per il ritardo nel collaudo, ma che anche questa ulteriore specificazione risulta infondata, perché non vi è nessuna previsione dell'obbligo dell'amministrazione concedente di adottare un provvedimento formale di chiusura delle procedure espropriative.
Avverso detta sentenza, non notificata, ha spiegato appello il , Parte_1
deducendo quale primo motivo erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistere il frazionamento del credito ed improponibile la domanda di risarcimento dei danni subiti nel periodo dal 30.6.1996 al 30.11.1997 per la sospensione dei lavori;
in particolare, si duole della contraddizione della sentenza per aver il giudice ritenuto non scusabile l'errore in cui è incorso l'attore e irrilevante la sua buona fede;
il giudice avrebbe errato anche nel valutare che le conseguenze del frazionamento, cioè
l'improponibilità della domanda, mentre a parere dell'appellante ne dovrebbe derivare, al più, una valutazione sanzionatoria in tema di governo delle spese di lite.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la domanda di risarcimento dei danno provocati dal ritardo nel collaudo. Sostiene il che la domanda non sia generica perché vengono indicate sia la causa Parte_1
petendi, cioè la mancata emissione del decreto di chiusura del rapporto concessorio da parte dell'amministrazione ed il perdurare del vincolo contrattuale anche dopo l'approvazione del collaudo, sia il petitum, la quantificazione dei danni, operata
R.G. n. 1461/2018 Sentenza indicando una somma precisa che rappresenterebbe il costo per maggiori oneri generali sostenuti avendo dovuto mantenere in piedi la propria struttura, anche a causa delel pendenze giudiziali, il che troverebbe conferma nei bilanci depositati con le memorie ex art. 183 c.p.c., da cui risulterebbero le maggiori spese sostenute.
Ha concluso perché, previa riforma della sentenza impugnata la Corte voglia: 5
“in accoglimento della riserva A) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento dei maggiori oneri concessori indebitamente sostenuti nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997, pari ad €. 4.412.499,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
2) In accoglimento della riserva B) relativa al ritardo nella ripresa dei lavori (dal 16 giugno 1996 al 19 gennaio 2001), condannare l'Amministrazione Concedente al pagamento degli ulteriori maggiori oneri indebitamente sostenuti (evidenziandosi che il punto “L” di tale riserva relativo all'esatto computo del Prezzo Chiuso forma oggetto di separato giudizio) nei limiti di quanto maturato nel periodo 16.06.1996 – 30.11.1997 pari ad €. 2.279.002,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa,
3) Condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento degli oneri maturati nel periodo 22.09.2009 – 30.11.2014, pari ad €. 535.244,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'appellata , Controparte_1
che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla udienza collegiale del 18.09.2024, trattata in modalità scritta, con ordinanza pubblicata a comunicata il 19.9.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza Con il primo motivo il denuncia contraddittorietà della Parte_1
motivazione relativa al ritenuto frazionamento del credito per aver il giudice, per un verso, dato rilievo ad un comportamento soggettivo del ricorrente, avendo affermato che il ha agito per errore, e, per altro verso, per aver ritenuto non sufficiente ad Parte_1 escludere il frazionamento l'errore nel non aver inserito la domanda risarcitoria relativa 6 al periodo da giugno 96 a novembre 97 nel giudizio proposto dinanzi al tribunale di
Napoli definito dapprima con sentenza del tribunale n. 1621/2014, poi, in sede di gravame, con pronuncia della Corte d'Appello n. 173/2018.
Assume, inoltre, che il giudice ha sbagliato nel declinare le conseguenze del ritenuto abuso, che nella interpretazione data dalla Suprema Corte, le cui decisioni sono in sentenza richiamate, non fa discendere dalla riconosciuta parcellizzazione del diritto l'improponibilità della domanda giudiziale ma, al più, il mancato riconoscimento delle spese legali affrontate per patrocinare il giudizio successivo.
Sul punto l'appello è infondato, per le ragioni – diverse da quelle della sentenza impugnata - che di seguito si espongono.
La pretesa risarcitoria oggetto di questo primo motivo di appello, è stata già regolata dalla decisione arbitrale n. 72/97, in cui al punto n. 12, paragrafo dedicato al
“Risarcimento del danno per effetto della sospensione dei lavori ordinata il 15
Febbraio 1995” come recita il suo titolo, si legge: “Lamenta, con la riserva di cui al quesito in epigrafe, parte attrice una serie di danni subiti e subendi per effetto della sospensione dei lavori ordinata dal committente in data 1995 e tuttora in essere per motivi non imputabili adesso concessionario e concernente le opere della strada provinciale Cantarello relative allo svincolo verso la circonvallazione esterna di
Napoli; tale sospensione, anche se ancora in essere, va quanto al termine finale, ancora[ta] alla data dell' 1.12.97 di pronuncia del lodo salvo restando la facoltà di parte attrice di far valere ulteriori pretese per il periodo successivo”.
Gli arbitri riconoscono dunque il risarcimento di tutti i danni per illegittima sospensione di un periodo circostanziato, di 1.020 giorni, esattamente dal febbraio 1995 al 1° dicembre 1997.
La piana lettura del lodo svela l'infondatezza della difesa del , svolta in primo Parte_1
grado nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e ripetuta in appello secondo, cui il Parte_1 sarebbe incorso nel giudizio nell'errore di ritenere che il lodo aveva pronunciato fino al
30 novembre 1997 e che per questo non aveva attivato la domanda per il periodo da giugno 96 a novembre 97, mentre il realtà il lodo arbitrale avrebbe accertato le
R.G. n. 1461/2018 Sentenza inadempienze da sospensione dei lavori solo fino alla condotta tenuta dalla P.A. procedente fino al 30 giugno 1996; dunque il tenta di accreditare la tesi che Parte_1
con il presente giudizio si agisca per la sospensione relativa a un periodo non esaminato nel lodo.
Si badi bene, oltre ad indicare espressamente il lodo che i danni sono calcolati fino al 7 30.11.1997, la quantificazione dei giorni di sospensione a cui il lodo ancora la sua decisione – 1.020 a decorrere da febbraio 1995 - dimostra che non solo gli accessori ma anche la sorte capitale della posta risarcitoria in esame è stata calcolata considerando la sospensione fino al 30 novembre 1997.
Il attore ha dunque già avuto l'accertamento della medesima pretesa che Parte_1 forma oggetto del primo motivo di appello, sia pur con l'accoglimento della richiesta verso l'originario debitore, Commissario di Governo.
Il punto di decisione arbitrale secondo cui, pur essendovi un accollo ex lege della negli obblighi del Commissario di Governo, in difetto di domanda Controparte_2 verso la provincia non si dà luogo a condanna di quest'ultima, è stato oggetto di impugnativa, respinta dalla Corte d'Appello, con sentenza definitiva.
Del resto fin dal primo atto difensivo – dinanzi al tribunale - l'amministrazione della aveva tra le sue difese indicato che le domande Controparte_1
risarcitorie che scaturiscono dalle due riserve per il periodo giugno 96-30 novembre 97
“formano oggetto del lodo arbitrale n. 72/97” (cf. pagina 9 della comparsa di costituzione in data 12.3.2015), fermo restando che il giudicato è rilevabile d'ufficio.
Sul primo motivo la sentenza merita conferma, sia pur per le diverse motivazioni illustrate.
Con il secondo motivo l'appellante, richiamati rapporti di concessione nei quali il ha formalmente dichiarato la chiusura dei rapporti convenzionali con Controparte_5
i concessionari, ha sostenuto che la sua domanda non è generica, essendo indicata la causa che è la mancata emissione del decreto di chiusura del rapporto concessorio da parte della pubblica amministrazione e concedente oltre al fatto costitutivo che è il perdurare del vincolo contrattuale dopo l'approvazione del collaudo, ha poi puntualizzato che il danno è stato analiticamente indicato nel suo quantum.
Il ha poi dedotto che non è affatto vero - contrariamente a quanto deciso dal Parte_1
giudice di prime cure - che la gestione delle attività concessorie rientrasse nei compiti istituzionali demandati al anche dopo l'attività di approvazione del collaudo e Parte_1
che i relativi oneri debbano ritenersi già ricompresi nel compenso pattuito;
il consorzio
R.G. n. 1461/2018 Sentenza afferma che il prezzo di un'opera pubblica dipende non solo dall'oggetto della prestazione ma anche dalla durata e che entrambi devono essere determinati e determinabili, di modo che a suo parere il protrarsi delle attività legate alla concessione ha richiesto modalità gravose, che ancora oggi perdurano pure a distanza di 10 anni dall'approvazione del collaudo. 8 Il motivo è infondato.
Bisogna convenire con il giudice di prime cure che la domanda risarcitoria legata al ritardo nell'approvazione del collaudo è totalmente generica.
Infatti, se è vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado si legge che la parte ha interesse al risarcimento per gli oneri maturati nel periodo dal 22 settembre
2009 al 30 novembre 2014 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nella premessa tali oneri indicati vengono quantificati con un mero rinvio numerico ai criteri adottati nelle riserve allegate allo stato finale dei lavori le quali, come già detto, hanno avuto la diversa finalità di quantificare i danni subiti per il ritardo per la sospensione dei lavori.
Si tratta dunque di una quantificazione solo in cifre, del tutto aleatoria, che non una sola parola contiene sul tipo di attività che il ha dovuto svolgere a causa delle Parte_1
lamentate disfunzioni;
manca la descrizione in concreto delle opere svolte e dei correlativi oneri affrontati, manca, insomma qualunque criterio descrittivo dei danni, oggettivo e verificabile di riferimento.
Né l'indicazione di un importo sopperisce alla mancata descrizione delle attività che sono a monte della monetizzazione del danno.
La valutazione di genericità fatta dal primo giudice non può che essere pienamente condivisa.
Del resto, il motivo non indica affatto in quali allegazioni descrizioni e deduzioni sarebbe contenuta la descrizione del danno, che il giudice di prime cure non avrebbe considerato;
in appello, in aggiunta a quanto genericamente dedotto in primo grado, il si limita a ribadire che la sua domanda era specificata perché con le memorie Parte_1
ex art. 183 c.p.c. i dati necessari erano ricavabili dal bilancio, unitamente alle stesse memorie depositato.
Questa difesa è la riprova della genericità dell'indicazione del danno, che si è mancato di allegare nella sua ontologica verificazione, e che si pretende di far ricostruire al giudicante in modo del tutto aleatorio ed esplorativo mediante l'esame di non meglio precisati dati contabili.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza Per mero scrupolo, si evidenzia che lo specchietto riepilogativo delle “voci di costo” inserito a pagina 28 dell'appello – in disparte la modalità generica con cui è formulato -
è fatto nuovo, dunque inammissibile quale difesa in sede di gravame.
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in 9 dispositivo, effettuata ai sensi dell'art. 6 del DM 55/2014 e secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di
Appello, per le cause di valore compreso tra euro 4.000.000,01 ed euro 8.000.000,00.
Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.000,00 (di poco superiore al minimo che è euro 10.060,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 13.370,57 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00
+577,50= 12.127,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.370,57
(12.733,87+636,70=13.370,57).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale n. 1551/2018, in contraddittorio Parte_1
con la così provvede: Controparte_1
--Respinge l'appello;
--Condanna il appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 13.370,57 per onorario, Controparte_1
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP.
R.G. n. 1461/2018 Sentenza --Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente 10 dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1461/2018 Sentenza