Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 9 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2025REG.PROV.COLL.
N. 09736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2022, proposto da
Pubblikappa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccamonfina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Fumo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3886/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccamonfina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società appellante afferma di essere titolare di autorizzazione per la fornitura dei servizi media audiovisivi, ponendosi, da anni, come una delle emittenti radiofoniche italiane di maggiore rilievo.
2 - Il Comune di Roccamonfina ha adottato l’ordinanza n. 13 del 17.8.2021 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, avente ad oggetto la stazione radioelettrica ubicata in Roccamonfina, Località La Frascara, in uso all’appellante.
3 – La società ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Campania, che con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, rilevando che “ sono rimaste incontestate, infatti, la presenza del vincolo paesaggistico e la sismicità dell’area, così come in alcun modo è stata dimostrata la realizzazione delle opere previo rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici e sismici. L'ordine di rimozione, dunque, risulta atto vincolato e necessitato ”.
4 – La società ricorrente in primo grado ha proposto appello tale pronuncia.
5 – Con la memoria depositata in data 13 dicembre 2024, l’appellante ha rappresentato di aver presentato un progetto di sanatoria in riferimento all’opera per cui è causa e “ che, dunque, l’interesse dell’appellante, alla luce dell’auspicata positiva delibazione della predetta istanza, è rivolto all’esito di tale procedimento, caducando di interesse il presente gravame ”.
Per tale ragione, la società ha precisato che “ si appalesa la sopravvenienza della carenza di interesse al ricorso d’appello ” e ha chiesto “ che venga dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite ”.
6 – Il Collegio non può che prendere atto delle dichiarazioni dell’appellante e provvedere in conformità, dichiarando l’appello improcedibile ( cfr . art. 84, comma 4, c.p.a.).
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della vicenda e visto il comportamento processuale delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO