Articolo 2243 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2243 terArticolo 2247 decies
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 2243-quater. Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando ((per l'avanzamento al grado di colonnello)) previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando ((per l'avanzamento al grado di colonnello)) previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020