Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22512 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13026 del 2022, proposto da
NC LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ST AN, TO AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. 7712 del 1° agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ufficio VIII - Ambito territoriale di Latina, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia di Latina nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio;
- dell’O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l’annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22, nella parte in cui con disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che la ricorrenti ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l’insegnamento nelle dette classi;
nonché per l’impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese, ove necessario, le Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli, nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento.
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo dell’Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex lege 29 giugno 2022 , n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità, nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo dell’Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all’art. 1, commi 180 e 181, lettera b ), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4, e per la declaratoria dell’obbligo a provvedere al completamento dell’attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter ricomprendere anche la Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).
nonché per l’annullamento, ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni della ricorrente, dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, dell’art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente; e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ea posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nella parte in cui sia interpretato in senso lesivo e sfavorevole alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. IN LL EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9.10.2022 e depositato in data 6.11.2022, la ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe meglio indicati, nella parte in cui l’Amministrazione non ha correttamente valutato il titolo accademico dalla stessa posseduto, ossia la laurea magistrale in “Editoria e Scrittura” (LM-19), ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per le classi di concorso A-12 e A-22.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere dell’Amministrazione, sotto vari profili sintomatici.
Ha chiesto pertanto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati e, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla corretta valutazione dei titoli e alla revisione delle classi di concorso; ha chiesto, altresì, sempre in via subordinata, l’applicazione della legge n. 98/2013 (c.d. “Decreto del fare” ) per il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, nonché la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità dell’impianto normativo, ove interpretato in senso lesivo dei suoi interessi.
2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con atto di stile, depositato in data 16.11.2022.
Con ordinanza n. 7240/2022 del 25.11.2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando che “il ricorso presenta apprezzabili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o. alla luce delle recenti sentenze delle Sezioni Unite (n. 22693/2022) e del Consiglio di Stato (n. 1461/2022 e 2056/2022)”.
All’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
3. Come già rilevato in sede cautelare, reputa il Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto, per essere la questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. Nel disciplinare le regole di riparto della giurisdizione, l’art. 63, commi 1 e 4, del D. Lgs. 165/2001, ha stabilito che sono devolute all’A.G.O., “ in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro […], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ”, mentre sono assegnate alla giurisdizione del giudice amministrativo “ le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.
3.2. La Corte di Cassazione ha individuato una netta linea di demarcazione, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.
3.3. In particolare, con sentenza SS.UU. 26 giugno 2019, n. 17123, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “ ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del G.O. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell’equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione).
3.4. Ancor più di recente, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato, proprio con riferimento alle graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze, i seguenti principi:
i ) “ le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi ”;
ii ) “ la procedura di formazione delle graduatorie scolastiche non dà luogo a un concorso - che “presuppone, necessariamente, l’emanazione di un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, che rappresenta l’atto terminale del procedimento, individua i “vincitori”, ossia coloro che devono essere destinatari, nell’impiego pubblico contrattualizzato, della proposta di assunzione” - ma esclusivamente alla “formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto ”;
iii ) “ la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall’atto di macro-organizzazione ” (Cassazione, Sezioni unite civili, 19 aprile 2023, n. 10538).
3.5. Tale orientamento è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato, che ha rilevato come, in caso di impugnazione degli atti relativi alla formazione delle GPS, “ [l]a giurisdizione spetta, rispettivamente, al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che: a) la controversia concreta involga un atto di mera gestione delle graduatorie, riguardante in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria (giurisdizione ordinaria); b) l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atto ministeriale (giurisdizione amministrativa generale di legittimità). ” (Cons. St., VII, n. 1837/2024).
4. Trasponendo le predette considerazioni alla controversia all’esame del Collegio, deve rilevarsi che - come risulta dallo stesso tenore del ricorso - l’inserimento e la graduazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze degli aspiranti è avvenuta sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022; in particolare, detta ordinanza all’articolo 8, comma 1, sancisce che “Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza...”.
Pertanto, i titoli valutabili ed il relativo punteggio conseguibile sono rigidamente stabiliti secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla O.M. n. 112 del 2022, di talché la posizione soggettiva legittimante postulata dalla ricorrente non può essere inquadrata nella categoria dell’interesse legittimo, trattandosi, invece, di diritto soggettivo.
5. Orbene, nella specie, la ricorrente si duole ( petitum sostanziale) della erronea attribuzione del punteggio spettante per il titolo accademico dalla stessa posseduto e, di conseguenza, della deteriore posizione riconosciuta dalla P.A. nell’ambito delle graduatorie provinciali per le supplenze.
L’attribuzione di detto punteggio, essendo operata sulla base di criteri vincolati, che non lasciano alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione resistente, deve ritenersi assunta con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle suddette graduatorie.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a, del giudice ordinario quale plesso munito di giurisdizione.
7. L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AS LO, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IN LL EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LL EI | AS LO |
IL SEGRETARIO