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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13133 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 18/12/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 6113 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to F. LIANI e dall'avv. Parte_1
M. AL ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall' avv.to M. T. TETI
, rappr.ta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_2
DELLO STATO
resistenti
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15.2.24 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva:
nell'anno 2013 al ricorrente venivano notificati n.2 accertamenti e precisamente:
- Avviso n. per l'anno 2008 per complessive €52.777,86, All. n.1; C.F._1
1 - Avviso n. per l'anno 2009 per complessive €68.414,53, All. n.2; C.F._2
nei detti avvisi l richiedeva il pagamento delle imposte (IRPEF, IRAP, IVA) oltre CP_2 alle sanzioni, nonché contributi;
CP_1
entrambi gli avvisi venivano definiti dal contribuente con l'adesione unificata. In particolare, il sig. , rispetto agli accertamenti ricevuti, dimostrava all Pt_1 Controparte_2 che gli atti erano erronei sotto molteplici profili e, in accoglimento delle osservazioni del contribuente, l'Ufficio finanziario, rideterminava la pretesa, seppur accertava, in ogni caso, un maggior reddito, rilevante anche ai fini previdenziali per le annualità 2008 per complessive €52.777,86 (di cui € 8.577,00 ) e 2009 €68.414,53 (di cui € 10.590,00 CP_1
), ; CP_1
4. il sig. , con detto atto adesivo, concordava con l'Ufficio Finanziario, il Pt_1 pagamento in n. 8 (otto) ratei trimestrali con decorrenza dal 29.04.2013 al 29.01.2015, a mezzo di modello F24 ;
5. il sig. ottemperava puntualmente a detti versamenti a mezzo di F24 e, alla Pt_1 data del 29.01.2015, i pagamenti dovuti risultavano tutti puntualmente onorati, sanando così, nel termine prescrizionale, anche i vizi della dichiarazione annuale 2008 e 2009, come accertati, con particolare riferimento ai contributi previdenziali per tali annualità ;
6. il ricorrente nell'anno 2021 si avvedeva che dal proprio estratto di ruolo previdenziale risultavano mancanti gli anni previdenziali corrispondenti proprio agli anni 2008 e 2009 oggetto di accertamento e definizione con adesione come documentato e chiedeva delucidazioni all' ; CP_1
7. in data 28.09.2022 il sig. , per il tramite di un Patronato, domandava all'Ente Pt_1
Previdenziale la motivazione del diniego riguardante il mancato riconoscimento dei versamenti previdenziali per le annualità 2008 e 2009 ;
8. in data 3 ottobre 2022, la filiale Roma Casilino inviava una comunicazione al sig. CP_1
e alla filiale metropolitana Roma Tuscolano del seguente tenore “l'esito delle Pt_1 segnalazioni 2008 e 2009 in procedura di Fase, presentate il 30/07/2021, risulta elaborato con Codice R (respinta) per i seguenti motivi. La dichiarazione fiscale Modello Unico 2009, per i redditi 2008, non contiene il quadro RR e dunque non si evidenziano Liberi Professionisti. La suddetta segnalazione inoltre è pervenuta oltre il termine prescrizionale. Per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009 non risulta inviata alcuna dichiarazione fiscale e pertanto non è possibile fare la verifica. Per ulteriori approfondimenti finalizzati all'eventuale rimborso, da presentare su richiesta dell'interessato, occorrerebbe visionare la documentazione inerente l'accertamento fiscale che ha dato luogo ai versamenti tramite F24. Cordiali saluti (FL).”
9. sollecitava una risoluzione della vicenda a mezzo di diffida inoltrata all' e all'Ente CP_1 accertatore con una prima PEC del 7.11.2022 Controparte_2
2 10. successivamente in data 16 marzo 2023 si ripeteva la diffida allegando il piano di ammortamento dell'adesione agli accertamenti del 2008 e del 2009 nonché la copia degli F24 pagati e della diffida già inoltrata, quella del 7.11.2022 ;
11. in data 28.03.2023 l , a mezzo PEC, richiedeva copia degli accertamenti “per CP_1 aggiornare l'estratto” che le venivano inviati completi con l'atto adesivo in data 24.04.2023 e l' comunicava di aver proceduto protocollato la richiesta;
Controparte_2
12. ad oggi l'estratto contributivo per gli anni 2008 e 2009 non riporta alcun versamento .
Parte ricorrente deduceva in diritto e concludeva: “- in via principale, accertare l'intervenuto versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008 per la somma di € 8.577,00 e per l'anno 2009 per l'importo di € 10.590,00 relativamente alla posizione contributiva del sig. e, per l'effetto condannare l alla Parte_1 CP_1 rettifica dell'estratto conto contributivo del sig. con inclusione Parte_1 delle annualità 2008 e 2009;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, si chiede la condanna dell'Ente di Previdenza ai sensi dell'art. 2042 c.c. oltre agli interessi maturati e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso si chiede emettersi una declaratoria di condanna dell' al risarcimento CP_1 del danno subito dal sig. da quantificarsi nella misura Parte_1 corrispondente agli importi previdenziali per cui è causa o da determinarsi in via equitativa in dipendenza delle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non avere CP_1 il ricorrente richiesto il provvedimento con ricorso amministrativo ed esaurito l'iter amministrativo;
deduceva comunque nel merito che l'istituto provvederà all'inserimento dei contributi richiesti nell'estratto contributivo e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito di istruttoria documentale, discussa la causa oralmente, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che appare fondata l'eccezione di , in Controparte_2 quanto la domanda ha ad oggetto un adempimento dell' , unico soggetto CP_1 eventualmente obbligato ad operare nel senso richiesto dal ricorrente.
Deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_2 mentre le spese, stante il tipo di pronuncia emessa, possono ritenersi interamente compensate.
3 Ancora preliminarmente deve rilevarsi che infondata appare l'eccezione di inammissibilità CP_ del ricorso sollevata dall' , in quanto, da un lato, il ricorrente aveva proposto la domanda amministrativa (v. in atti;
si evince infatti che la domanda era stata rigettata il 2.8.2021), dall'altro, erano già decorsi al momento del deposito del ricorso i termini (30 + 180) per l'esaurimento dell'iter amministrativo, con la conseguenza che il ricorrente aveva riacquistato la facoltà di proporre domanda giudiziale.
Nel merito, si rileva che l non contesta, neanche nel quantum dovuto, i versamenti CP_1 dei contributi con il mod. F24 in atti, per gli importi indicati, e deduce che l'ente provvederà in autotutela all'inserimento dei contributi in questione nell'estratto contributivo.
L'ammissione dell'ente implica che siano stati effettuati i dovuti controlli e che sussista la volontà di adempiere nel senso richiesto dal ricorrente, ma essa non è sufficiente a fare dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto non risulta a tutt'oggi che l'attività sia stata eseguita.
Peraltro, deve precisarsi che la domanda, così come proposta, non è totalmente accoglibile, in quanto la pronunzia deve arrestarsi nei limiti di cui all'art.4 L. n. 2248/1865, all. E (v. Cass. N.5825/21).
Ne consegue che può ritenersi accertato il diritto del ricorrente alla rettifica dell'estratto contributivo a seguito del versamento delle somme di cui in ricorso.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che liquida come in dispositivo , con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di e compensa le Controparte_2 spese tra le parti;
Accoglie parzialmente la domanda attrice nei confronti di e per l'effetto dichiara CP_1 sussistente il diritto di ad ottenere la rettifica dell'estratto Parte_1 contributivo con il versamento dei contributi pari a E.8.577,00 per l'anno 2008 ed a E.10.590,00 per l'anno 2009;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1
E.800,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 18.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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