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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Giorgio Barbuto Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nel procedimento civile n. 118/2025 R.G. tra
, c.f. elettivamente domiciliato in Foligno, via Monte Parte_1 C.F._1
Acuto n. 49, nello studio dell'avv. Barbara Di Nicola
(pec: che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura in calce al ricorso in appello appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Controparte_1 C.F._2
OL e unitamente allo stesso elettivamente domiciliata in Foligno 06034 (PG), via
Grumelli 20/A giusta delega rilasciata ex art. 83 c.p.c. su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale congiunta alla memoria di costituzione mediante strumenti informatici (pec: Email_2
appellata
pagina 1 di 7 e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nella persona della dott.ssa
TI GI intervenuto
********
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Letti gli atti, all'esito della camera di consiglio.
Giova premettere che in assenza di espresso richiamo alla Sezione II, capo II, del titolo IV bis del codice di procedura civile, in cui è collocato l'art. 473 bis.30 in tema di appello in materia di famiglia, trova applicazione quanto previsto dalla norma citata per i procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, ovvero il richiamo alla disciplina previgente, che è quella da applicarsi a tutti i processi famigliari che, a quella data, erano già pendenti, anche in primo grado. Tale interpretazione consente l'applicazione delle disposizioni sull'appello del rito unico di famiglia avverso i provvedimenti di primo grado emessi all'esito della trattazione con le norme della riforma. Le nuove
2 norme in tema di appello, entrate in vigore dal 28.2.2023, si applicano, invece, per quanto riguarda il processo di cognizione ordinario e in materia di lavoro, a tutte le controversie instaurate, in fase di gravame, immediatamente dopo il 28.2.2023.
Poiché il procedimento di primo grado che ha portato all'emanazione del decreto definitivo impugnato (recante la data del 31.7.2024 e depositato il 13.8.2024) è sorto con ricorso depositato in data antecedente al 28.2.2023, come si evince dalla data del
27.2.2023 indicata nella narrativa del provvedimento impugnato e del precedente provvedimento endoprocessuale - e comunque alla stessa conclusione si perverrebbe ove si considerasse il numero di ruolo generale del procedimento (628/2020) indicato nel provvedimento, forse per un errore di battitura, stante la contraddizione con il numero indicato in narrativa e col numero di ruolo generale stampigliato nel provvedimento provvisorio -, è applicabile la normativa anteriore alla riforma del codice di rito del 2023, operata con d.lgs. 149/2022.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 38, 2° comma, disp. att., c.c. si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c.. In particolare, l'art. 739 c.p.c., al primo comma prevede “…contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio in primo
pagina 2 di 7 grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio” e, al secondo comma, che il “il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto”.
Tuttavia, la Corte suprema ha chiarito che: “il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 8 gennaio 2024 n. 453;
v. anche Cass. SS.UU. n. 5629/1996).
E' giunta a tale conclusione precisando, tra l'altro, che: “ai suddetti principi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha dato seguito, nella vigenza dell'art. 317 - bis
3 c.c., prima della sua sostituzione operata dall'art. 42, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, quando cioè regolava l'esercizio della “potestà” sui figli “naturali” riconosciuti, affermando che il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 - bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato;
di conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso,
e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.”.
In conclusione, l'esigenza sottesa alle pronunce precedenti alla riforma introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata quella di “assicurare le esigenze difensive in materia di status e diritti relativi ai minori”,
e, pur ammettendo l'applicabilità del rito camerale disegnato dagli artt. 737 e segg.
c.p.c., ha ritenuto che “non possono essere applicate quelle regole che potrebbero arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenendo conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi che sono in gioco e che richiedono una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità” (cfr. in termini più ampi la motivazione della citata Cass. 2024/453).
pagina 3 di 7 L'applicazione di tali principi non può intendersi limitato “al termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” ma deve intendersi esteso a tutti i diritti relativi a tali figli (a maggior ragione se minori), come specificato dalla motivazione della sentenza citata, compreso, come nella specie, il diritto al mantenimento degli stessi, unica statuizione impugnata. Non può, peraltro, all'evidenza configurarsi un regime diverso di impugnazione a seconda del capo del decreto che si occupa dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio verso cui è diretta l'impugnazione.
Se ne trae che il termine per impugnare “non può, quindi, che essere quello ordinario, anche nel regime processuale disegnato dall'art 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della legge 219/2012”, vale a dire, il termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (v. sempre Cass. citata), con la duplice conseguenza che la forma dell'atto di impugnazione è il ricorso in appello e il procedimento, pur svolto correttamente in camera di consiglio, deve essere definito con sentenza.
E allora l'appello è tempestivo perché il provvedimento impugnato è stato
4 depositato il 13.8.2024, non è stato notificato, e il ricorso in appello è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello il 26.2.2025, ovvero entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto del beneficio della sospensione dei termini feriali.
Tanto precisato, l'eccezione dell'appellata di difetto di specificità dell'appello, secondo la quale l'appellante avrebbe omesso di contestare il presupposto logico su cui si fonda la determinazione di detto assegno, ovvero il capo del decreto in cui il primo
Giudice ha disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, e in base al quale è stato calibrato il quantum dell'assegno di mantenimento, non può essere accolta. Non ha pregio, infatti, l'argomento per cui avendo chiesto l'appellante in primo grado l'affidamento condiviso dei figli con collocamento paritetico degli stessi e indicato la misura dell'assegno di contributo al mantenimento della prole parametrandolo a detto presupposto, in questo giudizio di secondo grado non potrebbe chiedere una diversa quantificazione dell'assegno senza contestare il collocamento prevalente dei figli presso la madre. Infatti, la censura è stata collegata sia in prima istanza che in sede di impugnazione essenzialmente alle capacità reddituali di ciascuno dei genitori e, quindi, alla errata individuazione della proporzione del concorso di pagina 4 di 7 ciascuno al mantenimento della prole, rispetto al quale il collocamento è solo uno degli aspetti di cui tenere conto (tant'è che è la stessa appellata che ammette che l'assegno “è determinato anche in funzione del collocamento” e non solo), ma non preclusivo, sotto il piano logico, della contestazione della decisione.
Nel merito l'appello è infondato.
Va considerato che l'appellante, nonostante abbia dedotto di percepire uno stipendio da lavoro dipendente di circa € 1.600,00 mensili, ha una ottima posizione reddituale continuando ancora oggi a percepire (nonostante la dedotta diminuzione dei propri redditi nel 2024) € 47.226,00 lordi, pari all'imponibile di € 34.611,00, ai quali si aggiunge, in base alle indagini effettuate in primo grado dalla Compagnia della
Guardia di Finanza di Foligno (di cui dà atto il primo Giudice), la contitolarità in ragione di 1/3 di diversi beni immobili (nonché dell'immobile in precedenza adibito a dimora della famiglia di fatto e assegnato alla resistente), che se sono coperti interamente da boschi (come da lui dedotto) possono dare redditi anche dal solo taglio periodico della legna, e soprattutto le partecipazioni societarie nella farmacia Betti s.n.c.
5 del dott. Luca Betti & C. a conduzione famigliare, nella Compagnia Italia Noleggi s.r.l., entrambe titolari di ingenti risorse finanziarie ripartite in saldi di conto corrente, titoli, polizze vita e gestioni collettive di risparmio, nonché nella avente Controparte_2 capitale sociale di € 51.480,00. Risulta avere anche la disponibilità effettiva di un'auto di lusso Ferrari, avendo scarsa rilevanza ai nostri fini la sua recente vendita al padre per un prezzo tutto sommato abbastanza modesto, perché la sola disponibilità della stessa
(non contestata) denota oggettivamente che può permettersi (aiutato anche dal gruppo famigliare di origine) un alto tenore di vita.
E' evidente inoltre che la partecipazione da parte di ad assetti societari così Pt_1 strutturati, in cui rivestono un ruolo centrale i componenti della sua famiglia di origine, non può esse apprezzata soltanto utilizzando come parametro l'entità degli utili ripartiti ma deve essere valutata in termini di incremento del patrimonio di cui egli può disporre.
E se così è, le entrate derivanti alla resistente dalla propria attività di estetista, come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta del 2020 e del
2021 (uniche prodotte) ma soprattutto dalla relazione della Guardia di Finanza
pagina 5 di 7 (menzionata dal primo Giudice e non contestata), non sono seriamente nemmeno paragonabili a quelli del ricorrente in termini di potenzialità reddituale.
E la valutazione non può cambiare se si mettono in conto sia le donazioni pervenute a dai suoi famigliari nel corso degli anni 2022 e 2023 (€ 3.900,00 CP_1 complessivi) sia l'acquisto nel 2025 dell'immobile in cui continua ad esercitare l'attività di estetista per il prezzo di € 107.000,00, perché è convincente, in quanto ragionevole, la deduzione dell'appellata che prima versava un canone per il godimento mentre adesso ha preferito pagare le rate del mutuo che le consentirà la momento dell'estinzione di essere proprietaria dell'immobile utilizzato per l'esercizio della professione. E non è esatto neanche che non è mutata la situazione di fatto rispetto al provvedimento del
2022 perché il figlio maggiorenne della coppia adesso è agli ultimi anni universitari e vive gran parte della settimana fuori sede, mentre il minore, quindicenne, convivente prevalentemente con la madre, è nel pieno dell'adolescenza con evidente considerevole incremento delle esigenze economiche connesse alla frequenza scolastica, nonché alle attività ricreative, sportive e relazionali in genere.
6 Va, infine, rimarcato che se è vero ciò che si legge nel decreto del Tribunale di
Spoleto del 2022, ribadito dalla reclamata nella propria memoria in questa sede, senza che siano sorte contestazioni, ovvero che versava a durante il periodo Pt_1 CP_1 della convivenza more uxorio, e cioè fino al 2022, su una carta prepagata, la somma mensile di € 1.500,00 per la spesa, non si vede per quale ragione, ora che le esigenze dei minori sono oggettivamente aumentate e vivono (anche di fatto) prevalentemente a casa della madre (presso la quale il minore è collocato), che deve provvedere in via immediata alle loro molteplici esigenze quotidiane e al loro accudimento (pranzi, pulizia dell'abbigliamento, ecc.), debba prevedersi un obbligo di contribuzione di entità inferiore.
Non depone in tal senso nemmeno l'avvenuta assegnazione a della casa CP_1 coniugale ove vive col figlio minore e con quello maggiorenne quando costui torna nel fine settimana dalla sede universitaria perché tale godimento non è un vantaggio nuovo in quanto sussisteva anche durante la convivenza more uxorio.
Ne consegue che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole disposto dal Giudice di prima istanza è più che giustificato secondo le primarie pagina 6 di 7 esigenze di entrambi i figli, che vivono un momento particolarmente importante della loro crescita per creare le condizioni del loro futuro inserimento lavorativo.
In ragione della soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo tenendo conto che non
è stata svolta attività istruttoria e non sono state depositate memorie conclusionali.
P.T.M. la Corte, uditi i procuratori delle parti, sentito il P.m., ogni altra questione disattesa e assorbita, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso il decreto del Tribunale di Spoleto in Parte_1 data 31.7.2024, depositato il 13.8.2024; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 2.750,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso il giorno 13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
7
dott. Claudio Baglioni dott. Giorgio Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Giorgio Barbuto Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nel procedimento civile n. 118/2025 R.G. tra
, c.f. elettivamente domiciliato in Foligno, via Monte Parte_1 C.F._1
Acuto n. 49, nello studio dell'avv. Barbara Di Nicola
(pec: che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura in calce al ricorso in appello appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Controparte_1 C.F._2
OL e unitamente allo stesso elettivamente domiciliata in Foligno 06034 (PG), via
Grumelli 20/A giusta delega rilasciata ex art. 83 c.p.c. su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale congiunta alla memoria di costituzione mediante strumenti informatici (pec: Email_2
appellata
pagina 1 di 7 e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nella persona della dott.ssa
TI GI intervenuto
********
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Letti gli atti, all'esito della camera di consiglio.
Giova premettere che in assenza di espresso richiamo alla Sezione II, capo II, del titolo IV bis del codice di procedura civile, in cui è collocato l'art. 473 bis.30 in tema di appello in materia di famiglia, trova applicazione quanto previsto dalla norma citata per i procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, ovvero il richiamo alla disciplina previgente, che è quella da applicarsi a tutti i processi famigliari che, a quella data, erano già pendenti, anche in primo grado. Tale interpretazione consente l'applicazione delle disposizioni sull'appello del rito unico di famiglia avverso i provvedimenti di primo grado emessi all'esito della trattazione con le norme della riforma. Le nuove
2 norme in tema di appello, entrate in vigore dal 28.2.2023, si applicano, invece, per quanto riguarda il processo di cognizione ordinario e in materia di lavoro, a tutte le controversie instaurate, in fase di gravame, immediatamente dopo il 28.2.2023.
Poiché il procedimento di primo grado che ha portato all'emanazione del decreto definitivo impugnato (recante la data del 31.7.2024 e depositato il 13.8.2024) è sorto con ricorso depositato in data antecedente al 28.2.2023, come si evince dalla data del
27.2.2023 indicata nella narrativa del provvedimento impugnato e del precedente provvedimento endoprocessuale - e comunque alla stessa conclusione si perverrebbe ove si considerasse il numero di ruolo generale del procedimento (628/2020) indicato nel provvedimento, forse per un errore di battitura, stante la contraddizione con il numero indicato in narrativa e col numero di ruolo generale stampigliato nel provvedimento provvisorio -, è applicabile la normativa anteriore alla riforma del codice di rito del 2023, operata con d.lgs. 149/2022.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 38, 2° comma, disp. att., c.c. si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c.. In particolare, l'art. 739 c.p.c., al primo comma prevede “…contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio in primo
pagina 2 di 7 grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio” e, al secondo comma, che il “il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto”.
Tuttavia, la Corte suprema ha chiarito che: “il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 8 gennaio 2024 n. 453;
v. anche Cass. SS.UU. n. 5629/1996).
E' giunta a tale conclusione precisando, tra l'altro, che: “ai suddetti principi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha dato seguito, nella vigenza dell'art. 317 - bis
3 c.c., prima della sua sostituzione operata dall'art. 42, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, quando cioè regolava l'esercizio della “potestà” sui figli “naturali” riconosciuti, affermando che il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 - bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato;
di conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso,
e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.”.
In conclusione, l'esigenza sottesa alle pronunce precedenti alla riforma introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata quella di “assicurare le esigenze difensive in materia di status e diritti relativi ai minori”,
e, pur ammettendo l'applicabilità del rito camerale disegnato dagli artt. 737 e segg.
c.p.c., ha ritenuto che “non possono essere applicate quelle regole che potrebbero arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenendo conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi che sono in gioco e che richiedono una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità” (cfr. in termini più ampi la motivazione della citata Cass. 2024/453).
pagina 3 di 7 L'applicazione di tali principi non può intendersi limitato “al termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” ma deve intendersi esteso a tutti i diritti relativi a tali figli (a maggior ragione se minori), come specificato dalla motivazione della sentenza citata, compreso, come nella specie, il diritto al mantenimento degli stessi, unica statuizione impugnata. Non può, peraltro, all'evidenza configurarsi un regime diverso di impugnazione a seconda del capo del decreto che si occupa dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio verso cui è diretta l'impugnazione.
Se ne trae che il termine per impugnare “non può, quindi, che essere quello ordinario, anche nel regime processuale disegnato dall'art 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della legge 219/2012”, vale a dire, il termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (v. sempre Cass. citata), con la duplice conseguenza che la forma dell'atto di impugnazione è il ricorso in appello e il procedimento, pur svolto correttamente in camera di consiglio, deve essere definito con sentenza.
E allora l'appello è tempestivo perché il provvedimento impugnato è stato
4 depositato il 13.8.2024, non è stato notificato, e il ricorso in appello è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello il 26.2.2025, ovvero entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto del beneficio della sospensione dei termini feriali.
Tanto precisato, l'eccezione dell'appellata di difetto di specificità dell'appello, secondo la quale l'appellante avrebbe omesso di contestare il presupposto logico su cui si fonda la determinazione di detto assegno, ovvero il capo del decreto in cui il primo
Giudice ha disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, e in base al quale è stato calibrato il quantum dell'assegno di mantenimento, non può essere accolta. Non ha pregio, infatti, l'argomento per cui avendo chiesto l'appellante in primo grado l'affidamento condiviso dei figli con collocamento paritetico degli stessi e indicato la misura dell'assegno di contributo al mantenimento della prole parametrandolo a detto presupposto, in questo giudizio di secondo grado non potrebbe chiedere una diversa quantificazione dell'assegno senza contestare il collocamento prevalente dei figli presso la madre. Infatti, la censura è stata collegata sia in prima istanza che in sede di impugnazione essenzialmente alle capacità reddituali di ciascuno dei genitori e, quindi, alla errata individuazione della proporzione del concorso di pagina 4 di 7 ciascuno al mantenimento della prole, rispetto al quale il collocamento è solo uno degli aspetti di cui tenere conto (tant'è che è la stessa appellata che ammette che l'assegno “è determinato anche in funzione del collocamento” e non solo), ma non preclusivo, sotto il piano logico, della contestazione della decisione.
Nel merito l'appello è infondato.
Va considerato che l'appellante, nonostante abbia dedotto di percepire uno stipendio da lavoro dipendente di circa € 1.600,00 mensili, ha una ottima posizione reddituale continuando ancora oggi a percepire (nonostante la dedotta diminuzione dei propri redditi nel 2024) € 47.226,00 lordi, pari all'imponibile di € 34.611,00, ai quali si aggiunge, in base alle indagini effettuate in primo grado dalla Compagnia della
Guardia di Finanza di Foligno (di cui dà atto il primo Giudice), la contitolarità in ragione di 1/3 di diversi beni immobili (nonché dell'immobile in precedenza adibito a dimora della famiglia di fatto e assegnato alla resistente), che se sono coperti interamente da boschi (come da lui dedotto) possono dare redditi anche dal solo taglio periodico della legna, e soprattutto le partecipazioni societarie nella farmacia Betti s.n.c.
5 del dott. Luca Betti & C. a conduzione famigliare, nella Compagnia Italia Noleggi s.r.l., entrambe titolari di ingenti risorse finanziarie ripartite in saldi di conto corrente, titoli, polizze vita e gestioni collettive di risparmio, nonché nella avente Controparte_2 capitale sociale di € 51.480,00. Risulta avere anche la disponibilità effettiva di un'auto di lusso Ferrari, avendo scarsa rilevanza ai nostri fini la sua recente vendita al padre per un prezzo tutto sommato abbastanza modesto, perché la sola disponibilità della stessa
(non contestata) denota oggettivamente che può permettersi (aiutato anche dal gruppo famigliare di origine) un alto tenore di vita.
E' evidente inoltre che la partecipazione da parte di ad assetti societari così Pt_1 strutturati, in cui rivestono un ruolo centrale i componenti della sua famiglia di origine, non può esse apprezzata soltanto utilizzando come parametro l'entità degli utili ripartiti ma deve essere valutata in termini di incremento del patrimonio di cui egli può disporre.
E se così è, le entrate derivanti alla resistente dalla propria attività di estetista, come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta del 2020 e del
2021 (uniche prodotte) ma soprattutto dalla relazione della Guardia di Finanza
pagina 5 di 7 (menzionata dal primo Giudice e non contestata), non sono seriamente nemmeno paragonabili a quelli del ricorrente in termini di potenzialità reddituale.
E la valutazione non può cambiare se si mettono in conto sia le donazioni pervenute a dai suoi famigliari nel corso degli anni 2022 e 2023 (€ 3.900,00 CP_1 complessivi) sia l'acquisto nel 2025 dell'immobile in cui continua ad esercitare l'attività di estetista per il prezzo di € 107.000,00, perché è convincente, in quanto ragionevole, la deduzione dell'appellata che prima versava un canone per il godimento mentre adesso ha preferito pagare le rate del mutuo che le consentirà la momento dell'estinzione di essere proprietaria dell'immobile utilizzato per l'esercizio della professione. E non è esatto neanche che non è mutata la situazione di fatto rispetto al provvedimento del
2022 perché il figlio maggiorenne della coppia adesso è agli ultimi anni universitari e vive gran parte della settimana fuori sede, mentre il minore, quindicenne, convivente prevalentemente con la madre, è nel pieno dell'adolescenza con evidente considerevole incremento delle esigenze economiche connesse alla frequenza scolastica, nonché alle attività ricreative, sportive e relazionali in genere.
6 Va, infine, rimarcato che se è vero ciò che si legge nel decreto del Tribunale di
Spoleto del 2022, ribadito dalla reclamata nella propria memoria in questa sede, senza che siano sorte contestazioni, ovvero che versava a durante il periodo Pt_1 CP_1 della convivenza more uxorio, e cioè fino al 2022, su una carta prepagata, la somma mensile di € 1.500,00 per la spesa, non si vede per quale ragione, ora che le esigenze dei minori sono oggettivamente aumentate e vivono (anche di fatto) prevalentemente a casa della madre (presso la quale il minore è collocato), che deve provvedere in via immediata alle loro molteplici esigenze quotidiane e al loro accudimento (pranzi, pulizia dell'abbigliamento, ecc.), debba prevedersi un obbligo di contribuzione di entità inferiore.
Non depone in tal senso nemmeno l'avvenuta assegnazione a della casa CP_1 coniugale ove vive col figlio minore e con quello maggiorenne quando costui torna nel fine settimana dalla sede universitaria perché tale godimento non è un vantaggio nuovo in quanto sussisteva anche durante la convivenza more uxorio.
Ne consegue che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole disposto dal Giudice di prima istanza è più che giustificato secondo le primarie pagina 6 di 7 esigenze di entrambi i figli, che vivono un momento particolarmente importante della loro crescita per creare le condizioni del loro futuro inserimento lavorativo.
In ragione della soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo tenendo conto che non
è stata svolta attività istruttoria e non sono state depositate memorie conclusionali.
P.T.M. la Corte, uditi i procuratori delle parti, sentito il P.m., ogni altra questione disattesa e assorbita, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso il decreto del Tribunale di Spoleto in Parte_1 data 31.7.2024, depositato il 13.8.2024; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 2.750,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso il giorno 13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
7
dott. Claudio Baglioni dott. Giorgio Barbuto
pagina 7 di 7