Articolo 1229 del Codice civile
Articolo 1228Articolo 1230
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19 aprile 1942
Art. 1229.

(Clausole di esonero da responsabilita').

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.

E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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