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1 marzo 2015
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13 febbraio 2019
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Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale 1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)) . (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) ---------------- AGGIORNAMENTO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------- AGGIORNAMENTO (43) Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------- AGGIORNAMENTO (52) Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------- AGGIORNAMENTO (64) Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------- AGGIORNAMENTO (80) Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------- AGGIORNAMENTO (89) Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------- AGGIORNAMENTO (101) Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ---------------- AGGIORNAMENTO (114) Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------- AGGIORNAMENTO (124) Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. -------------- AGGIORNAMENTO (145) Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)) . (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) ---------------- AGGIORNAMENTO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------- AGGIORNAMENTO (43) Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------- AGGIORNAMENTO (52) Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------- AGGIORNAMENTO (64) Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------- AGGIORNAMENTO (80) Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------- AGGIORNAMENTO (89) Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------- AGGIORNAMENTO (101) Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ---------------- AGGIORNAMENTO (114) Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------- AGGIORNAMENTO (124) Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. -------------- AGGIORNAMENTO (145) Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Commentari • 120
- 1. Ritardata costituzione delle parti (popup)https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Art. 171 c.p.c. Ritardata costituzione delle parti. 1.Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma. 2.Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. [1] [2] [3] [4] 3.La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis, salva la disposizione dell'art. 291. [3] [4] [5] [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2024, n. 734Provvedimento: […] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. pagina 2 di 4 Parte ricorrente agisce per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall [...] sulla base del verbale di accertamento della violazione dell'articolo 166 commi 15 e 17 del Controparte_1 Codice della Strada. Ebbene in via generale va osservato che come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 7829/2015 “in caso di opposizione alla cartella esattoriale, il destinatario della notifica può soltanto dedurre fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, salvo il caso della mancataLeggi di più...
- art. 28 legge n. 689/1981·
- art. 201 Codice della Strada·
- art. 209 Codice della Strada·
- mancata notifica verbale accertamento·
- opposizione a cartella esattoriale·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- spese processuali·
- responsabilità solidale trasgressore·
- sospensione efficacia esecutiva