CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 640/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640/2019 R.G., vertente
TRA
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Greco, CF , ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202; indirizzi dichiarati per comunicazioni e notifiche: fax 096543629, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, CF
P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in via del Plebiscito n. 15, CF;
P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(già Controparte_3
), CF , rappresentato Controparte_4 P.IVA_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF P.IVA_4
presso i cui uffici, in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
indirizzi dichiarati comunicazioni e notifiche: fax 0965-811224, pec.
Email_2
APPELLATO COSTITUITO
Oggetto: appello avverso ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., emessa dal
Tribunale di Palmi, Sezione civile, in data 23.06.2019 e pubblicata in data 25.06.2019, nel procedimento n. 846/2017 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Palmi, chiedeva di Parte_1
ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate nella cartella esattoriale n. 094 2011 0008134713 000 di € 117.693,01, nonché di dichiarare l'insussistenza del diritto di e del Controparte_5 [...]
di procedere alla riscossione coattiva delle stesse Controparte_2
somme, essendosi il credito prescritto e di ordinare il discarico del relativo ruolo;
chiedeva altresì di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore.
A sostegno della domanda, adduceva di avere ricevuto, tra la fine del 2016 e l'inizio del
2017, l'intimazione di pagamento nr. 09420169008824834000, mediante la quale l' le richiedeva, tra le altre, il pagamento della cartella Controparte_1 nr. 09420110008134713000, la somma di euro di € 117.693,01, dovuta al
[...]
a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per Controparte_2
violazioni della normativa in materia di tutela del lavoro, elevate dall'Ispettorato
Provinciale del lavoro di Reggio Calabria nel corso dell'anno 2009.
Deduceva che il diritto a riscuotere dette somme si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e ne eccepiva l'intervenuta prescrizione sostenendo di non aver ricevuto alcun valido atto interruttivo dalla data di elevazione dell'infrazione.
pag. 2/8 Con decreto del 12.6.2017, il Giudice designato fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 19.1.2018.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2017, l' Controparte_3
si costituiva in giudizio, evidenziando che le somme portate
[...]
dalla cartella nr. 09420110008134 713000 erano state già richieste con ordinanza ingiunzione n. 296/2010, regolarmente notificata a in data 26.6.2010 Parte_1
ed iscritte a ruolo reso esecutivo in data 3.1.2011.
Pertanto, chiedeva fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio, in quanto, ove mai fosse stata riconosciuta la fondatezza della domanda attorea, l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere ascritta al comportamento del solo concessionario per la riscossione.
Con comparsa depositata telematicamente il 18.01.2018, si costituiva in giudizio anche l la quale contestava le domande avversarie Controparte_1
sostenendo che la dedotta prescrizione non era maturata, in quanto, in data 27.9.2012, era stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento nr. 09420129016412480, di cui depositava avviso di ricevimento, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_2
all'udienza del 19.1.2018;
Con l'ordinanza appellata, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando, così decideva:
1) rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) nulla sulle spese nei confronti del contumace. CP_2
proponeva appello chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e Parte_1
segnatamente:
- ritenere e dichiarare che , e CP_6 Controparte_2
non hanno diritto a procedere Controparte_3
alla riscossione coattiva delle somme contenute nella cartella esattoriale n. 094 2011
0008134713 000 di 117.693,01 euro perché il credito si è prescritto in conseguenza della decorrenza termini di legge ordinando il discarico del ruolo;
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. pag. 3/8 Con comparsa di costituzione risposta depositata il 12.12.2019, l'
[...]
si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo di Controparte_3 ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ovvero infondato e, pertanto, rigettalo, con vittoria di spese.
Gli altri appellati, sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci nel presente grado di giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere integralmente rigettato, per i motivi di seguito illustrati.
2) Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 bis c.p.c., il cui terzo comma prevede che il convenuto debba costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza ed il cui quarto comma prevede che il convenuto debba allegare alla propria comparsa i documenti che offre in comunicazione. Ad avviso dell'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere utilizzabile la documentazione prodotta da Controparte_1
, nonostante quest'ultima si fosse costituita oltre la scadenza del termine
[...] di dieci giorni prima dell'udienza.
La difesa erariale ha controdedotto sostenendo le statuizioni di primo grado e rilevando che la decadenza, in quanto sanzione processuale, non può essere applicata fuori dei casi per i quali è tassativamente prevista
La sentenza appellata, sul punto, ha evidenziato che nel procedimento ex art. 702 bis
c.p.c. non vi sono preclusioni probatorie connesse con la costituzione in prima udienza, se non quelle di cui al 5° comma dello stesso articolo, sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 167 c.p.c. per il giudizio ordinario, ragion per cui la documentazione versata in atti da il 18.1.2018 è ammissibile e può essere CP_6
utilizzata al fine del decidere.
Tale lettura è condivisa anche da questa Corte, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell'art. 702 bis c.p.c., i commi 1 e 4, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna pag. 4/8 decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis sancisce una preclusione probatoria. Pertanto «Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.» (Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio
2021, n. 46).
3) Con un secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione, falsa e/o omessa applicazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e 2943 c.c. Segnatamente, ha lamentato l'inidoneità della documentazione prodotta dall Controparte_1
a provare la notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi,
[...]
l'interruzione del termine di prescrizione e dedotto che il principio secondo cui “il solo avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale la cartella esattoriale è stata notificata costituisce prova sufficiente dell'intervenuta notifica” sarebbe vanamente invocato nel caso di specie in quanto la ricevuta non contiene alcun elemento di collegamento con la cartella che si sostiene essere stata intimata.
L' , con la comparsa di costituzione in appello, sul Controparte_3
punto, ha obiettato che la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata, sulla base dell'orientamento interpretativo ivi espressamente richiamato. Ha poi rilevato che l'appellante non ha dedotto né fornito elementi da cui ritenere che la busta ricevuta non contenesse l'intimazione di pagamento e che tale passaggio motivazionale non è stato espressamente contestato neppure in appello.
Anche sotto questo profilo, la sentenza di primo grado non merita censura. Invero, nella relativa motivazione, alla quale si rimanda, si è dato ampio conto, anche mediante testuali richiami giurisprudenziali, dell'idoneità del solo avviso di ricevimento a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Secondo la pag. 5/8 giurisprudenza di legittimità, infatti, «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del
28/12/2018, Rv. 652126 – 01).
Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione). (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17841 del 21/06/2023, Rv. 668472 - 01).
A fronte di ciò, sarebbe sufficiente osservare che la ricorrente si è limitata a dedurre l'insufficienza dell'avviso di ricevimento allegato da controparte a comprovare l'avvenuta notifica dell'atto interruttivo, senza tuttavia fornire elementi da cui ritenere che la busta ricevuta non contenesse l'intimazione di cui trattasi o comunque di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Sul punto, la sentenza di primo grado ha espressamente ribadito che la ricorrente non ha mai contestato che la busta ricevuto il 27.9.2012 contenesse l'intimazione di cui trattasi né, come giustamente rilevato dall'appellato, tale passaggio motivazionale è stato oggetto di appello. Per contro, merita di essere evidenziato che l'
[...]
, sin dalla comparsa costituzione e risposta nel giudizio di primo Controparte_1
grado ha affermato di aver notificato alla ricorrente, in data 27.09.2012, tra le altre, pag. 6/8 l'intimazione di pagamento n. 094 2012 90164124 90 000, ingiungendo il pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale n. 094 2011 00081347 13 000, e prodotto documentazione a supporto, tra cui un estratto dalle banche dati della stessa datato 12/01/18 10:17:30, dal quale risulta l'avvenuta notificazione della CP_1 cartella all'interessata in data 27.9.2012 e il correlato avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e la cui firma, peraltro, non è stata disconosciuta.
Parimenti priva di pregio, infine, è anche l'asserzione dell'appellante secondo cui tale avviso di ricevimento non conterrebbe gli estremi dei documenti notificati, i cui codici, invece, sono chiaramente indicati nella parte superiore dell'atto.
Pertanto, condividendo le conclusioni della sentenza di primo grado, deve ritenersi provata la rituale e tempestiva notifica dell'atto interruttivo della prescrizione opposta da parte ricorrente, mentre risultano manifestamente infondate le doglianze dell'appellante.
4) Con ultimo motivo l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese di primo grado. Anche su questo punto, e in mancanza di censure avversarie, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5) Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., invece, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato sull'importo della cartella, pari a € 117.693,01 (compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000) e dei parametri minimi (in ragione del limitato grado di complessità della causa e delle questioni dedotte in appello) come segue: fase di studio della controversia € 1.489,00, fase introduttiva del giudizio € 956,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 2.163,00, fase decisionale, € 2.552,00, e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore dell'appellato costituito Controparte_3
.
[...]
Per completezza, deve darsi atto che non sfugge a questa Corte che l'
[...]
, dopo essersi costituito in appello con Controparte_3
comparsa depositata il 12.12.2019, non ha svolto ulteriori difese, tuttavia, la liquidazione deve tenere conto di tutte le attività indicate dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, come può argomentarsi anche da Cass. civ., Sez. II, 31/10/2023, (ud. pag. 7/8 12/05/2023, dep. 31/10/2023) n. 30219, che ha respinto il motivo di ricorso fondato sulla violazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla liquidazione dei compensi in un giudizio di appello in cui l'attività defensionale si era limitata alla redazione della memoria di costituzione, per cui, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere liquidata la sola fase introduttiva.
Nulla riguardo alle altre parti rimaste contumaci nel presente grado.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 23.06.2019 e pubblicata il 25.06.2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e conferma l'ordinanza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio, in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore dell'appellato costituito Controparte_3
;
[...]
3. Nulla sulle spese riguardo alle altre parti, rimaste contumaci nel presente grado.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 2.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 640/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640/2019 R.G., vertente
TRA
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Greco, CF , ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202; indirizzi dichiarati per comunicazioni e notifiche: fax 096543629, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, CF
P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in via del Plebiscito n. 15, CF;
P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(già Controparte_3
), CF , rappresentato Controparte_4 P.IVA_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF P.IVA_4
presso i cui uffici, in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
indirizzi dichiarati comunicazioni e notifiche: fax 0965-811224, pec.
Email_2
APPELLATO COSTITUITO
Oggetto: appello avverso ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., emessa dal
Tribunale di Palmi, Sezione civile, in data 23.06.2019 e pubblicata in data 25.06.2019, nel procedimento n. 846/2017 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Palmi, chiedeva di Parte_1
ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate nella cartella esattoriale n. 094 2011 0008134713 000 di € 117.693,01, nonché di dichiarare l'insussistenza del diritto di e del Controparte_5 [...]
di procedere alla riscossione coattiva delle stesse Controparte_2
somme, essendosi il credito prescritto e di ordinare il discarico del relativo ruolo;
chiedeva altresì di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore.
A sostegno della domanda, adduceva di avere ricevuto, tra la fine del 2016 e l'inizio del
2017, l'intimazione di pagamento nr. 09420169008824834000, mediante la quale l' le richiedeva, tra le altre, il pagamento della cartella Controparte_1 nr. 09420110008134713000, la somma di euro di € 117.693,01, dovuta al
[...]
a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per Controparte_2
violazioni della normativa in materia di tutela del lavoro, elevate dall'Ispettorato
Provinciale del lavoro di Reggio Calabria nel corso dell'anno 2009.
Deduceva che il diritto a riscuotere dette somme si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e ne eccepiva l'intervenuta prescrizione sostenendo di non aver ricevuto alcun valido atto interruttivo dalla data di elevazione dell'infrazione.
pag. 2/8 Con decreto del 12.6.2017, il Giudice designato fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 19.1.2018.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2017, l' Controparte_3
si costituiva in giudizio, evidenziando che le somme portate
[...]
dalla cartella nr. 09420110008134 713000 erano state già richieste con ordinanza ingiunzione n. 296/2010, regolarmente notificata a in data 26.6.2010 Parte_1
ed iscritte a ruolo reso esecutivo in data 3.1.2011.
Pertanto, chiedeva fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio, in quanto, ove mai fosse stata riconosciuta la fondatezza della domanda attorea, l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere ascritta al comportamento del solo concessionario per la riscossione.
Con comparsa depositata telematicamente il 18.01.2018, si costituiva in giudizio anche l la quale contestava le domande avversarie Controparte_1
sostenendo che la dedotta prescrizione non era maturata, in quanto, in data 27.9.2012, era stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento nr. 09420129016412480, di cui depositava avviso di ricevimento, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_2
all'udienza del 19.1.2018;
Con l'ordinanza appellata, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando, così decideva:
1) rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) nulla sulle spese nei confronti del contumace. CP_2
proponeva appello chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e Parte_1
segnatamente:
- ritenere e dichiarare che , e CP_6 Controparte_2
non hanno diritto a procedere Controparte_3
alla riscossione coattiva delle somme contenute nella cartella esattoriale n. 094 2011
0008134713 000 di 117.693,01 euro perché il credito si è prescritto in conseguenza della decorrenza termini di legge ordinando il discarico del ruolo;
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. pag. 3/8 Con comparsa di costituzione risposta depositata il 12.12.2019, l'
[...]
si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo di Controparte_3 ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ovvero infondato e, pertanto, rigettalo, con vittoria di spese.
Gli altri appellati, sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci nel presente grado di giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere integralmente rigettato, per i motivi di seguito illustrati.
2) Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 bis c.p.c., il cui terzo comma prevede che il convenuto debba costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza ed il cui quarto comma prevede che il convenuto debba allegare alla propria comparsa i documenti che offre in comunicazione. Ad avviso dell'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere utilizzabile la documentazione prodotta da Controparte_1
, nonostante quest'ultima si fosse costituita oltre la scadenza del termine
[...] di dieci giorni prima dell'udienza.
La difesa erariale ha controdedotto sostenendo le statuizioni di primo grado e rilevando che la decadenza, in quanto sanzione processuale, non può essere applicata fuori dei casi per i quali è tassativamente prevista
La sentenza appellata, sul punto, ha evidenziato che nel procedimento ex art. 702 bis
c.p.c. non vi sono preclusioni probatorie connesse con la costituzione in prima udienza, se non quelle di cui al 5° comma dello stesso articolo, sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 167 c.p.c. per il giudizio ordinario, ragion per cui la documentazione versata in atti da il 18.1.2018 è ammissibile e può essere CP_6
utilizzata al fine del decidere.
Tale lettura è condivisa anche da questa Corte, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell'art. 702 bis c.p.c., i commi 1 e 4, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna pag. 4/8 decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis sancisce una preclusione probatoria. Pertanto «Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.» (Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio
2021, n. 46).
3) Con un secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione, falsa e/o omessa applicazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e 2943 c.c. Segnatamente, ha lamentato l'inidoneità della documentazione prodotta dall Controparte_1
a provare la notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi,
[...]
l'interruzione del termine di prescrizione e dedotto che il principio secondo cui “il solo avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale la cartella esattoriale è stata notificata costituisce prova sufficiente dell'intervenuta notifica” sarebbe vanamente invocato nel caso di specie in quanto la ricevuta non contiene alcun elemento di collegamento con la cartella che si sostiene essere stata intimata.
L' , con la comparsa di costituzione in appello, sul Controparte_3
punto, ha obiettato che la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata, sulla base dell'orientamento interpretativo ivi espressamente richiamato. Ha poi rilevato che l'appellante non ha dedotto né fornito elementi da cui ritenere che la busta ricevuta non contenesse l'intimazione di pagamento e che tale passaggio motivazionale non è stato espressamente contestato neppure in appello.
Anche sotto questo profilo, la sentenza di primo grado non merita censura. Invero, nella relativa motivazione, alla quale si rimanda, si è dato ampio conto, anche mediante testuali richiami giurisprudenziali, dell'idoneità del solo avviso di ricevimento a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Secondo la pag. 5/8 giurisprudenza di legittimità, infatti, «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del
28/12/2018, Rv. 652126 – 01).
Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione). (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17841 del 21/06/2023, Rv. 668472 - 01).
A fronte di ciò, sarebbe sufficiente osservare che la ricorrente si è limitata a dedurre l'insufficienza dell'avviso di ricevimento allegato da controparte a comprovare l'avvenuta notifica dell'atto interruttivo, senza tuttavia fornire elementi da cui ritenere che la busta ricevuta non contenesse l'intimazione di cui trattasi o comunque di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Sul punto, la sentenza di primo grado ha espressamente ribadito che la ricorrente non ha mai contestato che la busta ricevuto il 27.9.2012 contenesse l'intimazione di cui trattasi né, come giustamente rilevato dall'appellato, tale passaggio motivazionale è stato oggetto di appello. Per contro, merita di essere evidenziato che l'
[...]
, sin dalla comparsa costituzione e risposta nel giudizio di primo Controparte_1
grado ha affermato di aver notificato alla ricorrente, in data 27.09.2012, tra le altre, pag. 6/8 l'intimazione di pagamento n. 094 2012 90164124 90 000, ingiungendo il pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale n. 094 2011 00081347 13 000, e prodotto documentazione a supporto, tra cui un estratto dalle banche dati della stessa datato 12/01/18 10:17:30, dal quale risulta l'avvenuta notificazione della CP_1 cartella all'interessata in data 27.9.2012 e il correlato avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e la cui firma, peraltro, non è stata disconosciuta.
Parimenti priva di pregio, infine, è anche l'asserzione dell'appellante secondo cui tale avviso di ricevimento non conterrebbe gli estremi dei documenti notificati, i cui codici, invece, sono chiaramente indicati nella parte superiore dell'atto.
Pertanto, condividendo le conclusioni della sentenza di primo grado, deve ritenersi provata la rituale e tempestiva notifica dell'atto interruttivo della prescrizione opposta da parte ricorrente, mentre risultano manifestamente infondate le doglianze dell'appellante.
4) Con ultimo motivo l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese di primo grado. Anche su questo punto, e in mancanza di censure avversarie, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5) Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., invece, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato sull'importo della cartella, pari a € 117.693,01 (compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000) e dei parametri minimi (in ragione del limitato grado di complessità della causa e delle questioni dedotte in appello) come segue: fase di studio della controversia € 1.489,00, fase introduttiva del giudizio € 956,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 2.163,00, fase decisionale, € 2.552,00, e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore dell'appellato costituito Controparte_3
.
[...]
Per completezza, deve darsi atto che non sfugge a questa Corte che l'
[...]
, dopo essersi costituito in appello con Controparte_3
comparsa depositata il 12.12.2019, non ha svolto ulteriori difese, tuttavia, la liquidazione deve tenere conto di tutte le attività indicate dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, come può argomentarsi anche da Cass. civ., Sez. II, 31/10/2023, (ud. pag. 7/8 12/05/2023, dep. 31/10/2023) n. 30219, che ha respinto il motivo di ricorso fondato sulla violazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla liquidazione dei compensi in un giudizio di appello in cui l'attività defensionale si era limitata alla redazione della memoria di costituzione, per cui, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere liquidata la sola fase introduttiva.
Nulla riguardo alle altre parti rimaste contumaci nel presente grado.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 23.06.2019 e pubblicata il 25.06.2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e conferma l'ordinanza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio, in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore dell'appellato costituito Controparte_3
;
[...]
3. Nulla sulle spese riguardo alle altre parti, rimaste contumaci nel presente grado.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 2.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 8/8