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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.N. ) con sede in Parte_1 C.F._1
Lugano (CH), Piazza Cioccaro 12 - 6900, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.TOMAYER e dall'avv.
Domenico M. ATTERITANO, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Montenapoleone 8;
attrice opponente;
nei confronti di
(P.IVA ), con sede legale in Londra (UK) a 20-22 CP_1 P.IVA_1
Wenlock Road, N1 7GU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv, Antonio LIONE del Foro di Messina, presso il cui studio in Messina, V.le San Martino is. 162, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 16 Oggetto: prestazione d'opera intellettuale – contratto di consulenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattese le difese avversarie, previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa, accoglie le domande opponente e, per l'effetto:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare il difetto della giurisdizione italiana in favore di quella
SVIZZERA, essendo inderogabile per volontà delle parti alla luce della
Convenzione e, più in generale, normativa internazionale da applicarsi alla fattispecie;
- accertare e dichiarare che la legge applicabile, seppur avanti il compente
Tribunale di LUGANO, luogo ove il contratto è stato sottoscritto tra le parti, è la legge italiana.
Solo per completezza ed al fine di precisare che le restanti domande NON si intendano rinunciate, si insiste per l'accoglimento anche delle seguenti conclusioni
- previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023 e liquidate le spese di giudizio, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità e/ nullità del ricorso
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Contro
- accertare e dichiarare la riqualificazione del contratto stipulato tra e CP_1
quale contratto bancario;
- accertare e dichiarare che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria;
- sospendere il presente procedimento, concedendo il termine ritenuto di giustizia pagina 2 di 16 per l'avvio della mediazione obbligatoria, assumendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento in merito.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 164 comma 1 c.p.c. in rel. all'art. 163 n. 2) sia della procura alle liti, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare la domanda di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda promossa in via monitoria da Contro nei confronti di per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi CP_1
integralmente richiamati e ritrascritti;
- accertare e dichiarare illegittimo e/o illegittimo e/o nullo e/o ingiusto il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n. 19922/2022 del 13/12/2022
RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023,
pagina 3 di 16 per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00; - rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette CP_1
che in eventuale via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA RICONVENZIONALE
A) - accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della domanda di risoluzione Contro di parte opponente del contratto stipulato tra e per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 220.500,00, oltre interessi moratori dal CP_3 pagamento all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare tutte le domande formulate da sia dirette che in eventuale via CP_1
riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
pagina 4 di 16 B) - accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti, da ultimo anche la notifica del citato in narrative atto di precetto;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio Lione del Foro di Messina, PEC:
al pagamento in favore di dell'importo di € Email_1 CP_3
800.000,00 (euroottocentomila/00), somme calcolata sulla scorta dell'ammontare del danno patrimoniale, contrattuale e extracontrattuale, pari al danno subito (€
220.000,00 corrisposti a IS + € 600.000,00 quale perdita di provvigioni sul cliente finale cinese), somma da liquidarsi con importo anche maggiore o minore che risulterà in giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed esborsi ex DM 147/2022, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
per : CP_1
● IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell'On.le Tribunale adito per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
19922/2022 (R.G. n. 41110/2022);
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 28/2010 per pagina 5 di 16 configurare la mediazione civile come condizione di procedibilità.
● NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi sopraesposti e, conseguentemente, rigettare tutte le domande dell'odierna parte opponente, anche quelle proposte in via riconvenzionale, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19922/2022 (R.G. n. 41110/2022) o, comunque, accertare il diritto di credito della e, per l'effetto, condannare la CP_1
società odierna opponente, nella persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della somma pari ad USD 1.892.407,00 corrispondenti ad €
1.855.482,89, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio, e con espressa riserva di chiedere l'ammissione della prova testimoniale in relazione ai fatti esposti in narrativa, preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando sin d'ora, come teste, la
Dott.ssa nata a [...] in data [...] e residente Testimone_1
in Milano, via Ippodromo n. 105. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
pagina 6 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società di diritto inglese proponeva innanzi al Tribunale di CP_1
Milano ricorso monitorio nei confronti della società di diritto svizzero
[...]
allegando di aver sottoscritto in data 22.06.2022 con Parte_1 quest'ultima un contratto di advisory, con cui le era stato conferito l'incarico di assisterla nell'obiettivo di ottenere una Standby Letter of Credit dell'importo di
USD 65.000.000,00, con previsione di un compenso per la ricorrente di USD
2.112.500,00. Deducendo di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, riuscendo a far emettere la garanzia richiesta, allegava che la debitrice, al netto di alcuni acconti, non aveva corrisposto il saldo del compenso pattuito, restando debitrice dell'importo di USD 1.892.407,00, corrispondenti ad
Euro 1.855.482,89, a tasso di cambio al momento della scadenza del pagamento dovuto.
In accoglimento della domanda della ricorrente veniva emesso dal Tribunale di
Milano in data 13.12.2022 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n.
19922/2022 per l'importo di Euro Euro 1.855.482,89, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Parte_1
che sulla scorta della l.218/95, e dei criteri ivi indicati, eccepiva
[...]
il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la stessa dovesse radicarsi innanzi al giudice del Lussemburgo, ove l'opponente aveva la propria sede. Eccepiva altresì la nullità della procura alle liti avversaria e del decreto ingiuntivo. Nel merito, riepilogando i termini in fatto della vicenda, deduceva gli errori della ia nell'individuazione soggettiva per l'emissione della CP_1
garanzia, che nella procedura seguita per la sua trasmissione, che avevano comportato il rifiuto della garanzia da parte della banca di appoggio del cliente cinese dell'opponente. Contestava altresi che successivamente l'opposta e la banca cinese CG dalla stessa individuata, avessero assunto CP_1 contatti diretti con il cliente dell'opponente, beneficiario della garanzia. Deducendo
pagina 7 di 16 il grave inadempimento dell'opposta, invocava la risoluzione del contratto inter partes, la restituzione degli importi versati a tale titolo, e la condanna per responsabilità aggravata della convenuta. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertato e dichiarato il difetto della giurisdizione Italiana (in favore di quella
Lussemburghese), per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
in principalità
- previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023 e liquidate le spese di giudizio, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
in subordine
- Sospendere ex art. 295 c.p.c. e norme connesse il presente giudizio, in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, all'esito del ricorso per Regolamento Preventivo di Giurisdizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Contro
- accertare e dichiarare la riqualificazione del contratto stipulato tra e CP_1
quale contratto bancario;
- accertare e dichiarare che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria;
- sospendere il presente procedimento, concedendo il termine ritenuto di giustizia per l'avvio della mediazione obbligatoria, assumendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento in merito.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
pagina 8 di 16 - accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 164 comma 1 c.p.c. in rel. all'art.
163 n. 2) sia della procura alle liti, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare la domanda di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda promossa in via monitoria da Contro nei confronti di per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi CP_1
integralmente richiamati e ritrascritti;
- accertare e dichiarare illegittimo e/o illegittimo e/o nullo e/o ingiusto il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n. 19922/2022 del 13/12/2022
RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
pagina 9 di 16 - dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA RICONVENZIONALE
A) - accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della domanda di risoluzione Contro di parte opponente del contratto stipulato tra e per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 220.500,00, oltre interessi moratori dal CP_3 pagamento all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare tutte le domande formulate da sia dirette che in eventuale via CP_1
riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
B) - accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
pagina 10 di 16 Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 800.000,00 (euroottocentomila/00), somme CP_3 calcolata sulla scorta dell'ammontare del danno patrimoniale, contrattuale e extracontrattuale, pari al danno subito (€ 220.000,00 corrisposti a IS + €
600.000,00 quale perdita di provvigioni sul cliente finale cinese), somma da liquidarsi con importo anche maggiore o minore che risulterà in giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed esborsi ex DM 147/2022, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta contestava CP_1 in primo luogo l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione ex adverso sollevata, precisando che in sede negoziale era stata effettuata la scelta del diritto italiano come legge applicabile e della giurisdizione italiana, con indicazione della competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Richiamava al riguardo sia la
Convenzione dell'Aja del 30.06.2005 sugli accordi di scelta di legge. cui il Regno
Unito, dopo l'uscita dall'Unione Europea, aveva aderito a partire dal 01.01.2021, e di cui erano contraenti sia l'Unione Europea che la Svizzera, sia la l. 218/95, argomentando cumulativamente sia in ordine al profilo della giurisdizione che a quello della legge applicabile. Contestava inoltre anche la fondatezza dell'eccezione preliminare avversaria di nullità della procura alle liti. Nel merito confermava la piena validità del contratto inter partes e la sua regolare esecuzione, richiamando il proprio ruolo di mera consulenza nell'operazione di acquisizione della garanzia. Confutando altresì integralmente i presupposti fondanti le domande riconvenzionali avversarie, di cui evidenziava anche un parziale effetto di duplicazione, la convenuta opposta concludeva nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell'On.le Tribunale adito per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e
pagina 11 di 16 trascritti;
- accertare e dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
19922/2022 (R.G. n. 41110/2022);
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 28/2010 per configurare la mediazione civile come condizione di procedibilità.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi sopraesposti e, conseguentemente, rigettare tutte le domande dell'odierna parte opponente, anche quelle proposte in via riconvenzionale, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19922/2022 (R.G. n. 41110/2022) o, comunque, accertare il diritto di credito della e, per l'effetto, condannare la società CP_1
odierna opponente, nella persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della somma pari ad USD 1.892.407,00 corrispondenti ad €
1.855.482,89, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002….Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione e del procedimento
Monitorio”.
Nel corso del giudizio venivano assegnati su richiesta delle parti alcuni rinvii in pendenza di trattative, ed in seguito, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la delibazione dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente.
Premesso l'ovvio rilievo che il profilo della giurisdizione del giudice adito e quello della legge applicabile alla controversia attengono a piani logicamente e giuridicamente distinti e separati, e come tali non certo sovrapponibili o suscettibili di assorbimento l'uno nell'altro, si osserva che nel presente giudizio, al fine di delibare entrambi i profili di natura pregiudiziale ed oggetto di rilievo d'ufficio, è necessario prendere le mosse dalle norme di conflitto dettate dall'ordinamento italiano: trattasi infatti di azione contrattuale proposta innanzi al giudice italiano da una società di diritto inglese nei confronti di una società di diritto svizzero, sulla pagina 12 di 16 base di un contratto che non risulta né sottoscritto né eseguito in Italia.
I) Per quanto attiene al profilo della giurisdizione, la l. 218/95 art.3 dispone che sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia, o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, rinviando altresi a quanto previsto sul punto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
(n.d.r. ora sostituita dal Reg. (UE) 1215/12.
All'art. 4 l. cit. è altresì previsto che “quando non vi sia giurisdizione in base all'art.
3 essa nondimeno sussiste quando le parti l'abbiano non di meno convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.
Sempre sotto il profilo della proroga di giurisdizione, il richiamato Reg (UE)
1215/12, all'art. 25 prevede che: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro: o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolar¬mente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.
Nel caso in esame il contratto di consulenza stipulato dalle parti (doc. 1 fasc. monitorio) prevede all'art. 6 rubricato “Legge applicabile e foro competente” – “per tutto quanto non disposto o derogato, il presente contratto sarà regolato dalle norme della legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente il presente
pagina 13 di 16 contratto il foro convenzionale esclusivo è quello del Tribunale di Milano”.
Pur in assenza dei criteri di collegamento indicati dall'art. 3 l.218/95, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 4 l.cit. dal momento che i contraenti hanno comunque optato espressamente per iscritto ed in via esclusiva per la giurisdizione del giudice italiano, chiaramente inferibile dal riferimento alla competenza “interna” devoluta al
Tribunale di Milano.
Detta scelta risulta del tutto chiara ed inequivoca, frutto di una concorde volontà delle parti, maturata nell'ambito di un contratto specifico, avente ad oggetto l'assistenza per l'ottenimento di una singola – per quanto rilevante – garanzia.
Risulta peraltro del tutto inconferente il richiamo operato dall'opponente all'art. 9 l.
218/95, trattandosi a tutta evidenza di una fattispecie contenziosa, e non certo sussumibile nell'alveo della volontaria giurisdizione.
Deve pertanto concludersi per il rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente, con affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
II) Per quanto attiene al profilo della legge applicabile alla fattispecie, per i motivi già espressi, occorre rifarsi sempre alla l.218/95, che in tema di obbligazioni contrattuali all'art. 57 dispone: “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”. Per gli Stati Membri dell'Unione Europea detto rinvio dev'essere attualmente inteso al reg. (UE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, ma detto regolamento non risulta direttamente applicabile nel caso in esame, né risulta che la Svizzera abbia aderito mediante convenzione a tale regolamento.
Posto che la l. 218/95 ha operato un rinvio diretto alla Convenzione di Roma del
19.06.1980, cosi recependone i contenuti quali norme di conflitto dell'ordinamento italiano, in assenza di altre convenzioni o accordi di diritto pubblico direttamente pagina 14 di 16 applicabili, risulta comunquenecessario operarne il richiamo nella presente sede.
L'art. 3 della predetta convenzione rubricato “Liberta di scelta” stabilisce:
“1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto
o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi…”
Proprio in virtù di detta previstione, operante – come detto – come norma di conflitto dell'ordinamento italiano, deve concludersi che la previsione di libera scelta di applicazione della legge italiana al contratto per cui è causa, essendo stata espressa per iscritto ed in modo inequivoco, anche se operata da una società di diritto inglese e da una società di diritto svizzero, risulta del tutto valida ed efficace.
Deve pertanto concludersi per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano e dell'applicabilità della legge italiana alla presente controversia, con conseguente rigetto delle eccezioni pregiudiziali dell'opponente.
La causa dev'essere pertanto rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno liquidate unitamente al merito
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei Parte_1
confronti della società nel contraddittorio delle parti, così CP_1
provvede:
I – dichiara la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia;
II – dichiara l'applicabilità della legge italiana alla presente controversia;
III – rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza di pari data;
IV – spese al definitivo
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.N. ) con sede in Parte_1 C.F._1
Lugano (CH), Piazza Cioccaro 12 - 6900, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.TOMAYER e dall'avv.
Domenico M. ATTERITANO, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Montenapoleone 8;
attrice opponente;
nei confronti di
(P.IVA ), con sede legale in Londra (UK) a 20-22 CP_1 P.IVA_1
Wenlock Road, N1 7GU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv, Antonio LIONE del Foro di Messina, presso il cui studio in Messina, V.le San Martino is. 162, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 16 Oggetto: prestazione d'opera intellettuale – contratto di consulenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattese le difese avversarie, previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa, accoglie le domande opponente e, per l'effetto:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare il difetto della giurisdizione italiana in favore di quella
SVIZZERA, essendo inderogabile per volontà delle parti alla luce della
Convenzione e, più in generale, normativa internazionale da applicarsi alla fattispecie;
- accertare e dichiarare che la legge applicabile, seppur avanti il compente
Tribunale di LUGANO, luogo ove il contratto è stato sottoscritto tra le parti, è la legge italiana.
Solo per completezza ed al fine di precisare che le restanti domande NON si intendano rinunciate, si insiste per l'accoglimento anche delle seguenti conclusioni
- previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023 e liquidate le spese di giudizio, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità e/ nullità del ricorso
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Contro
- accertare e dichiarare la riqualificazione del contratto stipulato tra e CP_1
quale contratto bancario;
- accertare e dichiarare che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria;
- sospendere il presente procedimento, concedendo il termine ritenuto di giustizia pagina 2 di 16 per l'avvio della mediazione obbligatoria, assumendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento in merito.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 164 comma 1 c.p.c. in rel. all'art. 163 n. 2) sia della procura alle liti, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare la domanda di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda promossa in via monitoria da Contro nei confronti di per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi CP_1
integralmente richiamati e ritrascritti;
- accertare e dichiarare illegittimo e/o illegittimo e/o nullo e/o ingiusto il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n. 19922/2022 del 13/12/2022
RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023,
pagina 3 di 16 per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00; - rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette CP_1
che in eventuale via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA RICONVENZIONALE
A) - accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della domanda di risoluzione Contro di parte opponente del contratto stipulato tra e per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari a € 220.500,00;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 220.500,00, oltre interessi moratori dal CP_3 pagamento all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare tutte le domande formulate da sia dirette che in eventuale via CP_1
riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
pagina 4 di 16 B) - accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti, da ultimo anche la notifica del citato in narrative atto di precetto;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio Lione del Foro di Messina, PEC:
al pagamento in favore di dell'importo di € Email_1 CP_3
800.000,00 (euroottocentomila/00), somme calcolata sulla scorta dell'ammontare del danno patrimoniale, contrattuale e extracontrattuale, pari al danno subito (€
220.000,00 corrisposti a IS + € 600.000,00 quale perdita di provvigioni sul cliente finale cinese), somma da liquidarsi con importo anche maggiore o minore che risulterà in giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed esborsi ex DM 147/2022, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
per : CP_1
● IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell'On.le Tribunale adito per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- accertare e dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
19922/2022 (R.G. n. 41110/2022);
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 28/2010 per pagina 5 di 16 configurare la mediazione civile come condizione di procedibilità.
● NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi sopraesposti e, conseguentemente, rigettare tutte le domande dell'odierna parte opponente, anche quelle proposte in via riconvenzionale, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19922/2022 (R.G. n. 41110/2022) o, comunque, accertare il diritto di credito della e, per l'effetto, condannare la CP_1
società odierna opponente, nella persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della somma pari ad USD 1.892.407,00 corrispondenti ad €
1.855.482,89, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio, e con espressa riserva di chiedere l'ammissione della prova testimoniale in relazione ai fatti esposti in narrativa, preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando sin d'ora, come teste, la
Dott.ssa nata a [...] in data [...] e residente Testimone_1
in Milano, via Ippodromo n. 105. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
pagina 6 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società di diritto inglese proponeva innanzi al Tribunale di CP_1
Milano ricorso monitorio nei confronti della società di diritto svizzero
[...]
allegando di aver sottoscritto in data 22.06.2022 con Parte_1 quest'ultima un contratto di advisory, con cui le era stato conferito l'incarico di assisterla nell'obiettivo di ottenere una Standby Letter of Credit dell'importo di
USD 65.000.000,00, con previsione di un compenso per la ricorrente di USD
2.112.500,00. Deducendo di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, riuscendo a far emettere la garanzia richiesta, allegava che la debitrice, al netto di alcuni acconti, non aveva corrisposto il saldo del compenso pattuito, restando debitrice dell'importo di USD 1.892.407,00, corrispondenti ad
Euro 1.855.482,89, a tasso di cambio al momento della scadenza del pagamento dovuto.
In accoglimento della domanda della ricorrente veniva emesso dal Tribunale di
Milano in data 13.12.2022 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n.
19922/2022 per l'importo di Euro Euro 1.855.482,89, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Parte_1
che sulla scorta della l.218/95, e dei criteri ivi indicati, eccepiva
[...]
il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la stessa dovesse radicarsi innanzi al giudice del Lussemburgo, ove l'opponente aveva la propria sede. Eccepiva altresì la nullità della procura alle liti avversaria e del decreto ingiuntivo. Nel merito, riepilogando i termini in fatto della vicenda, deduceva gli errori della ia nell'individuazione soggettiva per l'emissione della CP_1
garanzia, che nella procedura seguita per la sua trasmissione, che avevano comportato il rifiuto della garanzia da parte della banca di appoggio del cliente cinese dell'opponente. Contestava altresi che successivamente l'opposta e la banca cinese CG dalla stessa individuata, avessero assunto CP_1 contatti diretti con il cliente dell'opponente, beneficiario della garanzia. Deducendo
pagina 7 di 16 il grave inadempimento dell'opposta, invocava la risoluzione del contratto inter partes, la restituzione degli importi versati a tale titolo, e la condanna per responsabilità aggravata della convenuta. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertato e dichiarato il difetto della giurisdizione Italiana (in favore di quella
Lussemburghese), per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
in principalità
- previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023 e liquidate le spese di giudizio, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
in subordine
- Sospendere ex art. 295 c.p.c. e norme connesse il presente giudizio, in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, all'esito del ricorso per Regolamento Preventivo di Giurisdizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Contro
- accertare e dichiarare la riqualificazione del contratto stipulato tra e CP_1
quale contratto bancario;
- accertare e dichiarare che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria;
- sospendere il presente procedimento, concedendo il termine ritenuto di giustizia per l'avvio della mediazione obbligatoria, assumendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento in merito.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
pagina 8 di 16 - accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 164 comma 1 c.p.c. in rel. all'art.
163 n. 2) sia della procura alle liti, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare la domanda di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda promossa in via monitoria da Contro nei confronti di per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi CP_1
integralmente richiamati e ritrascritti;
- accertare e dichiarare illegittimo e/o illegittimo e/o nullo e/o ingiusto il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n. 19922/2022 del 13/12/2022
RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- revocare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sez. DI n.
19922/2022 del 13/12/2022 RG 41110/2022, notificato il 31 gennaio 2023;
pagina 9 di 16 - dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- rigettare tutte le domande formulate da , sia dirette che in eventuale CP_1
via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN VIA RICONVENZIONALE
A) - accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della domanda di risoluzione Contro di parte opponente del contratto stipulato tra e per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- dichiarare che nulla è dovuto e di cui alle somme oggetto CP_1
Contro dell'azione monitoria per cui è causa, neppure quelle già corrisposte da pari
a € 220.500,00;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 220.500,00, oltre interessi moratori dal CP_3 pagamento all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare tutte le domande formulate da sia dirette che in eventuale via CP_1
riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
B) - accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
- condannare la (P.IVA: UK352585191), in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Londra (UK), 20.22
Wenlock Road, N1 7GU, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Antonio
pagina 10 di 16 Lione del Foro di Messina, PEC: al pagamento in Email_1 favore di dell'importo di € 800.000,00 (euroottocentomila/00), somme CP_3 calcolata sulla scorta dell'ammontare del danno patrimoniale, contrattuale e extracontrattuale, pari al danno subito (€ 220.000,00 corrisposti a IS + €
600.000,00 quale perdita di provvigioni sul cliente finale cinese), somma da liquidarsi con importo anche maggiore o minore che risulterà in giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed esborsi ex DM 147/2022, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta contestava CP_1 in primo luogo l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione ex adverso sollevata, precisando che in sede negoziale era stata effettuata la scelta del diritto italiano come legge applicabile e della giurisdizione italiana, con indicazione della competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Richiamava al riguardo sia la
Convenzione dell'Aja del 30.06.2005 sugli accordi di scelta di legge. cui il Regno
Unito, dopo l'uscita dall'Unione Europea, aveva aderito a partire dal 01.01.2021, e di cui erano contraenti sia l'Unione Europea che la Svizzera, sia la l. 218/95, argomentando cumulativamente sia in ordine al profilo della giurisdizione che a quello della legge applicabile. Contestava inoltre anche la fondatezza dell'eccezione preliminare avversaria di nullità della procura alle liti. Nel merito confermava la piena validità del contratto inter partes e la sua regolare esecuzione, richiamando il proprio ruolo di mera consulenza nell'operazione di acquisizione della garanzia. Confutando altresì integralmente i presupposti fondanti le domande riconvenzionali avversarie, di cui evidenziava anche un parziale effetto di duplicazione, la convenuta opposta concludeva nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell'On.le Tribunale adito per tutti i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e
pagina 11 di 16 trascritti;
- accertare e dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
19922/2022 (R.G. n. 41110/2022);
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 28/2010 per configurare la mediazione civile come condizione di procedibilità.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi sopraesposti e, conseguentemente, rigettare tutte le domande dell'odierna parte opponente, anche quelle proposte in via riconvenzionale, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19922/2022 (R.G. n. 41110/2022) o, comunque, accertare il diritto di credito della e, per l'effetto, condannare la società CP_1
odierna opponente, nella persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della somma pari ad USD 1.892.407,00 corrispondenti ad €
1.855.482,89, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002….Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione e del procedimento
Monitorio”.
Nel corso del giudizio venivano assegnati su richiesta delle parti alcuni rinvii in pendenza di trattative, ed in seguito, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la delibazione dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente.
Premesso l'ovvio rilievo che il profilo della giurisdizione del giudice adito e quello della legge applicabile alla controversia attengono a piani logicamente e giuridicamente distinti e separati, e come tali non certo sovrapponibili o suscettibili di assorbimento l'uno nell'altro, si osserva che nel presente giudizio, al fine di delibare entrambi i profili di natura pregiudiziale ed oggetto di rilievo d'ufficio, è necessario prendere le mosse dalle norme di conflitto dettate dall'ordinamento italiano: trattasi infatti di azione contrattuale proposta innanzi al giudice italiano da una società di diritto inglese nei confronti di una società di diritto svizzero, sulla pagina 12 di 16 base di un contratto che non risulta né sottoscritto né eseguito in Italia.
I) Per quanto attiene al profilo della giurisdizione, la l. 218/95 art.3 dispone che sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia, o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, rinviando altresi a quanto previsto sul punto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
(n.d.r. ora sostituita dal Reg. (UE) 1215/12.
All'art. 4 l. cit. è altresì previsto che “quando non vi sia giurisdizione in base all'art.
3 essa nondimeno sussiste quando le parti l'abbiano non di meno convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.
Sempre sotto il profilo della proroga di giurisdizione, il richiamato Reg (UE)
1215/12, all'art. 25 prevede che: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro: o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolar¬mente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.
Nel caso in esame il contratto di consulenza stipulato dalle parti (doc. 1 fasc. monitorio) prevede all'art. 6 rubricato “Legge applicabile e foro competente” – “per tutto quanto non disposto o derogato, il presente contratto sarà regolato dalle norme della legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente il presente
pagina 13 di 16 contratto il foro convenzionale esclusivo è quello del Tribunale di Milano”.
Pur in assenza dei criteri di collegamento indicati dall'art. 3 l.218/95, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 4 l.cit. dal momento che i contraenti hanno comunque optato espressamente per iscritto ed in via esclusiva per la giurisdizione del giudice italiano, chiaramente inferibile dal riferimento alla competenza “interna” devoluta al
Tribunale di Milano.
Detta scelta risulta del tutto chiara ed inequivoca, frutto di una concorde volontà delle parti, maturata nell'ambito di un contratto specifico, avente ad oggetto l'assistenza per l'ottenimento di una singola – per quanto rilevante – garanzia.
Risulta peraltro del tutto inconferente il richiamo operato dall'opponente all'art. 9 l.
218/95, trattandosi a tutta evidenza di una fattispecie contenziosa, e non certo sussumibile nell'alveo della volontaria giurisdizione.
Deve pertanto concludersi per il rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente, con affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
II) Per quanto attiene al profilo della legge applicabile alla fattispecie, per i motivi già espressi, occorre rifarsi sempre alla l.218/95, che in tema di obbligazioni contrattuali all'art. 57 dispone: “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”. Per gli Stati Membri dell'Unione Europea detto rinvio dev'essere attualmente inteso al reg. (UE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, ma detto regolamento non risulta direttamente applicabile nel caso in esame, né risulta che la Svizzera abbia aderito mediante convenzione a tale regolamento.
Posto che la l. 218/95 ha operato un rinvio diretto alla Convenzione di Roma del
19.06.1980, cosi recependone i contenuti quali norme di conflitto dell'ordinamento italiano, in assenza di altre convenzioni o accordi di diritto pubblico direttamente pagina 14 di 16 applicabili, risulta comunquenecessario operarne il richiamo nella presente sede.
L'art. 3 della predetta convenzione rubricato “Liberta di scelta” stabilisce:
“1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto
o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi…”
Proprio in virtù di detta previstione, operante – come detto – come norma di conflitto dell'ordinamento italiano, deve concludersi che la previsione di libera scelta di applicazione della legge italiana al contratto per cui è causa, essendo stata espressa per iscritto ed in modo inequivoco, anche se operata da una società di diritto inglese e da una società di diritto svizzero, risulta del tutto valida ed efficace.
Deve pertanto concludersi per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano e dell'applicabilità della legge italiana alla presente controversia, con conseguente rigetto delle eccezioni pregiudiziali dell'opponente.
La causa dev'essere pertanto rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno liquidate unitamente al merito
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei Parte_1
confronti della società nel contraddittorio delle parti, così CP_1
provvede:
I – dichiara la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia;
II – dichiara l'applicabilità della legge italiana alla presente controversia;
III – rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza di pari data;
IV – spese al definitivo
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 16 di 16