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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 658/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente all'indirizzo Corso Parte_1
Sicilia, n.139 (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Enna, Piazza Kennedy n°4, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec:
Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._3
in Enna alla contrada Cirnesi s.n.c., elettivamente domiciliato in Enna, al viale A. Diaz n. 87, presso lo studio dell'avv. Arturo Barbarino (C.F.: ), che lo rappresenta e difenda giusta C.F._4
procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec: Email_2
pagina 1 di 7 -RESISTENTE- con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni delle parti, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 13.07.1992 a Enna, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Controparte_1
Comune al n. 91, Parte II, serie A, Anno 1992.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate, a Enna, le figlie (nata a Per_1
Enna il 10.05.1993) e (nata a [...] il [...]9), entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti.
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 26.01.2011, emesso all'esito del procedimento identificato al n. 36/2011 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in virtù del quale, tra l'altro, era stato convenuto l'obbligo del di versare a favore della CP_1 un assegno pari a € 200,00 per il mantenimento della stessa. Pt_1
La ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliata con il marito e che era trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente a un aumento dell'assegno mensile da elevarsi ad € 500,00.
A fondamento della predetta richiesta, la ricorrente ha rilevato di versare in uno stato di grave disagio economico “atteso che la stessa risulta attualmente disoccupata e la ricerca di un nuovo impiego lavorativo è reso difficoltoso dalla di lei età anagrafica e da un curriculum vitae lavorativo scarno. Al contrario, il sig. il quale svolge attività imprenditoriale, versa in condizioni Controparte_1
economiche decisamente migliori, che gli permettono di mantenere uno stile di vita molto agiato.
Inoltre, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale il Tribunale di Enna ha assegnato la casa coniugale al sig. e tale circostanza rappresenta per quest'ultimo Controparte_1 un'ulteriore condizione di vantaggio economico. Pur tuttavia, non essendovi più figli minori o economicamente non autosufficienti, si chiede darsi atti dell'avvenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del . CP_1
pagina 2 di 7 Il resistente, costituitosi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto, al contrario di modificare quanto già previamente convenuto in sede di separazione, stante che la ricorrente non avrebbe diritto di percepire l'assegno ex art. 5, co. 6, della Legge n. 878/1970.
A fondamento della superiore pretesa, il resistente ha rilevato l'infondatezza del prospettato disagio economico riferito da parte ricorrente, rappresentando che la stessa svolge l'attività di collaboratrice domestica, ancorché in nero, “ritraendo reddito sufficiente non soltanto a garantirle un tenore di vita assai più che dignitoso, bensì anche a consentirle l'acquisto di beni di consumo (durevoli e non) e di servizi inaccessibili a chi sia sprovvisto di introiti caratterizzati da stabilità e adeguata consistenza”
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del giorno 8.11.2023, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio essendo pendenti trattative per un bonario componimento della lite.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ del 18.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 13.03.2024, lo scrivente Giudice relatore, rilevato il mancato deposito sia delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. sia di richieste istruttorie in seno agli atti introduttivi del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 17.07.2024, in seguito differita al 18.12.2024.
All'esito dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa del 26.01.2011, emesso all'esito del procedimento identificato al n. 36/2011 R.G., mentre la protrazione di tale regime, per un periodo stabilito dalla legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 7 In merito agli aspetti economici, il resistente ha contestato la spettanza di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Giova sul punto richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass. civ.,
Sez. Un. 11/07/2018, n. 18287).
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez. famiglia, 10/01/2019, n. 52); inoltre, deve tenersi a mente che, in base al principio acquisitivo gli pagina 4 di 7 elementi utili al convincimento del giudice possono derivare da qualsiasi risultanza processuale, quale che sia la parte o la fonte che li fornisca.
Riguardo alle condizioni di vita pregressa può certamente farsi riferimento all'assetto economico relativo alla separazione, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. civ., Sez. I, 09/05/2002, n.6641).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della sig.ra
Pt_1
Invero, sebbene nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di versare in uno stato di disoccupazione, considerato che la separazione di fatto tra i coniugi risale all'anno 2011, appare quantomeno inverosimile che la ricorrente nel corso di questi lunghi quattordici anni non abbia ricercato una diversa e più proficua collocazione nel mondo del lavoro, nonostante la stessa, all'epoca della separazione, avesse solo 41 anni e nessuna invalidità accertata.
A ciò si aggiunga che dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente N. 001 1695245-1, acceso dalla ricorrente presso la (cfr. all. 6 ricorso introduttivo), si rilevano Controparte_2
sistematici versamenti in denaro contante.
A titolo esemplificativo si evidenzia che nell'ultimo trimestre dell'anno 2022 sono stati effettuati i seguenti versamenti in contanti:
11/10/22 210,00; 17/10/22 240,00; 18/10/22 100,00; 21/10/22 130,00;
14/11/22 370,00; 17/11/22 55,00; 21/11/22 135,00; 25/11/22 90,00;
09/12/22 150,00; 15/12/22 150,00; 19/12/22 70,00; 21/12/22 100,00.
Orbene, è di tutta evidenza che la sistematicità dei predetti flussi di denaro mal si conciliano con il dichiarato stato di disoccupazione e di “grave disagio economico” riferito dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, in difetto di uno dei presupposti individuati dall'art. 156 c.c. ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, quale l'impossibilità di procurarsi un reddito per ragioni oggettive, deve rigettarsi la domanda svolta da parte ricorrente in ordine al diritto all'assegno di mantenimento in proprio favore.
pagina 5 di 7 Con riferimento alla domanda svolta da parte ricorrente di “dare atto della decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del , la stessa è da ritenersi CP_1
inammissibile per le motivazioni che seguono.
Sul punto deve rilevarsi che in relazione al rapporto tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio secondo l'orientamento della Suprema Corte “L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi” (Cassazione n.
21245/2010), pertanto, considerato che la sentenza di divorzio sostituisce in toto quella di separazione, rappresentando l'unico provvedimento a cui le parti possono fare riferimento per disciplinare i loro rapporti, non è possibile, in sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedere una decadenza dalle condizioni indicate in separazione, dovendo piuttosto la parte, sussistendone le condizioni, svolgere specifica domanda sul punto.
Considerato, pertanto che le condizioni indicate in sede di separazione non potranno più operare all'esito dell'adozione della sentenza di divorzio, la quale costituirà l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi, è del tutto evidente che non avendo le parti in giudizio svolto domanda di assegnazione della casa coniugale, nessun legittimo diritto di assegnazione potrà essere vantato da alcuna delle parti in giudizio sull'abitazione le cui sorti, pertanto, seguiranno l'ordinario regime proprietario.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in G.U. n.77 del 2-4-2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa, indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria essendo stata la stessa del tutto pretermessa e dimezzamento della fase decisionale, consistita nella celebrazione della relativa udienza.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel giudizio n. 658/2023 R.G., pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), contratto a Enna in data 13.07.1992, trascritto nei registri dello stato civile C.F._3
del predetto Comune al n. 91, Parte II, serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui in parte motiva;
-ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Enna (EN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore svolta dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
-DICHIARA inammissibile la domanda di decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del CP_1
-CONDANNA la sig.ra (c.f.: ), alla Parte_1 C.F._1
refusione delle spese processuali che liquida in € 2.179,50 (€ 851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 726,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed Iva come per legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 658/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente all'indirizzo Corso Parte_1
Sicilia, n.139 (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Enna, Piazza Kennedy n°4, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec:
Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._3
in Enna alla contrada Cirnesi s.n.c., elettivamente domiciliato in Enna, al viale A. Diaz n. 87, presso lo studio dell'avv. Arturo Barbarino (C.F.: ), che lo rappresenta e difenda giusta C.F._4
procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec: Email_2
pagina 1 di 7 -RESISTENTE- con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni delle parti, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 13.07.1992 a Enna, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Controparte_1
Comune al n. 91, Parte II, serie A, Anno 1992.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate, a Enna, le figlie (nata a Per_1
Enna il 10.05.1993) e (nata a [...] il [...]9), entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti.
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 26.01.2011, emesso all'esito del procedimento identificato al n. 36/2011 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in virtù del quale, tra l'altro, era stato convenuto l'obbligo del di versare a favore della CP_1 un assegno pari a € 200,00 per il mantenimento della stessa. Pt_1
La ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliata con il marito e che era trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente a un aumento dell'assegno mensile da elevarsi ad € 500,00.
A fondamento della predetta richiesta, la ricorrente ha rilevato di versare in uno stato di grave disagio economico “atteso che la stessa risulta attualmente disoccupata e la ricerca di un nuovo impiego lavorativo è reso difficoltoso dalla di lei età anagrafica e da un curriculum vitae lavorativo scarno. Al contrario, il sig. il quale svolge attività imprenditoriale, versa in condizioni Controparte_1
economiche decisamente migliori, che gli permettono di mantenere uno stile di vita molto agiato.
Inoltre, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale il Tribunale di Enna ha assegnato la casa coniugale al sig. e tale circostanza rappresenta per quest'ultimo Controparte_1 un'ulteriore condizione di vantaggio economico. Pur tuttavia, non essendovi più figli minori o economicamente non autosufficienti, si chiede darsi atti dell'avvenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del . CP_1
pagina 2 di 7 Il resistente, costituitosi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto, al contrario di modificare quanto già previamente convenuto in sede di separazione, stante che la ricorrente non avrebbe diritto di percepire l'assegno ex art. 5, co. 6, della Legge n. 878/1970.
A fondamento della superiore pretesa, il resistente ha rilevato l'infondatezza del prospettato disagio economico riferito da parte ricorrente, rappresentando che la stessa svolge l'attività di collaboratrice domestica, ancorché in nero, “ritraendo reddito sufficiente non soltanto a garantirle un tenore di vita assai più che dignitoso, bensì anche a consentirle l'acquisto di beni di consumo (durevoli e non) e di servizi inaccessibili a chi sia sprovvisto di introiti caratterizzati da stabilità e adeguata consistenza”
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del giorno 8.11.2023, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio essendo pendenti trattative per un bonario componimento della lite.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ del 18.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 13.03.2024, lo scrivente Giudice relatore, rilevato il mancato deposito sia delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. sia di richieste istruttorie in seno agli atti introduttivi del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 17.07.2024, in seguito differita al 18.12.2024.
All'esito dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa del 26.01.2011, emesso all'esito del procedimento identificato al n. 36/2011 R.G., mentre la protrazione di tale regime, per un periodo stabilito dalla legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 7 In merito agli aspetti economici, il resistente ha contestato la spettanza di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Giova sul punto richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass. civ.,
Sez. Un. 11/07/2018, n. 18287).
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez. famiglia, 10/01/2019, n. 52); inoltre, deve tenersi a mente che, in base al principio acquisitivo gli pagina 4 di 7 elementi utili al convincimento del giudice possono derivare da qualsiasi risultanza processuale, quale che sia la parte o la fonte che li fornisca.
Riguardo alle condizioni di vita pregressa può certamente farsi riferimento all'assetto economico relativo alla separazione, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. civ., Sez. I, 09/05/2002, n.6641).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della sig.ra
Pt_1
Invero, sebbene nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di versare in uno stato di disoccupazione, considerato che la separazione di fatto tra i coniugi risale all'anno 2011, appare quantomeno inverosimile che la ricorrente nel corso di questi lunghi quattordici anni non abbia ricercato una diversa e più proficua collocazione nel mondo del lavoro, nonostante la stessa, all'epoca della separazione, avesse solo 41 anni e nessuna invalidità accertata.
A ciò si aggiunga che dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente N. 001 1695245-1, acceso dalla ricorrente presso la (cfr. all. 6 ricorso introduttivo), si rilevano Controparte_2
sistematici versamenti in denaro contante.
A titolo esemplificativo si evidenzia che nell'ultimo trimestre dell'anno 2022 sono stati effettuati i seguenti versamenti in contanti:
11/10/22 210,00; 17/10/22 240,00; 18/10/22 100,00; 21/10/22 130,00;
14/11/22 370,00; 17/11/22 55,00; 21/11/22 135,00; 25/11/22 90,00;
09/12/22 150,00; 15/12/22 150,00; 19/12/22 70,00; 21/12/22 100,00.
Orbene, è di tutta evidenza che la sistematicità dei predetti flussi di denaro mal si conciliano con il dichiarato stato di disoccupazione e di “grave disagio economico” riferito dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, in difetto di uno dei presupposti individuati dall'art. 156 c.c. ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, quale l'impossibilità di procurarsi un reddito per ragioni oggettive, deve rigettarsi la domanda svolta da parte ricorrente in ordine al diritto all'assegno di mantenimento in proprio favore.
pagina 5 di 7 Con riferimento alla domanda svolta da parte ricorrente di “dare atto della decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del , la stessa è da ritenersi CP_1
inammissibile per le motivazioni che seguono.
Sul punto deve rilevarsi che in relazione al rapporto tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio secondo l'orientamento della Suprema Corte “L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi” (Cassazione n.
21245/2010), pertanto, considerato che la sentenza di divorzio sostituisce in toto quella di separazione, rappresentando l'unico provvedimento a cui le parti possono fare riferimento per disciplinare i loro rapporti, non è possibile, in sede di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedere una decadenza dalle condizioni indicate in separazione, dovendo piuttosto la parte, sussistendone le condizioni, svolgere specifica domanda sul punto.
Considerato, pertanto che le condizioni indicate in sede di separazione non potranno più operare all'esito dell'adozione della sentenza di divorzio, la quale costituirà l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi, è del tutto evidente che non avendo le parti in giudizio svolto domanda di assegnazione della casa coniugale, nessun legittimo diritto di assegnazione potrà essere vantato da alcuna delle parti in giudizio sull'abitazione le cui sorti, pertanto, seguiranno l'ordinario regime proprietario.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in G.U. n.77 del 2-4-2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa, indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria essendo stata la stessa del tutto pretermessa e dimezzamento della fase decisionale, consistita nella celebrazione della relativa udienza.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel giudizio n. 658/2023 R.G., pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), contratto a Enna in data 13.07.1992, trascritto nei registri dello stato civile C.F._3
del predetto Comune al n. 91, Parte II, serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui in parte motiva;
-ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Enna (EN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore svolta dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
-DICHIARA inammissibile la domanda di decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del CP_1
-CONDANNA la sig.ra (c.f.: ), alla Parte_1 C.F._1
refusione delle spese processuali che liquida in € 2.179,50 (€ 851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 726,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed Iva come per legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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