Versione
23 ottobre 2005
23 ottobre 2005
>
Versione
1 marzo 2006
1 marzo 2006
>
Versione
19 aprile 2026
19 aprile 2026
>
Versione
16 maggio 2026
16 maggio 2026
Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea ((, nonche' il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati)) ;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; (2) d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea ((, nonche' il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati)) ;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; (2) d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
Commentari • 78
- 1. etichettatura prodottihttps://www.brocardi.it/ · 201.98683
Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > etichettatura prodotti etichettatura prodotti C'è 1 consulenza legale riguardante l'argomento "etichettatura prodotti" Consulenza legale Q202128958 (Articolo 6 Codice del consumo - Contenuto minimo delle informazioni) «L'art. 6 del codice consumo, indicato anche nel quesito, specifica una serie di requisiti relativi al contenuto minimo delle informazioni da indicare...»
Leggi di più…
Giurisprudenza • 331
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2026, n. 173Provvedimento: […] Per questo, le indicazioni di cui all'art. 6 del Codice del Consumo devono essere presenti e chiaramente visibili e leggibili al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore. […] E', dunque, evidente, per quanto già osservato circa il diverso scopo dell'art. 6 lett. e) cod. cons., come quest'ultimo non si ponga in rapporto di incompatibilità, bensì di complementarietà, rispetto al suddetto regolamento, il quale è finalizzato ad evitare un grave rischio per la salute umana, laddove l'art. 6 cod. cons.Leggi di più...
- art. 6 d.lgs. 206/2005·
- contributo unificato·
- giurisprudenza Cassazione·
- regolamento REACH·
- spese di lite·
- art. 10 d.m. 101/1997·
- obbligo di informazione consumatori·
- confisca amministrativa·
- bigiotteria·
- art. 169 TFUE·
- art. 34-35 TFUE