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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/12/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 442/2025, promossa da
(CF -elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1
Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale , Parte_2 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia -c.f. e dall'avv. Manlio CodiceFiscale_2
NO -c.f. mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del CodiceFiscale_3 primo grado
-appellante -
Contro
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. Controparte_2 P.IVA_1
13, in persona del Direttore Affari Legali dott. , giusta procura in autentica per Notar CP_3 di Milano del 16.4.2012 (rep. 25658/14092), rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1
AL LA (C.F. , C.F._4
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 597/2024, emessa in data 22.10.2024, resa dal Giudice di
Pace di Ivrea, a definizione del procedimento iscritto al N.R.G. 1564/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 18.02.2025, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 597/2024.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha respinto la domanda attorea di accertamento negativo del credito nei riguardi di e condannato l'odierno appellante al pagamento delle CP_2 spese di lite. In particolare, in esito all'istruzione della causa, il giudice di primo grado così provvedeva:
“respinge le domande attoree;
• dichiara il sig. tenuto al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 procuratore della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 278,00 (ex D.M. n.
55/2014 e s.m.i.: scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “In via Controparte_2 definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato pari ad € 120,00 relativo alla fatturazione di cui in premessa. condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
A sostegno del prefato gravame ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di appello: i) insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ingenerata da travisamento ovvero inversione dell'onus probandi,ii) inammissibilità della prova per presunzioni avendo il giudice di prime cure invocato le presunzioni in assenza dei presupposti.
In particolare, l'appellante deduce la violazione delle seguenti norme: artt. 2697, 115, 116, 132 n.4
c.p.c.; artt. 1173, 1321, 1341, 1342 c.c. evidenziando, in sintesi, come nella domanda di accertamento negativo del credito l'onere di provare i fatti costitutivi gravi sul (preteso) creditore;
solo a fronte di tale prova l'attore deve dimostrare le circostanze negative (Cass. SS.UU. 2022 n.
15715).
Deduce l'attrice appellante che nel caso di specie non ha provato il titolo contrattuale CP_2 degli addebiti né la mancata restituzione;
la restituzione è documentata e non specificamente contestata.
Sotto distinto profilo, l'appellante denuncia la violazione agli artt. 2722, 2724, 2729 c.c. (limiti a testi/presunzioni quando è richiesta forma scritta ad probationem) atteso che il primo giudice supplisce alla carenza probatoria presumendo la mancata restituzione dalla mera fattura, in difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 10381/2021; 5165/2015).
Da ultimo lamenta l'appellante l'inconferenza e inutilizzabilità delle condizioni generali di contratto prodotte tardivamente non sottoscritte e non riferibili al contratto (versione “E/2015”). Evidenzia
l'appellante che anche ipotizzandone l'applicabilità delle condizioni generali del contratto: la clausola è operante solo per “router ceduto in sconto merce” e recesso entro 24 mesi;
qui il recesso è oltre 24 mesi e l'importo addebitato (€ 120,00) eccede i € 50,00 previsti dalla clausola.
Evidenzia, infine, la tardiva costituzione in primo grado della società e la maturazione CP_2 delle preclusioni ex art. 320 c.p.c.: oltre la prima (o seconda) udienza, evidenziando come la tardiva costituzione comporti e abbia comportato per la società la decadenza da CP_2 eccezioni non rilevabili d'ufficio e da produzioni documentali.
Si è costituita in giudizio tempestivamente contestando ogni avversa Controparte_2 deduzione.
L'appellata previa eccezione di inammissibilità ed infondatezza del gravame, Controparte_2 ha chiesto nel merito di rigettarsi integralmente l'impugnazione.
In particolare, la società ha eccepito: (i) l'insussistenza della ragionevole Controparte_2 probabilità di accoglimento dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; (ii) l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha dedotto la genericità delle allegazioni e la mancata prova dei fatti costitutivi delle pretese.
L'appellata ha inoltre dedotto la mancata proposizione di reclami da parte del sig. nelle Parte_1 forme e nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto (termine di 45 giorni), con conseguente decadenza e accettazione delle fatture;
ha richiamato, infine, la legittimità dei costi di recesso anticipato in presenza di vincoli promozionali.
All'udienza del 16.07.2025 tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti si sono richiamate integralmente agli atti e, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ha fissato udienza per precisazione delle conclusioni e discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. al 10.12.2025, da tenersi con il modulo della trattazione scritta
Preliminarmente è opportuno trattare le questioni preliminari in rito.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. la stessa è stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Questo giudice ritiene, inoltre, che l'eccezione preliminare di inammissibilità non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessaria una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea applicazione del principio di onere della prova in materia di azione di accertamento negativo del credito. Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello risulta meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Parte appellante lamenta un'inversione dell'onus probandi ed errata applicazione dei principi di diritto in tema di onere della prova.
Anzitutto va chiarito che oggetto del presente contenzioso è un'azione di accertamento negativo del credito.
In particolare, parte attrice -avanti al giudice di prime cure- ha premesso che in data 11/01/2021 sottoscriveva contratto per la fornitura di servizi di telefonia “Internet Unlimited” e “Vodafone TV
Intrattenimento”.
Nel mese di settembre 2021, trasmetteva regolare disdetta del contratto e, in data 04/10/2021 restituiva sia il modem che la TV Box tramite corriere e la convenuta confermava la ricezione dei suddetti dispositivi.
Ciononostante, la convenuta emetteva fattura n. AN21853930 del 04/12/2021, dell'importo di €
120,00, contenente – a dire dell'appellante- indebiti addebiti e costi non dovuti afferenti alla mancata restituzione dei detti dispositivi.
A contrario parte appellata, in primo grado, deduceva, costituendosi che: “Nessuna anomalia possa ravvisarsi nella fatturazione operata” e che “a fronte della richiesta di disattivazione dell'utenza telefonica pervenuta da parte attrice per migrazione verso altro operatore, si CP_2 apprestava a chiudere in via definitiva il contratto inter partes, emettendo un'ultima fattura ove correttamente indicava gli oneri di chiusura contrattuale”; in particolare, la fattura oggetto di contestazione includeva le rate residue del contributo di attivazione per cui l'attrice aveva optato per un pagamento rateale.
Ciò posto il Giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la domanda di accertamento negativo del credito atteso che non risultava provata la riconsegna del dispositivo tenuto conto che:
“L'attestazione di spedizione non indica la natura dei colli spediti, né la data di spedizione;
come tale, il documento non è idoneo a provare l'asserita avvenuta spedizione dei dispositivi in data
04/10/2021; 2. Le copie delle mail di conferma della ricezione paiono inviate dalla convenuta all'indirizzo mail
attesa l'impossibilità di ricondurre il detto indirizzo mail all'attore, i Email_1 documenti allegati non sono idonei a provare l'avvenuta ricezione da parte della convenuta dei dispositivi in discussione.”
Orbene, effettivamente detta pronuncia appare censurabile sotto il profilo processuale e probatorio posto che l'azione di accertamento negativo della fattura azionata postula come presupposto logico la non debenza del credito fatturato, supponendo quindi lecita la fatturazione del costo per il servizio erogato, nella specie parte attrice in prime cure ha allegato di aver rispedito la Pt_3 tramite corriere (allegando ricevuta di spedizione e mail attestante il ricevimento del plico spedito)
e spettava a parte convenuta tempestivamente (ancora prima della contestazione dell'avvenuta restituzione dei dispositivi) fornire prova del fatto costituente il diritto di cui al credito azionato in fattura, ovvero produrre in giudizio il contratto e le condizioni generali da cui ricavare il corretto addebito dei costi fatturati.
La società si è difesa in primo grado assumendo semplicemente che la suddetta fattura CP_2 contestata conteneva corrispettivi relativi a rate residue del contributo di attivazione rispetto al quale parte attrice avrebbe optato per un pagamento rateale, senza tuttavia produrre alcun documento contrattuale sottoscritto da parte attrice.
In sostanza in adesione al principio giurisprudenziale secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, dal momento che la sola circostanza che il giudizio sia stato instaurato dal debitore non inficia la qualità del creditore, pur sempre rivestita da parte convenuta rispetto alla pretesa su cui si controverte (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
9706 del 10/04/2024; Cass. 7814/2022).
Ebbene, a fronte di tale principio di diritto era onere di fornire la prova del credito Controparte_2 richiesto con la fattura di chiusura.
Infatti, deve richiamarsi il qui condiviso principio secondo cui «la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto» (Cass. III, 10 aprile 2024, n. 9706, Rv. 670772 – 01).
Non ritiene questo giudice che l'appellata abbia fornito tale prova (e che l'abbia fatto CP_2 entro le preclusioni istruttorie maturate in primo grado) poiché a fronte della contestazione del credito (e prova della restituzione del dispositivo) non ha fornito alcuna indicazione Controparte_2 circa l'importo fatturato, si è costituita tardivamente e solo tardivamente ha prodotto in atti le condizioni generali di contratto, sulla cui base si fonda la fatturazione.
Pertanto, effettivamente l'affermazione del Giudice di prime cure («Nel caso di specie, l'invio al sig.
da parte della convenuta della fattura n. AN21853930 del 04/12/2021, dell'importo di Parte_1 € 120,00, contenente la posta rubricata “Add. mancata restituzione TV Box 12m” (doc, 3 attoreo), può ben costituire prova presuntiva di un fatto positivo contrario all'avvenuta restituzione dei dispositivi, così presuntivamente provandone la mancata restituzione) appare non coerente con le risultanze processuali, con conseguente inversione dell'onere della prova.
Non pare persuasiva in questo senso la tesi valorizzata da parte convenuta secondo cui parte attrice doveva soddisfare “un preciso dovere allegatorio delle somme di che trattasi, indicando la somma oggetto di domanda stragiudiziale di pagamento della controparte che riteneva indebita con specifico e dettagliato raffronto della stessa rispetto alle condizioni contrattuali intercorse tra le parti, anch'esse da allegarsi e comprovarsi da parte dell'utente”.
Vero che esiste un onere allegatorio ma a fronte della fattura emessa con indicazione dell'importo richiesto (preciso e dettagliato come si evince in fattura) spetta (e spettava in allora) alla società convenuta fornire prova del diritto di credito per cui domanda il pagamento con produzione tempestiva del contratto sottoscritto con l'utente (nella specie il sig. ) delle Parte_1 condizioni generali di contrattoe ciò tanto più che l'odierno appellante aveva documentato la spedizione del plico e la ricezione dello stesso da parte della società . CP_2
D'altra parte, dall'analisi delle condizioni generali di contratto prodotte in primo grado (seppur tardivamente) si evincono plurime ipotesi di disdetta e correlati costi di disattivazione.
I tempi di restituzione variano a seconda della tipologia del recesso (entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso e in caso di mancata attivazione della linea la riconsegna deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata attivazione;
in caso di ripensamento (art. 52 Codice del Consumo): la riconsegna deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del router.
Quanto ai costi collegati alla disdetta/recesso è previsto da condizioni generali di contratto:
• un Contributo di disattivazione linea (art. 19)1: – € 35 in caso di migrazione verso altro operatore;
– € 70 in caso di cessazione linea ADSL;
– € 60 in caso di cessazione linea Fibra.
• Mancata restituzione del router (art. 21)2: se il router è “ceduto in sconto merce” e non viene riconsegnato nei termini, addebito forfettario di € 50 commisurato al valore del router.
• Rate residue/agevolazioni: se sono presenti contributi di attivazione dilazionati o promozioni con durata minima, il recesso anticipato comporta il pagamento in un'unica soluzione della quota non corrisposta e dell'eventuale importo forfetario a copertura degli sconti fruiti (oltre al contributo di disattivazione).
Vi sono poi varie ipotesi di vincolo con l'operatore a 24 mesi e casistiche applicative3
• Router “ceduto in sconto merce”: il contratto prevede un vincolo minimo di 24 mesi. In caso di recesso prima di 24 mesi, scatta l'obbligo di restituzione entro 30 giorni e, se non restituito,
l'addebito di € 50.
• Router “acquistato”: obbligo di restituzione previsto solo in caso di mancata attivazione;
in recesso ordinario non è espressamente previsto l'obbligo di riconsegna del router acquistato.
Infine, quanto alle indicazioni operative vi è evidenza che è necessario:
1) Inviare la disdetta con raccomandata A/R: il recesso è efficace dopo 30 giorni dalla ricezione.
operatore, rende disponibile al Cliente il codice di migrazione o di NP pura. Il Cliente dovrà inviare CP_2 la richiesta di trasferimento direttamente all'operatore presso il quale desidera trasferire l'utenza. 2 Restituzione del router In caso di mancata attivazione della linea ADSL o Fibra, di ripensamento, o di recesso prima di 24 mesi nel caso di cessione del router in sconto merce, il Cliente dovrà restituire il router
, la carta SIM dati ed eventuali accessori a nello stato originario di Controparte_4 CP_2 conservazione rispettivamente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata attivazione, entro 30 giorni dalla consegna del Router in caso di ripensamento ed entro 30 giorni dalla data di effi cacia del recesso. Tutte le informazioni sulla riconsegna sono disponibili su www.vodafone.it. In caso di mancata restituzione del router ceduto in sconto merce, avrà diritto di addebitare al Cliente un importo CP_2 commisurato al valore del router stimato in euro 50. 3 Condizioni di adesione all'Opzione “Mobile Wi fi ” Le presenti condizioni disciplinano il rapporto tra il Cliente, che abbia sottoscritto un contratto per il Servizio ADSL o Fibra e di connettività Wireless (di seguito, il Contratto Principale o Contratto), e , per l'attivazione dell'Opzione “Mobile Wi FI “(di seguito, CP_2 l'Opzione). L'attivazione dell'Opzione consente al Cliente di fruire della navigazione fuori casa e di collegare alla rete più dispositivi contemporaneamente. Con l'attivazione dell'Opzione, il Cliente riceve da in CP_2 sconto merce, senza la previsione di uno specifico corrispettivo, un router “Wi fi ”. Il Router CP_2 permette la connessione alla rete internet tramite tecnologia wireless e la fruizione esclusivamente personale del Servizio. Il corrispettivo per l'attivazione dell'Opzione sarà addebitato al Cliente unitamente a quello relativo al Contratto Principale ed indicato separatamente con apposita voce del conto telefonico. Il cliente corrisponderà per l'attivazione dell'Opzione una quota parte iniziale e la restante parte in 48 rate mensili. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Principale relativamente ai corrispettivi per recesso anticipato, il recesso dal Contratto prima del termine di 48 mesi comporterà la cessazione degli effetti delle presenti Condizioni ed il Cliente sarà tenuto al versamento in un'unica soluzione delle rate mensili residue dovute per l'attivazione dell'Opzione. potrà subordinare la concessione di sconti e/o promozioni CP_2 speciali sul contributo di attivazione dell'Opzione al mantenimento da parte del Cliente del Contratto Principale e/o al rinnovo di una particolare opzione per una durata minima prevista dall'offerta scelta dal Cliente. Qualora il Cliente receda dal Contratto Principale o disattivi l'opzione prima della scadenza determinata dall'offerta speciale, potrà chiedere al Cliente il pagamento delle rate residue del CP_2 contributo di attivazione dell'Opzione a copertura degli sconti e/o delle promozioni speciali fruite dal Cliente. In caso di recesso dal Contratto Principale, il pagamento delle rate residue sarà richiesto in un'unica soluzione. 2) Entro 30 giorni dall'efficacia, occorre restituire secondo le istruzioni Parte_4 pubblicate sul sito dell'operatore.
A fronte di questa casistica -piuttosto variegata- certamente spettava alla convenuta tempestivamente fornire la prova dell'importo fatturato e della tipologia di costo richiesto;
ma nulla di ciò è stato documentato.
Dappoi, a ragionare in termini di onere della prova e tempestiva contestazione, pur ritenendo assorbenti le considerazioni sopra espresse, sempre alla società spettava contestare CP_2 tempestivamente che il documento prodotto in primo grado (doc. 1 fasc. appellante da cui si evinceva che la società aveva dato riscontro del positivo ricevimento del plico) non CP_2 consentiva di verificare che la station c.d. asseritamente spedita dall'attore fosse CP_2 Pt_3 contenuta proprio nei colli trasmessi con il corriere DHL, per mancata etichettatura e per non avere l'utente rispettato le modalità di restituzione della indicate nel sito dell'operatore e Controparte_4 sopra richiamate.
A contrario deve effettivamente presumersi che a fronte della spedizione di un collo all'indirizzo del destinatario spetti alla controparte allegare di non averlo ricevuto, non avendo parte attrice
(odierna appellante) rispettato le modalità di restituzione del dispositivo e degli accessori come indicati nel sito dell'operatore; tale eccezione non risulta essere stata sollevata nei termini quivi precisati.
Ancora prima doveva essere sempre la società ad eccepire e contestare l'impossibilità CP_2 di verificare che la Vodafone station c.d. TV Box spedita dall'attore fosse contenuta proprio nei colli trasmessi con il corriere DHL.
Vi è stata, quindi, una violazione del principio dell'onere probatorio, con coeva e necessaria riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
L'appello è dunque meritevole di accoglimento.
All'accoglimento dell'appello consegue la nuova regolazione delle spese del giudizio di primo grado, che liquidate come dal Giudice di prime cure sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a
€ 1.100 (tabella 1 – Giudice di Pace) – in complessivi € 278,00 (ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.: scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio NO dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di esse si Controparte_2 liquidano sulla base del d.m. 55/2014 (valori prossimi ai minimi) in complessivi € 332,00 (per tutte e quattro le fasi), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio
NO dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: in accoglimento dell'appello proposto:
DICHIARA non dovuto da a l'importo di € Parte_1 Controparte_2
120,00 di cui alla fattura n. AN21853930 del 04/12/2021;
CONDANNA al pagamento in favore di (CF Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 278,00, oltre C.F._1 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori
Avv.ti Francesco Lioia e Manlio NO dichiaratisi antistatari;
CONDANNA al pagamento in favore di (CF Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 332,00, oltre rimborso C.F._1 forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio NO dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 17.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recesso del Cliente Il Cliente può recedere dal contratto in ogni momento mediante raccomandata a/r, salvo il pagamento di eventuali corrispettivi previsti dal contratto che ha sottoscritto. In caso di recesso le eventuali opzioni e/o promozioni verranno disattivate. Il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata. Nel caso in cui il Cliente decida di recedere dal contratto, potrà CP_2 richiedere un contributo per la disattivazione della linea per il ristoro dei costi delle attività strettamente connesse alla dismissione o cessione dell'utenza, sostenuti a seguito del recesso e determinati sulla base delle linee guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pari a 35 euro nel caso di migrazione verso altro operatore, 70 euro nel caso di cessazione della linea ADSL e 60 euro nel caso di cessazione della linea Fibra. Tali costi saranno applicati anche nel caso di adesione del Cliente ad altre offerte fornite da
con marchi diversi. potrà subordinare la concessione di sconti e/o promozioni speciali CP_2 CP_2 rispetto alle offerte di listino al mantenimento da parte del Cliente del contratto per una durata minima prevista dall'offerta scelta dal Cliente. Qualora il Cliente receda dal contratto prima della scadenza determinata dall'offerta speciale, potrà chiedere al Cliente un importo forfetario a copertura degli CP_2 sconti e/o delle promozioni speciali fruite dal Cliente, oltre al contributo per la disattivazione. Qualora
offra al Cliente la possibilità di pagare il contributo di attivazione con dilazione di pagamento, il CP_2 Cliente che receda anticipatamente dal contratto sarà tenuto a corrispondere a , in un'unica CP_2 soluzione, anche la quota parte del contributo di attivazione non ancora corrisposta, oltre al contributo per la disattivazione ed all'eventuale importo forfetario a copertura degli sconti e/o delle promozioni speciali fruite dal Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta altresì che la disattivazione dei Servizi non determina, automaticamente, la riattivazione del servizio di telefonia vocale e/o del servizio ADSL o Fibra con il precedente operatore o con altri operatori. In caso di recesso dal contratto, qualora il Cliente esprima a
l'intenzione di trasferire il servizio di telefonia vocale e/o il servizio ADSL presso un altro CP_2