Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza breve 17 settembre 2025
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/09/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da ET Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di EL Pipitone, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’esito della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 19 marzo 2025, nell’ambito della selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione a tempo pieno e determinato di sei istruttori di vigilanza, indetta dal Comune di Castellammare del Golfo con determinazione dirigenziale n. 818 del 31 dicembre 2024;
- del verbale della Commissione giudicatrice della citata selezione pubblica in data 19 marzo 2025, recante la valutazione della prova orale del ricorrente;
- del verbale del 3 aprile 2025, con cui è stata stilata la graduatoria di merito della predetta selezione;
- della determinazione dirigenziale n. 199 del 15 aprile 2025 di approvazione dei suddetti verbali e della graduatoria finale;
- degli eventuali contratti di lavoro individuali stipulati con altri candidati in graduatoria e/o ogni ulteriore atto, provvedimento o documento comunque inteso adottato dall’Amministrazione in esecuzione della stessa;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare del Golfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone il ricorrente di aver partecipato ad una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 istruttori di vigilanza (ex Cat. C) da impiegare presso il Comando di Polizia Municipale, indetta dal Comune di Castellammare del Golfo con determinazione dirigenziale n. 818 del 31 dicembre 2024.
Il bando prevedeva un’eventuale fase di preselezione, una prova scritta volta all’accertamento delle competenze previste per la specifica posizione lavorativa messa a concorso, ed una prova orale vertente sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché “ sulla storia ed i monumenti di Castellammare del Golfo con particolare riferimento alla toponomastica ”.
L’art. 9 del bando prevedeva, inoltre, che solo i candidati che avessero ottenuto nella prova scritta una votazione di almeno 21/40 sarebbero stati ammessi a quella orale, e che identica votazione fosse necessaria per il superamento di questa ultima.
Superata la prova scritta con la votazione di 29/40, il ricorrente sosteneva quindi la prova orale il 19 marzo 2025 ottenendo tuttavia la votazione di 20/40, inferiore al punteggio minimo richiesto e risultando perciò non idoneo.
Sostiene il ricorrente di aver risposto in maniera completa e articolata ai tre quesiti sottopostigli dopo il sorteggio e che, nel corso del colloquio, la Commissione non gli avrebbe mosso alcuna contestazione.
Preso atto dell’esito negativo della prova, il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti richiedendo la propria scheda di valutazione individuale, le griglie o i criteri utilizzati per l’attribuzione dei punteggi, ed i verbali della propria prova orale. L’amministrazione ostendeva soltanto copia dei verbali, informalmente evidenziando che non esisteva alcuna griglia valutativa, essendo la valutazione rimessa alla discrezionale valutazione della Commissione e, con determinazione dirigenziale n. 199 del 15 aprile 2025, provvedeva all’approvazione dei verbali e della graduatoria finale.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 23 maggio successivo, il signor ET ha quindi impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti della selezione per cui è causa e la graduatoria di merito dei candidati. Con il medesimo mezzo di tutela parte ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento degli atti presupposti e, in particolare, del verbale del 19 marzo 2025 relativo alla prova orale da egli svolta e degli eventuali contratti di lavoro individuali stipulati con altri candidati.
3. Il ricorso è affidato a due ordini di censure con cui il ricorrente lamenta:
“ I. violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e correttezza della procedura concorsuale. Illegittima conduzione della prova orale e mancata motivazione del giudizio. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 13 della l. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio del buon andamento della P.A; violazione dell’art. 7 del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
II. Violazione dei criteri di valutazione previsti nel bando; illegittima modifica a posteriori delle modalità di attribuzione dei punteggi; omissione nella valutazione dei titoli per mancato rilascio della certificazione di servizio; conflitto d’interessi e sviamento di potere; violazione degli artt. 3, 6 e 13 della l. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del bando (art. 7); violazione del principio di legalità; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta”.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunzia che nessun atto della procedura selettiva – né il bando, né i verbali della Commissione, né i successivi atti di gestione – ha previsto criteri, griglie, indicatori o parametri per rendere oggettiva la valutazione della prova orale dei candidati. Il bando di concorso, non contiene indicazioni al riguardo se non all’art. 9, che sarebbe manifestamente illegittimo in quanto rimette espressamente ogni valutazione dei candidati all’insindacabile giudizio degli esaminatori.
Ferma restando dunque la discrezionalità tecnica che connota il giudizio delle commissioni di concorso, nel caso di specie, secondo parte ricorrente, in assenza di criteri di massima per la valutazione dei candidati, tale discrezionalità trasmoderebbe in arbitrio, sicché la citata disposizione del bando configurerebbe un vizio genetico dell’intera procedura.
Sotto diverso profilo, il ricorrente si lamenta della contraddittorietà tra l’atteggiamento serbato dalla Commissione nel corso del colloquio e la valutazione del colloquio stesso, e della disparità di trattamento asseritamente patita nei confronti di altri candidati.
È poi contestata la circostanza che, dai verbali delle sedute, non emerge alcun riferimento alla somministrazione da parte della Commissione delle domande volte ad accertare le conoscenze informatiche e di lingua straniera dei candidati.
Per altro verso ancora, il ricorrente contesta le modalità di svolgimento della prova preselettiva, stante che le modalità di svolgimento di essa sarebbero state rese note tardivamente e la gestione da parte della Commissione dell’urna contenente le domande da rivolgere ai candidati ammessi alla prova orale che, tra un colloquio e l’altro, sarebbe rimasta nell’esclusiva disponibilità della Commissione medesima, in tesi, senza alcuna garanzia circa l’intangibilità del materiale concorsuale.
3.2. Con il secondo ordine di censure, il ricorrente denunzia poi la violazione dei criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando, lamentando che la Commissione non avrebbe computato il servizio da egli prestato presso l’ente di appartenenza (lo stesso Comune di Castellammare) il quale, per altro, nella persona del Presidente della Commissione, non avrebbe tempestivamente riscontrato la sua richiesta di una certificazione attestante il servizio in questione.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente contesta altresì che il verbale finale della Commissione del 3 aprile 2025 recherebbe una modifica dei criteri di attribuzione del punteggio previsti dal bando in relazione ad altri titoli, con effetti retroattivi e distorsivi. Segnatamente sarebbe stato previsto un punteggio fisso per le lauree triennali e magistrali non indicato nel bando e sarebbero state rimodulate le valutazioni degli attestati di formazione, senza mai comunicare ai candidati tali nuovi criteri e tantomeno pubblicarli.
4. Per resistere al ricorso il 9 giugno 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, il 16 giugno 2025, ha depositato documentazione e con memoria ne ha chiesto il rigetto, eccependone preliminarmente la tardività e l’inammissibilità, per mancata notifica ad un controinteressato effettivo e per mancata impugnazione del bando.
Con ordinanza n. 327 del 19 giugno 2025, la Sezione ha ritenuto infondata l’eccezione con cui il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un controinteressato effettivo e poiché il ricorrente ha articolato doglianze potenzialmente idonee ad invalidare i colloqui orali ha disposto l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria.
In data 26.06.2025 parte ricorrente ha documentato di aver provveduto all’integrazione del contraddittorio.
Il Comune di Castellammare del Golfo, in data 8 luglio 2025, ha invece provveduto ad ottemperare all’ordine istruttorio impartitogli dal Tribunale versando in atti i verbali della Commissione esaminatrice del 18 e del 20 marzo 2025.
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa comunale ha insistito per l’accogliento delle eccezioni preliminari e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso. Il Collegio, ha dato avviso della possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio osserva anzitutto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni controverse.
Ciò posto, devono essere preliminarmente delibate le eccezioni di tardività ed inammissibilità del mezzo di tutela all’esame sollevate dalla difesa comunale.
5.1. L’eccezione di irricevibilità del ricorso è infondata e va respinta.
Sul punto il Collegio non può non rilevare che il ricorrente ha appreso dell’esito negativo della sua prova orale in data 19 marzo 2025 e che il termine di decadenza è pertanto giunto a scadenza lunedì 19 maggio 2025 (successivo ad un giorno festivo), sicché il ricorso è tempestivo essendo stato notificato appunto il 19 maggio 2025, ultimo giorno utile.
5.2. Come già precedentemente rilevato (cfr. ordinanza n. 327/2025), non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del mezzo di tutela all’esame per mancata notifica ad un controinteressato effettivo.
La selezione per cui è causa mirava alla formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione di istruttori di vigilanza per esigenze stagionali, tuttavia l’art. 11, comma 2, del bando stabilisce che “ La graduatoria di merito finale…rimane valida per la durata prevista dalla legge…e potrà essere utilizzata per eventuale assunzione a tempo determinato di soggetti dichiarati idonei ”, mentre il comma 3 prevede altresì che essa potrà essere utilizzata anche dai “… comuni limitrofi, che ne facciano formale richiesta per assunzioni a tempo determinato ”.
In ragione della durata triennale della graduatoria per cui è causa (cfr. art. 35, comma 5 ter , secondo periodo, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo dal decreto legge 14.03.2025, n. 25, convertito con modifiche con legge 09.05.2025, n. 69), l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe recare pregiudizio, non solo ai soggetti collocati in posizione utile per l’assunzione, ma anche all’unica controinteressata originariamente intimata dal ricorrente, che perderebbe la possibilità di essere successivamente assunta dal Comune di Castellammare o dai Comuni limitrofi, sicché è rispettata la condizione di ammissibilità di cui all’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo.
5.3. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la resistente Amministrazione ha ancorato alla mancata formale impugnazione del bando.
Sul punto il Collegio ritiene di aderire all'interpretazione giurisprudenziale di matrice "sostanzialistica" - e non "formalistica" - secondo la quale, anche ai sensi dell'art. 40 c.p.a., l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure ivi dedotte.
Di conseguenza è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4207; sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2367).
Quel che assume rilievo decisivo, pertanto, è la presenza di specifiche censure avverso la determinazione lesiva, in modo da qualificare il " petitum " dell'azione di annullamento, consentendo alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043).
In sostanza l’eccezione è infondata atteso che se è vero, per un verso, che il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, tuttavia nella fattispecie è altrettanto evidente la volontà del ricorrente di contestare il bando relativo alla selezione per cui è causa (e segnatamente l’art. 9 di esso) con specifiche censure, (volte come detto a denunziare la mancata previsione di criteri, griglie, indicatori o parametri finalizzati a rendere oggettiva la valutazione della prova orale dei candidati) rispetto alle quali, per altro, la resistente Amministrazione ha avuto la possibilità di esplicare pienamente il diritto di difesa.
D’altra parte, come si dirà nel prosieguo, l’accoglimento del ricorso non necessita dell’annullamento dell’art. 9 del bando.
5.4. È infondata, da ultimo, anche l’eccezione con cui la difesa comunale sostiene (cfr. pag. 5 della memoria del 16 giugno 2025) che il ricorso sarebbe inammissibile per mancato superamento della cosiddetta prova di resistenza. L’eccezione è infondata per la tranciante considerazione che il ricorrente con il primo motivo di ricorso ha articolato censure in realtà idonee ad invalidare tout court i colloqui orali di tutti i candidati.
5.5. Il mezzo di tutela all’esame è però inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui parte ricorrente chiede l’annullamento dei contratti di lavoro che la resistente Amministrazione ha stipulato con i controinteressati.
Non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che evidenzia come, in caso di impugnazione degli atti di una procedura concorsuale, sussista il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione alla domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento del contratto di lavoro stipulato dall'amministrazione con il vincitore del concorso, alla luce dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001.
La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ed investendo, invece, quella successiva dell'assunzione, è devoluta infatti alla giurisdizione del Giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto a seguito di concorso pubblico, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'Amministrazione Pubblica (cfr. in termini Cassazione civile, Sezioni Unite, 14/07/2015, n. 14690; TAR Reggio Calabria, 7 novembre 2022, n. 721).
6. Tanto premesso, il Collegio reputa fondata ed assorbente la doglianza con cui parte ricorrente ha denunziato che la Commissione non ha proceduto alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove orali dei candidati.
In tal senso l’art. 9 del bando (che stabilisce che sono idonei i candidati che “a discrezione insindacabile degli esaminatori ” avranno a conseguito almeno 21/40) non va interpretato come escludente la necessità di individuare i criteri per la valutazione, ma come rimettente alla Commissione la discrezionalità in ordine al giudizio, non sindacabile nel merito, salvo però l’obbligo di predeterminare i criteri per l’attribuzione del punteggio.
In tema di concorsi pubblici, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 02.01.2024, n. 1; 13.02.2020, n. 3562; 09.05.2011, n. 10065).
Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla Commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata mediante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso.
Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle Commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione (cfr. tra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319 e 13 aprile 2023, n. 3733; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7262). In ordine alle modalità di espressione del giudizio, essa ha inoltre confermato la sufficienza del voto numerico, osservando che, in mancanza di una disposizione contraria, esso esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla Commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la Commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845).
Si è rilevato infatti che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi ed al Giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2024, n. 1291).
L'enunciazione dei criteri di massima cui la Commissione si atterrà nella valutazione delle prove di esame costituisce, in altri termini, un momento essenziale di collegamento tra il voto o il giudizio d'inidoneità attribuito alla prova del singolo candidato e l'apprezzamento compiuto dalla Commissione, consentendo di risalire dall'espressione sintetica del giudizio alle relative ragioni e, quindi, di verificarne la coerenza logica e la ragionevolezza: più precisamente, il voto numerico e, se richiesta, la relativa motivazione, rappresentano la conclusione di un procedimento valutativo che muove dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha come parametro di riferimento i criteri di massima preventivamente enunciati, la cui formulazione deve risultare a sua volta ragionevole e coerente con il tema assegnato (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 28 maggio 2012, n. 8412; 21 giugno 2010, n. 14893).
“Non deve infatti obliterarsi che, in linea generale, il voto numerico (anche soltanto complessivo) nei pubblici concorsi è senz’altro ammissibile, in quanto “è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dare conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove” (così, tra le molteplici, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 12/01/2023, n.515, sez. I, 03/11/2022, n.14361; Consiglio di Stato sez. V, 12/01/2023, n.409)” (TAR Lazio, sez. II ter , 5 maggio 2023, n. 7631, confermata da Consiglio di Stato, sez. VII, 28 aprile 2025, n. 3580).
Ciò posto, venendo alla fattispecie all’esame, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, poiché dalla documentazione in atti risulta che la Commissione giudicatrice preposta non ha predisposto alcun criterio di valutazione delle prove orali dei candidati ammessi a tali prove, limitandosi (cfr. allegato 007 del deposito comunale del 16 giugno 2025) a determinare il numero (tre) delle domande da sottoporre a costoro, redatte secondo il programma di esame e riunite in terne inserite in un’urna dalla quale l’esaminando avrebbe prescelto i quesiti.
7. In conclusione per le ragioni e nei limiti esposti il ricorso va dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, dev’essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, affinché la Commissione in diversa composizione, conformandosi al presente provvedimento, proceda alla ripetizione della prova orale di tutti i candidati, previa predisposizione di idonei criteri di valutazione.
8. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vanno poste a carico della resistente Amministrazione, mentre sussistono giuste ragioni per dichiararle non ripetibili nei confronti dei controinteressati intimati che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Castellammare del Golfo al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO