a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unita';
b) enti dipendenti ((dalla Direzione nazionale degli armamenti)) ;
c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.
2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3. Gli enti dipendenti ((dalla Direzione nazionale degli armamenti)) sono disciplinati nel regolamento.