Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 19.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 642/2023 R.G.
TRA
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Matteo Vricella e Jacobo Sanchez
Codoni, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliate;
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paolo Mantovani, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio la (di seguito la la resistente Controparte_1 CP_1
o il datore di lavoro per semplicità), chiedendo di condannarla a pagare loro la retribuzione dei tempi di vestizione e svestizione (c.d. tempo tuta) nonché del tempo impiegato per il passaggio di consegne.
La si è tempestivamente costituita in giudizio sollevando eccezione CP_1
inammissibilità/improcedibilità/nullità del ricorso, eccezione di prescrizione nonché eccezione di compensazione;
ha chiesto, in ogni caso, il rigetto delle domande delle ricorrenti poiché infondate.
1
1. Una breve premessa in fatto.
Le ricorrenti hanno tutte lavorato alle dipendenze della In particolare: CP_1
1) ha lavorato dall'1.12.2018 al 30.9.2021 come ausiliaria socioassistenziale a Parte_1
tempo pieno, inquadrata nel livello 4 Super del CCNL UN1 (vd. buste paga sub doc. 3 fasc. ric. e allegazione attorea sulla data di cessazione del rapporto lavorativo a pag. 1 del ricorso, non contestata dalla resistente a pag. 11 della memoria difensiva);
2) ha lavorato dall'1.10.2018 al 25.8.2021 come ausiliaria socioassistenziale a Parte_3
tempo pieno, inquadrata nel livello 4 Super del CCNL UN (vd. buste paga sub doc. 2 fasc. ric.);
3) ha lavorato dal 21.10.2015 al 20.11.2015, dal 19.12.2015 al 31.7.2016, dal Parte_2
21.8.2016 all'11.6.2017 e dal 18.7.2017 al 15.2.2021 come ausiliaria socioassistenziale a tempo pieno, inquadrata dapprima nel livello B1 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali2 e poi nel livello 4 Super del CCNL UN (vd. buste paga sub doc. 1 fasc. ric. e allegazione attorea sulla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a pag. 1 del ricorso, non contestata dalla resistente a pagg. 10 e 11 della memoria difensiva).
È pacifico tra le parti in causa che le ricorrenti, quali operatrici socioassistenziali, siano state adibite, tra le altre incombenze, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti nell'espletamento delle attività di igiene personale, vestizione, mobilitazione e assunzione dei pasti nonché alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti, al trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici (per tutte vd. allegazioni attoree a pag.
2 del ricorso, non contestate, nella parte in esame, dalla resistente a pag. 3 della memoria difensiva).
È infine provato per tabulas che nell'Accordo regionale UNEBA del 24.2.2022 le organizzazioni sindacali e l'organizzazione di categoria UN concordavano, tra l'altro, che “sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, ultimo comma, del CCNL3, con riferimento alle divise e agli indumenti di servizio
2 che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all'interno dei locali dell'ente per lo svolgimento delle proprie mansioni” (vd. doc. 2 fasc. resist.).
2. Le eccezioni preliminari della CP_1
Esaurita questa premessa in fatto, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del ricorso e/o delle domande proposte dalle ricorrenti, poiché il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza sono stati notificati a un indirizzo di posta elettronica certificata che “non risulta affatto da elenchi pubblici”.
L'eccezione è infondata, in quanto, pur ammettendo in astratto che la notificazione sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., non sono condivisibili le conseguenze giuridiche alle quali giunge la resistente.
E invero, secondo la disposizione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; la qual cosa è avvenuta nel caso di specie, atteso che la si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio prendendo CP_1
posizione, in fatto e diritto, su tutte le questioni prospettate dalle ricorrenti.
Gli asseriti vizi della notificazione sono stati pertanto sanati.
La resistente ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti delle ricorrenti, evidenziando che il termine decorrerebbe “anche in pendenza di rapporto di lavoro, stante
l'astratta assoggettabilità della al regime previsto dall'art. 18 dello Statuto dei CP_1
Lavoratori (si veda, tra l'altro, la visura camerale prodotta sub 1, evidenziante 155 addetti)” e che
“anche dopo la riforma del 2012, la reintegra è il risultato normale nel caso di licenziamento intimato per fatti – oggettivi e soggettivi - insussistenti, analogamente a quanto accadeva prima della novella. Ciò, fermo restando che, comunque, in relazione ai rapporti a tempo determinato via via cessati, la questione nemmeno si porrebbe” (vd. pag. 11 della memoria difensiva).
Questa eccezione è parzialmente fondata.
E infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 26246/2022 (in senso conforme si veda pure Cass. ordinanza n. 18008 dell'1.7.2024) e n. 29981/2022, il termine quinquennale di prescrizione, cui sono soggette le retribuzioni dei lavoratori subordinati, decorre soltanto al momento della cessazione dei rapporti di lavoro tra la e le ricorrenti. CP_1
Ragion per cui, tenuto conto della data di notificazione del ricorso (del 29.11.2023) delle date di
Part cessazione delle relazioni lavorative delle ricorrenti e (del 30.9.2021 e del 25.8.2021), Pt_3
nessuno dei crediti retributivi rivendicati dalle predette ricorrenti risulta prescritto.
3 Per la ricorrente invece, considerato che tra la data di notificazione del ricorso (del Pt_2
29.11.2023) e la data di cessazione del penultimo rapporto di lavoro (dell'11.6.2017) sono trascorsi più di cinque anni, devono dichiararsi prescritti i crediti retributivi rivendicati dalla suddetta ricorrente per le relazioni lavorative dal 21.10.2015 al 20.11.2015, dal 19.12.2015 al 31.7.2016 nonché dal 21.8.2016 all'11.6.2017.
3. La retribuzione del c.d. tempo tuta.
Le ricorrenti hanno chiesto le differenze retributive derivanti dal cd. tempo tuta, sostenendo che nell'esercizio della propria prestazione lavorativa sono tenute a indossare obbligatoriamente una divisa da lavoro e che il tempo per indossarla e per dismetterla – pari a complessivi trenta minuti al giorno – sia aggiuntivo rispetto all'orario di lavoro.
Hanno dedotto a sostegno delle pretese differenze retributive:
• di avere prestato attività lavorativa a tempo pieno su tre turni dalle ore 6.00 alle ore 13.12, dalle ore 14.00 alle ore 21.12 oppure dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
• di essere state tenute a indossare particolari indumenti da lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa (casacca, pantaloni, calzini, scarpe chiuse con pianta larga e tacco basso nonché copricapo);
• che le operazioni di vestizione e svestizione dovevano obbligatoriamente avvenire all'interno della presso appositi spogliatoi messi a loro disposizione;
CP_1
• che, in aggiunta all'attività di vestizione compiuta prima dell'inizio del turno, l'operatrice
“montante” era tenuta, in base al piano di lavoro (di cui al doc. 4 fasc. ric.), a presentarsi in reparto dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno a motivo del cd. passaggio di consegne;
• che l'attività di vestizione avveniva prima dell'orario di inizio turno e del cd. passaggio di consegne e che essa richiedeva un tempo non inferiore a 10 minuti, ai quali si aggiungevano i 10 minuti richiesti per il passaggio di consegne;
• che l'attività di svestizione avveniva dopo l'orario di fine turno e richiedeva un tempo non inferiore a 10 minuti;
• che la ha sempre retribuito l'attività lavorativa prestata dalle ore 6.00 alle ore CP_1
13.12, dalle ore 14.00 alle ore 21.12 e dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre non ha mai retribuito il tempo impiegato per la vestizione e il passaggio di consegne (prima delle ore
6.00, delle ore 14.00 e delle ore 22.00) nonché il tempo impiegato per la svestizione (dopo le ore 13.12, le ore 21.12 e le ore 6.00).
La ha sostenuto: CP_1
4 o che le ricorrenti erano prive di imposizioni di orario, non essendo stato mai chiesto loro di arrivare in anticipo rispetto all'orario di inizio turno ovvero di uscire dopo l'orario di fine turno, entrando e uscendo “in struttura ben oltre e ben prima rispetto (n.d.r.) all'orario che -
a detta delle stesse – sarebbe stato loro imposto” e interessando al datore di lavoro unicamente che “le lavoratrici prendessero servizio indossando la “divisa””; con la conseguenza che manca l'elemento dell'eterodirezione del tempo e del luogo in cui le ricorrenti indossavano e dismettevano le divise di lavoro;
o che le ricorrenti potevano prelevare le divise, portarle a casa e ivi indossarle, non essendo mai stato detto loro di vestirsi e svestirsi negli spogliatoi della struttura e non essendo mai state emanate “disposizioni di servizio relative al c.d. “tempo-tuta”…nella pacifica assenza di specifiche disposizioni aziendali a riguardo (men che meno corredate di un correlativo sistema sanzionatorio)”; con la conseguenza che indossare e dismettere la divisa di lavoro rientrava tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa;
o che per le attività prestate dalle ricorrenti non si configurava alcun pericolo di contaminazione con materiale biologico e sanitario, né particolari necessità di protezione individuale;
con la conseguenza che non può qualificarsi la divisa da loro indossata come dispositivo di protezione individuale;
o che l'indicazione contenuta nel piano di lavoro era “meramente indicativa e per nulla vincolante, essendo chiaro che il passaggio delle consegne sarebbe avvenuto durante la
“coda” del turno precedente”, ossia “nei dieci minuti successivi alla “fine” del turno della lavoratrice smontante (minuti pagati, come ammesso dalle stesse controparti)”, e accadendo
“di frequente, che le lavoratrici timbrassero l'entrata in struttura in orari del tutto incompatibili con l'asserita presenza in reparto, rispettivamente, alle 6,50, alle 13,50 o alle
21,50”, “senza peraltro che la datrice di lavoro – emblematicamente - le riprendesse in alcun modo o contestasse loro alcunché a riguardo”;
o che “considerazioni analoghe valgono, naturalmente, anche in relazione al termine del turno, laddove si consideri, oltretutto, che le ricorrenti hanno affermato che la timbratura in uscita avveniva “10-15 minuti dopo la fine del turno” (in realtà, molto spesso, assai prima, come risulta dalla stessa documentazione ex adverso prodotta da 1 a 3), dando peraltro atto che “venivano sempre riconosciute, di default, 7 ore e 12 minuti di lavoro”, superiori, quindi, alla durata del turno in senso stretto”.
Le tesi e le argomentazioni della resistente relative al tempo di vestizione/svestizione non sono condivisibili.
5 Giova premettere in diritto che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, nel dare attuazione alla direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000, ha definito l'orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che, al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione debba essere retribuito o meno, occorre fare riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo a essa necessario deve essere retribuito (cfr.
Cass. n. 13706/2014; Sez. Un. n. 11828/2013; n. 9215/2012; n. 19358/2010).
Anche nella giurisprudenza comunitaria è stato affermato che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato a essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e a essere a disposizione di quest'ultimo per potere fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Dunque, affinché il tempo tuta possa essere considerato tempo di lavoro effettivo, con conseguente obbligo del datore di lavoro di retribuirlo, occorre che l'operazione di vestizione sia diretta dal datore di lavoro (il quale ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione) oppure che si tratti di operazione di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ossia di un'operazione preparatoria indispensabile della prestazione lavorativa), di modo che il datore di lavoro potrebbe legittimamente rifiutare la prestazione lavorativa in difetto dell'operazione preparatoria (vd. Cass. n. 2965/2017, Cass. n. 19358/2010, Cass. n. 19273/2006 e
Cass. n. 15734/2003).
Con specifico riguardo all'elemento della eterodirezione la Corte di Cassazione ha precisato che:
“L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare
6 la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.” (vd. Cass. n. 1352/2013).
E che: “Al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.” (vd. Cass. n. 5437/2019).
Elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro. Non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita. Il rilievo risulta ancor più dirimente ove gli indumenti necessari allo svolgimento delle mansioni spieghino, altresì, funzione di dispositivo di protezione individuale: in tal caso, la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro risulta strettamente correlata all'esigenza di salvaguardare la salute dei dipendenti, obbligo sancito dall'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 12935/2018).
Tanto chiarito in diritto, si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente – dall'istruttoria orale espletata mediante l'audizione di cinque testi (due di parte ricorrente, due di parte resistente e un testimone di riferimento4) è emerso che:
- Le ricorrenti sono state obbligate dal datore di lavoro a indossare la divisa presso la struttura della utilizzando gli spogliatoi messi a disposizione dal datore di lavoro. CP_1
Le ricorrenti, dunque, non erano libere di scegliere se indossare la divisa nei locali della o nella propria abitazione, essendo obbligate a svolgere le operazioni di CP_1 vestizione/svestizione all'interno dei locali della per ragioni di carattere igienico CP_1
7 sanitario, imposte dall'attività svolta dalla resistente di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria a soggetti “fragili” in quanto anziani e disabili.
Al riguardo, il teste di parte ricorrente dipendente della resistente, Testimone_2
come assistente sanitario (ASA), sin dal 2009 – ha dichiarato: “Sul cap. 6): confermo. ADR: quando abbiamo iniziato a lavorare ci hanno dato la divisa e ci hanno detto che potevamo svolgere le nostre mansioni solo con la divisa. ADR: dovevamo cambiarci in struttura.
ADR: quando ho iniziato a lavorare mi è stato detto che dovevo arrivare al lavoro, cambiarmi in struttura e iniziare a lavorare con la divisa. Arrivare o andare via dal posto di lavoro con la divisa non era contemplato… A domanda dell'Avv. Mantovani: non so se ci fosse una disposizione scritta del datore di lavoro che prescrivesse di indossare la divisa in struttura, era piuttosto una disposizione verbale. Posso dire che a me è capitato una volta, si parla di qualche anno fa, di arrivare in struttura già con la divisa indossata, essendo io in ritardo, e in quella occasione mi è stato ribadito che non era possibile arrivare e andare via dalla struttura con la divisa indossata. ADR: se ben ricordo in quella occasione è stato il
OS, sig. , ad ammonirmi per avere indossato la divisa prima di Testimone_1 raggiungere il posto di lavoro.” (vd. verbale di udienza del 24.9.2024).
Convergono con le dichiarazioni del testimone quelle dell'altro teste di parte Tes_2 ricorrente – dipendente della resistente, come assistente sanitario Parte_4
(ASA), sin dal 2008 – che ha riferito in proposito: “Sul cap. 6): confermo. ADR: al momento del colloquio ci hanno detto che avremmo dovuto indossare la divisa in struttura. Noi non potevamo arrivare e andare via dal lavoro con la divisa. ADR: è capitato in passato che
8 alcune colleghe arrivassero con la divisa in struttura;
in quei casi ricordo che sono state rimproverate dal OS e coordinatore di tutta la struttura sig. .” (vd. Testimone_1
verbale di udienza del 24.9.2024).
Riscontrano le menzionate dichiarazioni testimoniali le esaustive affermazioni del teste di riferimento il quale, oltre a chiarire espressamente le ragioni Testimone_1 sottese all'obbligo di indossare e dismettere la divisa nei locali della struttura (sul punto vd. pure la visura camerale prodotta da parte resistente sub doc. 1 e segnatamente l'oggetto Parte sociale a pag. 3), ha confermato di avere rimproverato verbalmente il personale ASA e inadempiente al predetto obbligo (come sostenuto dai due testimoni di parte ricorrente). Egli ha dichiarato nello specifico: “ADR: ho iniziato a lavorare per la resistente come infermiere circa venti-ventidue anni fa. Il mio rapporto di lavoro è cessato circa tre anni fa. ADR: per una decina di anni ho lavorato come infermiere e poi ho svolto le mansioni di coordinatore.
ADR: come coordinatore mi sono occupato del coordinamento di due reparti, poi sono aumentati a tre e successivamente, con l'introduzione di un altro coordinatore, sono stato adibito al coordinamento dei coordinatori. ADR: il regolamento prevedeva che il personale
OSS e ASA dovesse indossare la divisa sul posto di lavoro. ADR: la struttura aveva appositi spogliatoi per il personale sanitario, assistenziale e addetto alle pulizie, mentre per gli addetti alla cucina e alla lavanderia c'erano altri locali. Ognuno aveva a disposizione almeno un armadietto, qualcuno ne aveva due. ADR: quando parlo di regolamento non alludo a delle disposizioni scritte ma a una prassi della Anche quando io ho CP_1
iniziato a lavorare mi hanno dato le chiavi e mi hanno detto che dovevo cambiarmi in struttura. ADR: c'era qualcuno che andava a casa e veniva a lavoro con la divisa, erano pochi – credo tre o quattro – ed era solo personale ASA o OSS, non infermieri. Io ho ripreso verbalmente questi dipendenti quando ho visto che raggiungevano e andavano via dal posto di lavoro con la divisa. Preciso che il mio orario di lavoro ordinario era dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (ma era variabile) e che, quindi, i dipendenti di cui ho detto, che vedevo arrivare con la divisa, erano quelli del turno mattina-pomeriggio. Quando li vedevo arrivare al cambio turno già con la divisa indossata, come ho detto, li richiamavo verbalmente. ADR:
l'organizzazione della struttura è mutata nel tempo, per diversi anni i dipendenti dovevano lavare la divisa a casa (all'inizio del rapporto di lavoro la resistente consegnava due divise, di anno in anno ne veniva aggiunta una); successivamente, quando è stata costruita la lavanderia esterna, del lavaggio delle divise ha iniziato ad occuparsi la resistente. ADR: questo avvicendamento nelle operazioni di lavaggio della divisa non ha inciso in alcun modo sulle operazioni di vestizione, che erano sempre da fare all'interno della struttura…
9 ADR: al tempo in cui ho iniziato a lavorare non ricordo le disposizioni di una persona o una circolare in particolare sull'obbligo di indossare la divisa negli spogliatoi della resistente;
l'obbligo era implicito, tenuto conto che quando sono stato assunto mi hanno consegnato le chiavi di due armadietti, uno per i vestiti sporchi e uno per quelli puliti (poi non sempre erano a disposizione due armadietti) e tenuto conto che l'ambiente in cui lavoravo era pieno di persone fragili, le quali dovevano essere protette il più possibile dal contatto con agenti patogeni… A domanda dell'Avv. Giudici: quanto ho detto sull'obbligo di indossare la divisa riguardava tutti i reparti” (vd. verbale di udienza del 28.1.2025).
Pure il teste di parte resistente – dipendente della resistente, come Testimone_3
operatrice sociosanitaria nei nuclei specialistici, sin dal 1994 – ha confermato, come i Pt_5 testimoni di parte ricorrente, che: “quando entri in servizio devi avere la divisa. Devi entrare in borghese e cambiarti nello spogliatoio. ADR: non ho mai visto una mia collega arrivare al lavoro in divisa. ADR: ho un armadietto personale negli spogliatoi…ADR: non so se le lavoratrici che provvedevano al lavaggio della divisa a casa potessero arrivare al lavoro già con la divisa indossata. Io non ho mai visto qualcuno arrivare con la divisa.” (vd. dichiarazioni sui capitoli 2) e 4) della memoria all'udienza del 24.9.2024).
Non può inficiare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali sin qui esaminate il contenuto della testimonianza del teste di parte resistente . Tes_4
Egli, infatti, è l'unico ad avere riferito che “ADR: le ricorrenti e in generale tutti gli ASA e
OSS possono arrivare sul posto di lavoro già con la divisa indossata e non sono obbligati a indossare la divisa da lavoro in struttura. L'unica cosa che chiede la direzione è che le ricorrenti e gli altri dipendenti si presentino in reparto all'orario di inizio del turno di lavoro con la divisa indossata.”, precisando che “ADR: a memoria ricordo che non c'è alcuna disposizione scritta che imponga alle lavoratrici di indossare la divisa da lavoro in struttura;
né c'è alcuna disposizione scritta che obblighi le ricorrenti a presentarsi prima dell'orario di inizio del turno di lavoro.”. Per poi affermare, tuttavia, che “ADR: dal
2.3.2020 abbiamo chiesto al personale di lasciare le divise all'interno della struttura per provvedere al lavaggio in struttura. Da quel momento è stata data verbalmente la disposizione di indossare la divisa in struttura, proprio perché tale divisa doveva essere lavata sul posto.”, e dunque così confermando l'esistenza di un obbligo di indossare e dismettere la divisa in struttura – sebbene successivo al momento di insorgenza indicato dagli altri testimoni – e l'esistenza di una disposizione verbale, e non scritta, in merito a un siffatto obbligo. Peraltro, per il periodo precedente al 2.3.2020, è proprio il testimone ad affermare: “Per il periodo precedente alla data pocanzi individuata non ho memoria e non
10 sono a conoscenza della esistenza di una disposizione verbale di contenuto identico a quello della disposizione data dal 2.3.2020” (vd. verbale di udienza del 24.9.2024).
- Le ricorrenti erano obbligate a giungere sul luogo di lavoro in anticipo rispetto all'orario di inizio turno – le ore 6.00, le ore 14.00 o le ore 22.00, a seconda del turno di lavoro al quale erano assegnate – onde indossare gli indumenti da lavoro in tempo utile per essere in reparto e cominciare a lavorare alle ore 6.00, alle ore 14.00 o alle ore 22.00. L'orario di fine turno – alle ore 13.12, alle ore 14.00, alle ore 21.12, alle ore 22.00 o alle ore 6.00 – coincideva sempre con l'orario in cui si concludeva la prestazione in reparto. Le ricorrenti erano retribuite per l'attività prestata dalle ore 6.00 alle ore 13.12, dalle ore 6.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.12, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 ovvero dalle ore 22.00 alle ore
6.00.
- Le ricorrenti, arrivate in struttura, per raggiungere gli spogliatoi percorrevano un vialetto di modesta lunghezza, scendevano una piccola rampa di scale, timbravano il cartellino (presso il dispositivo collocato in prossimità delle scale) ed entravano nello spogliatoio situato in prossimità della timbratrice (l'altro spogliatoio si trovava dopo il corridoio che conduceva alle cucine).
Giunte nello spogliatoio e dismessi gli abiti propri, indossavano gli abiti da lavoro.
Indossata la divisa, le ricorrenti si recavano in reparto, a mezzo delle scale o dell'ascensore
(“oltre al piano terra, c'erano due piani e gli spogliatoi erano nei sotterranei”), per iniziare l'attività lavorativa all'orario di inizio del turno assegnato.
A fine turno le ricorrenti percorrevano lo stesso tragitto dell'andata e timbravano l'uscita prima di entrare nello spogliatoio per la svestizione.
- La divisa fornita dalla resistente era costituita da pantaloni e giacca nel periodo invernale nonché da pantaloni e maglietta a maniche corte nel periodo estivo, oltre alle scarpe con pianta larga e tacco basso;
il copricapo era indossato solo in occasione della distribuzione dei pasti.
In merito agli ultimi tre punti elencati il teste di parte ricorrente ha Parte_6 dichiarato: “ADR: l'orario di lavoro di ASA (ausiliari socio assistenziali) e OSS (operatori socio sanitari) è organizzato su tre turni: quello della mattina dalle 6.00 sino alle 13.12; quello pomeridiano dalle 14.00 alle 21.12; quello notturno dalle 22.00 alle 6.00. In aggiunta a questi c'è un ulteriore turno della mattina dalle 6.00 alle 14.00 e un ulteriore turno del pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00. Preciso che io non faccio il turno notturno lavorando part-time. ADR: ho conosciuto le ricorrenti sul posto di lavoro ed è capitato che lavorassimo negli stessi turni…Sul cap. 8): confermo. ADR: gli spogliatoi si trovano al
11 piano terra. ADR: all'interno dello spogliatoio ognuna di noi dispone di un armadietto personale. ADR: la divisa da lavoro si compone di pantaloni, casacca e scarpe da lavoro.
Per le divise c'è una lavanderia interna, però in alcuni casi è possibile portarla a casa per il lavaggio. ADR: abbiamo tre divise a disposizione e quando si usurano possiamo chiederne di cambiarne una. ADR: io che provvedo al lavaggio delle divise a casa faccio in modo di lasciare sempre una divisa pulita all'interno dell'armadietto e, quindi, porto la divisa utilizzata in giornata a casa per il lavaggio…Sul cap. 11): le ricorrenti erano tutte operatrici sanitarie. Sull'orario posso dire che le ricorrenti dovevano presentarsi sul luogo di lavoro sempre prima rispetto alle ore 6.00. Quindi credo che arrivassero per le ore
5.40/5.45. Dovevano arrivare prima delle ore 6.00 per prendere la consegna, ossia dovevano entrare in turno e ricevere le indicazioni dalla collega del turno precedente nonché le direttive sul da farsi dall'infermiere. La consegna aveva una durata di circa 10-
15 minuti. ADR: io arrivavo in prossimità della struttura, parcheggiavo, poi percorrevo un vialetto non molto lungo per arrivare all'entrata, qui scendevo le scale di un piano e trovavo la timbratrice;
dopo avere timbrato andavo nello spogliatoio. Ci sono due spogliatoi, uno (il mio) a due passi dalla timbratrice e un altro che si trova dopo un corridoio un po' lungo e le cucine. Nello spogliatoio dismettevo i miei abiti civili e indossavo la divisa e dopo mi recavo in reparto per la consegna - presente a ogni cambio turno - o con le scale o attraverso l'ascensore…Sul cap. 16): spesso poteva capitare che il turno non finisse alle 13.12; è probabile quindi che le ricorrenti uscissero alle 13.30 dalla struttura. Preciso che le operatrici in uscita alle ore 13.12 comunque devono compiere tutte le annotazioni su quanto accaduto nel turno all'interno di un apposito quaderno redatto per ogni ospite. ADR: il tragitto da percorrere in uscita è uguale a quello dell'andata. ADR: timbriamo prima di entrare nello spogliatoio per la svestizione. Sul cap. 17): confermo.
ADR: le modalità del turno pomeridiano e di quello notturno sono identiche a quelle che ho descritto fin qui. Sul cap. 31): confermo salvo che per il copricapo, che viene messo solo durante la distribuzione dei pasti…A domanda dell'Avv. Mantovani: io arrivavo in struttura verso le ore 5.45 (più che alle 5.40) ma nessuno ci ha mai detto che alle ore 5.45 dovevamo arrivare. Invece ci è sempre stato detto che dovevamo essere in reparto dieci minuti prima dell'orario di inizio lavoro per il passaggio di consegne, quindi se si considerano questi dieci minuti è ovvio che l'arrivo in struttura dovesse avvenire, quantomeno, alle ore 5.45 dovendo noi indossare la divisa prima di effettuare il passaggio di consegne.” (vd. verbale di udienza del 24.9.2024).
12 Le dichiarazioni dell'altro teste di parte ricorrente e del teste di Testimone_5
riferimento collimano con quanto riferito dal testimone Testimone_1 Tes_2
sugli orari di lavoro e di presenza in reparto, sul tempo di lavoro retribuito, sul percorso seguito per raggiungere gli spogliatoi nonché sugli indumenti da lavoro indossati.
Part Segnatamente il testimone ha riferito: “ADR: e ASA hanno turni di Testimone_5
lavoro mattutini, pomeridiani e notturni. Il turno della mattina va dalle 6.00 alle 13.12 e un'operatrice si ferma dalle 6.00 alle 14.00, quello del pomeriggio dalle 14.00 alle 21.12 e un'operatrice si ferma dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e quello notturno dalle 22.00 alle 6.00.
ADR: agli orari di inizio menzionati noi dovevamo essere già in reparto con la divisa…
ADR: superato l'ingresso della struttura, dopo avere percorso una piccola rampa di scale, arrivo al timbratore, timbro e poi raggiungo lo spogliatoio. Gli spogliatoi sono due, uno è vicino alla timbratrice e l'altro invece si trova dopo un corridoio. ADR: arrivata nello spogliatoio mi svesto e indosso la divisa, che si compone di casacca, pantaloni e ciabatte.
Dopo avere chiuso il mio armadietto, esco dallo spogliatoio, salgo in reparto a piedi o con
l'ascensore. Arrivata in reparto raggiungo una stanzetta che viene utilizzata solo per le consegne orali e per redigere quelle scritte a fine turno. A domanda dell'Avv. Mantovani: di solito noi timbriamo alle ore 5.40 per poi essere in reparto alle ore 6.00” (vd. verbale di udienza del 24.9.2024).
Il testimone ha affermato: “ADR: la divisa era composta da due Testimone_1
pezzi, pantaloni e giacca nel periodo invernale e pantaloni e maglietta bianca nel periodo estivo (anche la divisa è cambiata nel corso del tempo, sia nei modelli che nei colori). ADR: il personale poteva accedere alla struttura da due entrate, quando si entrava si passava dall'orologio della timbratura, si timbrava e si accedeva allo spogliatoio: quello delle donne era vicino al timbratore, invece quello degli uomini si raggiungeva attraverso il corridoio delle cucine. Dopo di che si accedeva ai reparti tramite le scale o gli ascensori;
in tutto, oltre al piano terra, c'erano due piani e gli spogliatoi erano nei sotterranei. ADR: per questa circostanza la conferma deve essere chiesta all'ufficio, per quanto ne so io per il calcolo della retribuzione rilevava l'orario di inizio turno e non l'orario della timbratura”
(vd. verbale di udienza del 28.1.2025).
Nessun rilievo assume la circostanza che la non abbia indicato alle ricorrenti un orario CP_1
in cui arrivare in struttura per iniziare le operazioni di vestizione o in cui andare via dai reparti di adibizione per iniziare le operazioni di svestizione, lasciando alle ricorrenti la scelta dell'orario in cui arrivare o andare via.
13 Ciò che rileva è che le ricorrenti siano tenute ad arrivare alla per compiere le CP_1 operazioni di vestizione necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa, prima dell'inizio del turno e che siano tenute ad andare via dai reparti di adibizione, per dismettere gli abiti indispensabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, solo dopo l'orario in cui si concludeva il turno di lavoro.
Si tratta di obblighi – oltre che impartiti oralmente dal datore di lavoro (come ammesso dai testimoni , , e quest'ultimo per il periodo successivo Tes_2 Tes_5 Tes_3 Tes_1 Tes_4
al 2.3.2020) – implicitamente imposti alle ricorrenti dalla natura della prestazione lavorativa, prestazione della quale si avvantaggia il datore di lavoro che è conseguentemente tenuto a sopportare il relativo onere economico (retribuzione del tempo tuta).
Se le ricorrenti effettuassero le operazioni di vestizione alle ore 6.00, alle ore 14.00 o alle ore 22.00 inizierebbero a rendere la loro prestazione lavorativa in ritardo rispetto alla programmazione aziendale della creando un disagio organizzativo alla resistente ed esponendosi al CP_1
rischio di irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Identiche considerazioni valgono per l'ipotesi in cui le ricorrenti decidessero di interrompere la prestazione lavorativa prima delle ore 13.12, delle ore 14.00, delle ore 21.12, delle ore 22.00 o delle ore 6.00 onde compiere le operazioni di svestizione.
Per quanto attiene, infine, alla circostanza evidenziata dalla resistente secondo cui l'obbligo delle ricorrenti di indossare gli indumenti da lavoro nei locali della non è imposto dal datore CP_1
di lavoro né costituisce un dispositivo di protezione individuale, valgono i principi affermati dalla
Corte di Cassazione poc'anzi richiamati.
Il tempo tuta va considerato lavoro effettivo e deve conseguentemente essere retribuito non solo quando le operazioni di vestizione/svestizione siano dirette dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo dell'esecuzione, ma anche quando si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, diversamente risultando impedita la stessa giuridica possibilità di corretto svolgimento dell'attività svolta dal datore di lavoro.
Ed è proprio questo il caso di specie, in quanto se le ricorrenti si presentassero al reparto prive degli indumenti di lavoro – con ciò esponendo al rischio di “contatto con agenti patogeni” le “persone fragili” presenti in struttura, da loro assistite nell'espletamento delle attività di igiene personale, vestizione, mobilitazione e di assunzione dei pasti, nonché loro stesse, nell'espletamento delle attività di stoccaggio dei rifiuti, trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici – la ben sarebbe legittimata (o meglio obbligata) a rifiutare la loro CP_1
prestazione lavorativa.
14 Per tutto quanto finora esposto, va, pertanto, affermato il diritto delle ricorrenti ad avere retribuito il tempo tuta.
Tale pretesa creditoria, a differenza di quanto eccepito dalla non si ritiene CP_1
compensabile con la retribuzione corrisposta alle ricorrenti per i dieci minuti di pausa dal lavoro, fruiti in ogni turno lavorativo.
E invero, il riconoscimento di una pausa intermedia retribuita sin dall'inizio del rapporto di lavoro di ogni ricorrente rappresenta un trattamento riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore a livello di contrattazione individuale, che può derogare in melius alla disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs.
n. 66/2003.
Come emerge dalla piana lettura della disposizione normativa citata, infatti, la disciplina delle pause
è demandata alla contrattazione collettiva, la quale è libera di determinare sia le modalità che la durata della pausa, mentre solo in mancanza della disciplina collettiva è il medesimo legislatore, in via residuale, a prevedere la durata minima della pausa e la sua collocazione tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa, tenendo conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Ora, posto che nel caso in esame non è stata allegata dalla resistente l'esistenza di una disciplina collettiva delle pause intermedie e che, peraltro, esisteva una disciplina individuale delle pause in questione, quest'ultima deve sicuramente prevalere sulla disciplina legislativa delle pause intermedie, residuale e di minor favore rispetto a quella prevista a livello di contrattazione individuale.
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato da parte ricorrente all'udienza del 4.6.2024
(vd. relativo verbale di udienza) per espressa ammissione della resistente presso la era CP_1 in vigore una “vera e propria prassi aziendale”, secondo la quale “era consentito ai dipendenti di fruire di pause sul lavoro senza decurtazione della retribuzione” (vd. pag. 9 della memoria difensiva).
Sicché, a fronte del pregresso, consolidato e continuativo (considerata la durata dei rapporti di lavoro delle ricorrenti) riconoscimento ai dipendenti della retribuzione per i dieci minuti di pausa dal lavoro ad opera del datore di lavoro, la compensazione con gli importi dovuti per il cd. tempo tuta poteva essere effettuata solo se espressamente convenuta dalle parti del rapporto di lavoro.
Come poi accaduto con l'accordo aziendale stipulato in data 20.10.2022 (vd. doc. 4 fasc. resist.).
In ordine alla quantificazione del tempo tuta, la deduzione delle ricorrenti di impiegare un tempo non inferiore a 30 minuti giornalieri per compiere l'attività di vestizione/svestizione – oltre a costituire una stima francamente eccessiva – non ha trovato conferma nell'istruttoria per le ragioni di cui si dirà a breve.
15 Alla luce dell'emergenze dell'escussione testimoniale, valutate in base alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.), si stima congruo per tutte le ricorrenti il tempo tuta di 15 minuti totali al giorno, che andrà riconosciuto solo in relazione alle giornate di effettiva presenza sul luogo di lavoro.
Tale stima si fonda sulla analisi delle seguenti circostanze di fatto, comprovate dall'istruttoria orale e documentale:
- il fatto che le ricorrenti siano tenute a svestirsi prima di indossare la divisa da lavoro;
- il numero di capi indossati;
- il tragitto percorso dalle ricorrenti;
(per tutte le suddette circostanze si vedano le risultanze dell'istruttoria orale, pocanzi elencate);
- il fatto che nell'Accordo regionale UNEBA del 24.2.2022 il tempo di vestizione/svestizione sia stato quantificato in “15 i minuti a turno di lavoro” (vd. doc. 2 fasc. resist.).
Contrariamente a quanto richiesto dalle ricorrenti, il tempo dedicato al cd. passaggio di consegne non si ritiene debba essere ricompreso nei minuti retribuiti dal datore di lavoro a titolo di cd. tempo tuta.
Infatti, come riferito dal testimone di riferimento – autore del piano di Testimone_1 lavoro prodotto sub doc. 4 fasc. ric. (dal quale si apprende l'esistenza del passaggio di consegne in questione) – “quanto al passaggio di consegne tra infermieri e personale assistenziale (quello misto), esso avveniva a turno iniziato, quindi dopo le ore 6.00 o le ore 14.00. ADR: quanto ai passaggi di consegne da OSS a OSS oppure da infermieri a infermieri, essi dovevano avvenire dieci minuti prima, ma in concreto l'applicazione del piano di lavoro era piuttosto variegata: alcuni dipendenti arrivavano anche venti/trenta minuti prima dell'orario di inizio turno, altri dieci minuti prima e altri, ancora, a turno di lavoro già iniziato”. Il testimone ha poi aggiunto: “A domanda dell'Avv. Mantovani: se l'operatore non osservava questi dieci minuti del passaggio di consegne non veniva segnalato o punito disciplinarmente o richiamato da me, dal Direttore sanitario o dal coordinatore.” (vd. verbale di udienza 28.1.2025).
Con la conseguenza che non si ritiene esistente una disposizione del datore di lavoro che imponesse ai dipendenti di presentarsi in reparto dieci minuti prima dell'inizio del turno, con la divisa indossata, al fine di ricevere le consegne dai dipendenti smontanti.
Il fatto che ciascun dipendente era libero di dare attuazione o meno all'indicazione (o meglio, esortazione) contenuta nel piano di lavoro rivela, in modo inequivoco, che le ricorrenti non erano obbligate a mettere a disposizione della la loro opera nei dieci minuti antecedenti CP_1 all'orario di inizio del turno, e dunque secondo le modalità spazio-temporali prestabilite dal datore
16 di lavoro. Tale fatto, peraltro, è corroborato dall'orario di timbratura in entrata delle ricorrenti, difficilmente compatibile con l'orario in cui sarebbero state obbligate, in ipotesi, a presentarsi in reparto (vd. timbrature).
Né, del resto, l'esistenza di un siffatto obbligo può desumersi dal contenuto e dalla portata del passaggio di consegne, che si risolveva, in sostanza, in un mero passaggio di annotazioni scritte sui Parte pazienti quando effettuato tra o ASA. Diversamente, quello tra infermieri e personale assistenziale, rilevante al fine di consentire al personale da ultimo menzionato di apprendere le informazioni sanitarie sui pazienti, avveniva a turno iniziato e, conseguentemente, era già ricompreso nel tempo di lavoro retribuito dalla (vd. dichiarazioni dei testimoni di parte CP_1
ricorrente e del teste di riferimento).
Venendo dunque alla determinazione del quantum debeatur, possono essere utilizzati i conteggi depositati da parte ricorrente (sviluppati considerando 30 minuti di tempo di vestizione/svestizione), dimezzati (in ragione del riconoscimento di 15 minuti di tempo di vestizione/svestizione), con le precisazioni di cui a breve si dirà.
Tali conteggi assumono come base di calcolo la retribuzione oraria lorda percepita dalle ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e il numero di giorni lavorati nel mese (escludendo i giorni di assenza per malattia, ferie, infortunio, etc.) da ciascuna ricorrente nei periodi di lavoro alle dipendenze della (come individuati nella premessa in fatto). CP_1
Quanto alla determinazione del primo parametro, le ricorrenti hanno allegato di avere provveduto a
“ricostruire mese per mese, sulla base delle buste paga, la retribuzione oraria lorda di ciascuna ricorrente (ottenuta dividendo la retribuzione lorda base mensile per il divisore orario di 156, come da CCNL comparto regioni e autonomie locali - doc.
5 - fino al mese di giugno 2017; in seguito, dividendo la retribuzione lorda base mensile per il divisore orario di 164, come da CCNL UNEBA - doc.23)”.
Il calcolo effettuato dalle ricorrenti per determinare il parametro in esame è corretto, perché tiene conto della retribuzione lorda mensile individuata, per ciascuna ricorrente e per ogni mese dei periodi di interesse, dalle buste paga elaborate dalla nonché dei divisori orari previsti CP_1
dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicati dalla medesima (vd. docc. 23 e 5 CP_1
fasc. ric. e doc. 3 fasc. resist.) – come riportati anche dal consulente di parte resistente nella perizia prodotta sub doc. 6 fasc. resist.
Non sono condivisibili le argomentazioni svolte dalla resistente – peraltro in modo generico e senza alcun supporto allegatorio in fatto e in diritto, mediante mero rinvio alla perizia citata – in merito all'operatività della “banca ore”, poiché, come osservato in modo condivisibile da parte ricorrente all'udienza del 4.6.2024 (vd. relativo verbale), l'istituto della compensazione con riposo sostitutivo
17 da accantonare nella “banca ore” può operare solo su richiesta del lavoratore – richiesta nella specie mancante.
Non solo.
Dall'analisi della perizia prodotta da parte resistente non è dato comprendere la ragione per cui la retribuzione lorda mensile indicata dal consulente sia differente rispetto a quella indicata da parte ricorrente e, quindi, rispetto a quella indicata nelle buste paga. Si veda a titolo esemplificativo la retribuzione lorda mensile della ricorrente relativa al mese di marzo 2016, che parte Pt_2
ricorrente, replicando i dati contenuti nella relativa busta paga, quantifica in euro 1.481,75, e parte resistente quantifica in euro 1.443,36, senza tuttavia che tale importo trovi riscontro in alcuno dei dati esposti nella busta paga o in altro diverso dato retributivo contrattuale puntualmente indicato.
Quanto alla determinazione del secondo parametro, si ritiene invece di potere accogliere le obiezioni sollevate da parte resistente sulla quantificazione dei giorni di effettiva presenza in servizio, conteggiati dal consulente avendo riguardo ai fogli presenze delle ricorrenti, che invece non erano tutti nella disponibilità di parte ricorrente (si veda il dettagliato elenco di “tabulati” mancanti riportato a pag. 11 della memoria difensiva).
Ne consegue che la viene condannata a pagare alle ricorrenti gli arretrati retributivi CP_1
(corrispettivo del tempo tuta) relativi al periodo dall'1.12.2018 al 30.9.2021 per al Parte_1 periodo dall'1.10.2018 al 30.9.2021 per e al periodo dal 18.7.2017 al 15.2.2021 per Parte_3
(considerata la prescrizione maturata per i primi tre rapporti di lavoro a tempo Parte_2
determinato, di cui si è detto), che spettano a ciascuna ricorrente in base alle giornate di presenza effettiva sul posto di lavoro cadenti nell'intervallo di tempo da loro preso in considerazione nei conteggi espletati.
Detti arretrati retributivi sono pari a 1/2 delle somme indicate nei “conteggi 30 min.”, previa detrazione – tenuto conto delle contestazioni specifiche e fondate effettuate dalla resistente – delle somme richieste dalle ricorrenti e per i giorni in cui non è stata prestata alcuna attività Pt_2 Pt_3
lavorativa.
Agli arretrati retributivi così determinati devono essere assommate le incidenze sulle mensilità aggiuntive e sul TFR, in ragione della natura retributiva delle somme dovute e della continuità dell'obbligo di corresponsione delle predette.
Ragion per cui viene condannata a pagare a: Controparte_1
la somma complessiva lorda di euro 883,82 (705,25 + 117,62 + 60,95), di cui euro Parte_1
60,95 a titolo di TFR;
la somma complessiva lorda di euro 2.143,07 (1.581,47 + 413,80 + Parte_2
147,80), di cui euro 147,80 a titolo di TFR.
18 la somma lorda complessiva di euro 1.521,07 (1.213,87 + 202,30 + 104,90), di cui Parte_3
euro 104,90 a titolo di TFR.
Tali somme vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dalla scadenza di ogni singolo credito fino al saldo (art. 429, ultimo comma c.p.c.).
Le spese processuali.
Le spese processuali sostenute dalle ricorrenti vanno poste a carico di Controparte_1
soccombente e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum e
[...] all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva lorda di euro 883,82, di cui euro 60,95 a titolo di TFR, a la Parte_2
somma complessiva lorda di euro 2.143,07 di cui euro 147,80 a titolo di TFR e a Parte_3
la somma lorda complessiva di euro 1.521,07 di cui euro 104,90 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al saldo;
2) condanna a pagare alle ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in complessivi euro 3.083,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi agli Avv.ti Jacobo
Sanchez Codoni e Matteo Vricella, che si sono dichiarati antistatari;
Cremona, 19.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il CCNL UN è stato prodotto da parte ricorrente sub doc. 23 e da parte resistente sub doc. 3. 2 Il CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali è stato prodotto da parte ricorrente sub doc. 5. 3 “Art. 28 Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio sono a totale carico del datore di lavoro. La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore, salvo quanto previsto dalle disposizioni normative regionali. Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti Detta materia sarà oggetto di trattativa a livello regionale o di Ente.
La quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione, se dovute, sono rinviate alla contrattazione di secondo livello.” (vd. docc. 23 fasc. ric. e 3 fasc. resist.). 4 Il Giudice, all'esito dell'escussione testimoniale effettuata all'udienza del 24.9.2024, ha disposto l'esame del testimone di riferimento (vd. verbale di udienza del 24.9.2024). Testimone_1 5 È infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da parte resistente. Occorre infatti distinguere la capacità a testimoniare dalla valutazione sull'attendibilità del teste. Quest'ultima afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite). L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende invece dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, che si identifica, dunque, con l'interesse concreto e attuale a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c., sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio. Nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di incapacità testimoniale, che non può evidentemente ritenersi integrata dalla mera esistenza di un giudizio, ormai definito, tra il testimone e l'odierna ricorrente. D'altra parte, neppure vi è motivo di dubitare della attendibilità del testimone, non avendo legami familiari o di interesse con le ricorrenti e avendo reso dichiarazioni chiare, precise, e convergenti con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni. Inoltre, sono privi di pregio i rilievi formulati da parte resistente nella nota depositata nel fascicolo telematico di causa il 24.2.2025 (senza la preventiva autorizzazione del giudice) – reiterati all'odierna udienza di discussione – poiché la “vertenza” del testimone è stata definita nell'anno 2023 mediante accordo conciliativo, mentre le spettanze retributive richieste dalle ricorrenti in questo giudizio riguardano gli anni dal 2015 al 2021 e sono, quindi, antecedenti alle circostanze riferite innanzi al Giudice del Lavoro dott. (cfr. “da quando ho avuto la vertenza”). Per_1 6 Anche in questo caso non ricorre l'ipotesi di incapacità testimoniale, essendo stato già definito il giudizio tra il testimone e le odierne ricorrenti.
Né vi è motivo di dubitare della attendibilità del testimone, non avendo legami familiari o di interesse con le ricorrenti e avendo reso dichiarazioni chiare, precise, e convergenti con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni.