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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 3815/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per mandato depositato nel Parte_1
fascicolo telematico, dagli avv.ti Luca Violato e Michela Ghibaudo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Sestri Levante, Via Nazionale n. 528; - ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, mediante la costituzione di carta elettronica del docente per aggiornamento e formazione del personale docente istituita con Legge n. 107/2015, in relazione ai seguenti anni di servizio svolti dal ricorrente con incarichi a tempo determinato: - a.s. 2022/2023: servizio svolto presso Istituto Superiore Tecnico e Professionale di Chiavari (GEIS01900V) con decorrenza dal 7 settembre 2022 fino al 31 agosto 2023; - a.s. 2023/2024: servizio svolto presso
Istituto Superiore Natta G.V. Deambrosis di Sestri Levante (GEIS011008) con decorrenza dal 1° settembre 2023 fino al 30 giugno 2024; conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il
, in persona del in carica, alla costituzione in favore Controparte_1 CP_2 del ricorrente del predetto beneficio con accredito dell'importo di euro 1.000,00 o del differente importo ritenuto di giustizia utilizzabile nell'arco di almeno due anni, o come meglio ritenuto, decorrente dalla data della costituzione;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi direttamente in favore degli Avv.ti Luca Violato e Michela Ghibaudo che si dichiarano antistatari”.
Cont Conclusioni per il : nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 26.08.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
Cont Cont
”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s.: 2022/23: dal 7.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
- a.s.: 2023/24: dal 1.9.2023 al 30.06.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s.: 2024/2025: dal 6.9.2024 al 31.8.2025 (domanda integrata con nota di deposito del 24.02.2025),
Supplenza annuale.
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del
Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Cont L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida del ricorrente del 9.5.2024, doc. 1 del ricorso.
Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Cont Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente dal difensore del ricorrente, che ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere Cont percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale il ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico” atteso che il medesimo sta svolgendo attività di docenza in virtù di un contratto di supplenza annuale, con decorrenza dal
6.9.2024 al 31.8.2025, come da contratto depositato in data 24.02.2024.
I legali, con il suddetto deposito della documentazione relativa all'anno in corso, hanno, altresì, richiesto l'estensione della domanda del ricorrente al suddetto anno scolastico (2024/2025), in ragione della nuova supplenza assunta dal medesimo dopo l'iscrizione del ricorso per cui è causa.
Ritiene questo giudice che non sussistano ragioni ostative a tale estensione, per evidenti ragioni di economia del giudizio, altrimenti destinato ad essere reiterato fino a quando non vi sia un mutamento
Cont nel comportamento del o una novella legislativa in materia.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n.
163/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; - la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso,
l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente. Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema
Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il ricorrente risulta ad oggi inserito nel sistema scolastico, in quanto il medesimo sta svolgendo attività di docenza in virtù di un contratto di supplenza annuale, come da contratto depositato in giudizio.
3. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.:
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 3 aa.ss. oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interesse legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce
Cont della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, antistatari
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto del ricorrente, sig. ad usufruire della prestazione di Parte_1 cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento CP_2
e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, altresì, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.030,00 per onorari, oltre rimborso del C.U., oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Luca Violato e Michela Ghibaudo, antistatari.
Genova, 25 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli