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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/03/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4279/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...] 161, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Aversa con il quale elett.te domicilia in Nola alla Via Saccaccio n. 12 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocato Sergio Sica dell'Avvocatura interna , elett.te domiciliato come in atti. resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , volta a ottener, in Parte_1 contraddittorio con l' , l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
- accertare e dichiarare la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto presso l' per gli anni 2014 per 146 Controparte_3 giornate (pari a 949 ore), 2015 per 151 giornate (pari a 981,50 ore), 2016 per 157 giornate
(pari a 981,50 ore), 2017 per 151 giornate (pari a 981,50 ore);
- dichiararsi illegittimo il provvedimento dell' 30/04/2020, con la conseguente CP_2 declaratoria del diritto della stessa a essere riscritta negli elenchi agricoli dei lavoratori subordinati per gli anni dal 2014 al 2017 ed a ricevere l'indennità di disoccupazione e provvidenze accessorie per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi obbligo della ricorrente di restituire alcuna somma all' in riferimento al provvedimento annullato, con vittoria di spese. CP_2 Più nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto che - con provvedimento datato 30/4/2020 - l' le CP_2 comunicava che “ è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola …per 'revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura con elenco di variazione 1 elenco var – 15/6/2020”. In particolare, la revoca dell'indennità di disoccupazione ha riguardato le domande relative agli anni lavorativi dal 2014 al 2017 (le prestazioni previdenziali si riferiscono all'anno precedente a quello di erogazione) ed ha comportato, a detta dell' , l'obbligo della restituzione delle somme percepite CP_2 dalla per tale provvidenza, interessi compresi, per un totale di € 14.696,43, e Parte_1 precisamente € 3.315,53 per l'anno lavorativo 2014, € 3.555,07 per l'anno lavorativo 2015, € 3.862,42 per l'anno lavorativo 2016 ed € 3.963,41 per l'anno lavorativo 2017, a seguito di accertamenti ispettivi, sconosciuti alla ricorrente, e conseguente cancellazione di giornate con elenco di variazione mai notificato. L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto CP_2 ed in diritto;
l' resistente ha chiesto la conferma integrale dei provvedimenti di indebito CP_1 contestati e, nel caso di specie, ha dedotto che l'accertamento ispettivo ha appurato la sussistenza di un accordo simulatorio tra la ricorrente ed il datore di lavoro agricolo, con conseguente necessità di applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c. .
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. La , infatti, ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro attraverso il deposito delle Parte_1 busta paga;
le conclusioni dei verbali ispettivi, inoltre, risultano superate dalle attendibili e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi.
Al riguardo si osserva che, alle udienze del 16/01/23 e del 17/4/2023, i testimoni , Tes_1 Tes_2 e hanno confermato che la ricorrente “…si occupa sia della raccolta e ingabbiamento Tes_3 dei finocchi sia della pulizia degli stessi in magazzino” (cfr. verbali di causa). Si osserva altresì che le valutazioni degli ispettori dell' , basate essenzialmente su presunte CP_2 incoerenze e discrepanze contenute nelle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori della ditta CP_3 (cfr. verbale ispettivo, nonché deposizione testimoniale dell'ispettore , non
[...] Tes_4 appaiono sufficienti a smentire il solido quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, in mancanza di pregnanti elementi idonei a confutare le allegazioni attoree e le prove raccolte , la domanda della deve essere accolta. Parte_1 Per l'effetto, va accertata e dichiarata la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla ricorrente presso l' per gli anni Controparte_3 indicati nel ricorso;
va altresì il diritto della sig.ra ad essere riscritta negli elenchi Parte_1 agricoli dei lavoratori subordinati per gli anni suindicati, e va dichiarata l'insussistenza di qualsiasi obbligo della ricorrente di corrispondere all' la somma di € 14.696,43 richiesta indebitamente CP_2 dall' con provvedimento del 30/04/2020. CP_2
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 08/09/2021 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e dichiarare la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla ricorrente negli anni in ricorso indicati;
2) ordina all' la reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati CP_2 per i periodi di cui al ricorso;
3) accerta e dichiara la legittimità dell'erogazione alla IG.ra , da parte dell' , Parte_1 CP_2 dell'indennità di disoccupazione e provvidenze accessorie per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e per l'effetto dichiara la ricorrente non tenuta a corrispondere all' la somma di € CP_2
14.696,43; 4) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in CP_2 complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, li 16/09/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/03/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4279/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...] 161, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Aversa con il quale elett.te domicilia in Nola alla Via Saccaccio n. 12 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocato Sergio Sica dell'Avvocatura interna , elett.te domiciliato come in atti. resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , volta a ottener, in Parte_1 contraddittorio con l' , l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
- accertare e dichiarare la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto presso l' per gli anni 2014 per 146 Controparte_3 giornate (pari a 949 ore), 2015 per 151 giornate (pari a 981,50 ore), 2016 per 157 giornate
(pari a 981,50 ore), 2017 per 151 giornate (pari a 981,50 ore);
- dichiararsi illegittimo il provvedimento dell' 30/04/2020, con la conseguente CP_2 declaratoria del diritto della stessa a essere riscritta negli elenchi agricoli dei lavoratori subordinati per gli anni dal 2014 al 2017 ed a ricevere l'indennità di disoccupazione e provvidenze accessorie per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi obbligo della ricorrente di restituire alcuna somma all' in riferimento al provvedimento annullato, con vittoria di spese. CP_2 Più nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto che - con provvedimento datato 30/4/2020 - l' le CP_2 comunicava che “ è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola …per 'revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura con elenco di variazione 1 elenco var – 15/6/2020”. In particolare, la revoca dell'indennità di disoccupazione ha riguardato le domande relative agli anni lavorativi dal 2014 al 2017 (le prestazioni previdenziali si riferiscono all'anno precedente a quello di erogazione) ed ha comportato, a detta dell' , l'obbligo della restituzione delle somme percepite CP_2 dalla per tale provvidenza, interessi compresi, per un totale di € 14.696,43, e Parte_1 precisamente € 3.315,53 per l'anno lavorativo 2014, € 3.555,07 per l'anno lavorativo 2015, € 3.862,42 per l'anno lavorativo 2016 ed € 3.963,41 per l'anno lavorativo 2017, a seguito di accertamenti ispettivi, sconosciuti alla ricorrente, e conseguente cancellazione di giornate con elenco di variazione mai notificato. L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto CP_2 ed in diritto;
l' resistente ha chiesto la conferma integrale dei provvedimenti di indebito CP_1 contestati e, nel caso di specie, ha dedotto che l'accertamento ispettivo ha appurato la sussistenza di un accordo simulatorio tra la ricorrente ed il datore di lavoro agricolo, con conseguente necessità di applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c. .
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. La , infatti, ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro attraverso il deposito delle Parte_1 busta paga;
le conclusioni dei verbali ispettivi, inoltre, risultano superate dalle attendibili e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi.
Al riguardo si osserva che, alle udienze del 16/01/23 e del 17/4/2023, i testimoni , Tes_1 Tes_2 e hanno confermato che la ricorrente “…si occupa sia della raccolta e ingabbiamento Tes_3 dei finocchi sia della pulizia degli stessi in magazzino” (cfr. verbali di causa). Si osserva altresì che le valutazioni degli ispettori dell' , basate essenzialmente su presunte CP_2 incoerenze e discrepanze contenute nelle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori della ditta CP_3 (cfr. verbale ispettivo, nonché deposizione testimoniale dell'ispettore , non
[...] Tes_4 appaiono sufficienti a smentire il solido quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, in mancanza di pregnanti elementi idonei a confutare le allegazioni attoree e le prove raccolte , la domanda della deve essere accolta. Parte_1 Per l'effetto, va accertata e dichiarata la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla ricorrente presso l' per gli anni Controparte_3 indicati nel ricorso;
va altresì il diritto della sig.ra ad essere riscritta negli elenchi Parte_1 agricoli dei lavoratori subordinati per gli anni suindicati, e va dichiarata l'insussistenza di qualsiasi obbligo della ricorrente di corrispondere all' la somma di € 14.696,43 richiesta indebitamente CP_2 dall' con provvedimento del 30/04/2020. CP_2
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 08/09/2021 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e dichiarare la natura subordinata e agricola del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla ricorrente negli anni in ricorso indicati;
2) ordina all' la reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati CP_2 per i periodi di cui al ricorso;
3) accerta e dichiara la legittimità dell'erogazione alla IG.ra , da parte dell' , Parte_1 CP_2 dell'indennità di disoccupazione e provvidenze accessorie per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e per l'effetto dichiara la ricorrente non tenuta a corrispondere all' la somma di € CP_2
14.696,43; 4) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in CP_2 complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, li 16/09/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco