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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1141/2024 promossa da:
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO CAREDDU
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 194/2024 del Giudice di Pace di depositata in data 9.4.2024, con cui è stata Pt_1 annullata l'ordinanza n. 3673/2023/PAT, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che, per effetto dell'esito positivo della visita medica, fossero cessate le esigenze cautelari e nel non considerare che la sospensione della patente è stata disposta in applicazione dell'art. 223 cds;
che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223 cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal comma 9, a cui è collegata la revisione sanitaria, ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223, cds, costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che il mero superamento della visita medica non fa venir meno le esigenze cautelari prima che sia stato scontato l'intero periodo di sospensione;
che nel caso di specie il ricorrente ha scontato solo 2 dei 12 mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato nel ritenere che i motivi di doglianza risultano suffragati dalle produzioni documentali;
che il provvedimento prefettizio è stato adottato tempestivamente;
che non assume rilevanza l'assenza del procedimento penale.
Con comparsa depositata il 17.01.2025 si è costituito in giudizio che ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello la compensazione delle spese di lite. In particolare il convenuto ha sostenuto che la sospensione della patente disposta dal
Prefetto è una misura cautelare e come tale cessa al venir meno delle esigenze cautelari;
che il provvedimento emesso dal Prefetto di Nuoro risulta comunque viziato in quanto non conseguente ad un accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186, comma II lettera C) del C.d.S.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, all'udienza odierna le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
pagina 2 di 5 Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 22.10.2023 i Carabinieri della
Compagnia di Siniscola hanno contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2, e Controparte_1 dell'art. 187, comma 1, cds, in quanto in data 7.10.2023 il conducente ha riportato, a mezzo delle analisi eseguite presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro, la positività alla cocaina e la presenza di etanolo nel sangue nella misura di 1,94 g/l e nelle urine nella misura di 2,77 g/l. Tramite provvedimento del 22.11.2023 la Prefettura di preso atto del rapporto dei Carabinieri di Pt_1
Siniscola, visto l'art. 223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a per 12 mesi con decorrenza dal ritiro e comunque fino al superamento con esito Controparte_1 favorevole dell'accertamento medico.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale di Sassari, stante la cessazione delle esigenze cautelari.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. riconducibile all'art. 186, comma 2° lett. CP_1
C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,94 g/l nel sangue e 2,77 g/l. nelle urine – rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
pagina 3 di 5 Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass.,
15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v.
Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.; né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale. pagina 4 di 5 Non può neppure sostenersi, come dedotto dal convenuto, che l'applicazione della sospensione sia condizionata all'accertamento del reato: come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'articolo 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità ne' l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, ne' l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale (Cass., n.
11377/1999; Cass., n. 17205/2005; Cass., n. 8466/2006; Cass., n. 12898/2010).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1 accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza, non trattandosi di assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
194/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza n. 3673/2023/PAT;
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
850,50 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 23 settembre 2025.
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1141/2024 promossa da:
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO CAREDDU
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 194/2024 del Giudice di Pace di depositata in data 9.4.2024, con cui è stata Pt_1 annullata l'ordinanza n. 3673/2023/PAT, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che, per effetto dell'esito positivo della visita medica, fossero cessate le esigenze cautelari e nel non considerare che la sospensione della patente è stata disposta in applicazione dell'art. 223 cds;
che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223 cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal comma 9, a cui è collegata la revisione sanitaria, ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223, cds, costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che il mero superamento della visita medica non fa venir meno le esigenze cautelari prima che sia stato scontato l'intero periodo di sospensione;
che nel caso di specie il ricorrente ha scontato solo 2 dei 12 mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato nel ritenere che i motivi di doglianza risultano suffragati dalle produzioni documentali;
che il provvedimento prefettizio è stato adottato tempestivamente;
che non assume rilevanza l'assenza del procedimento penale.
Con comparsa depositata il 17.01.2025 si è costituito in giudizio che ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello la compensazione delle spese di lite. In particolare il convenuto ha sostenuto che la sospensione della patente disposta dal
Prefetto è una misura cautelare e come tale cessa al venir meno delle esigenze cautelari;
che il provvedimento emesso dal Prefetto di Nuoro risulta comunque viziato in quanto non conseguente ad un accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186, comma II lettera C) del C.d.S.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, all'udienza odierna le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
pagina 2 di 5 Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 22.10.2023 i Carabinieri della
Compagnia di Siniscola hanno contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2, e Controparte_1 dell'art. 187, comma 1, cds, in quanto in data 7.10.2023 il conducente ha riportato, a mezzo delle analisi eseguite presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro, la positività alla cocaina e la presenza di etanolo nel sangue nella misura di 1,94 g/l e nelle urine nella misura di 2,77 g/l. Tramite provvedimento del 22.11.2023 la Prefettura di preso atto del rapporto dei Carabinieri di Pt_1
Siniscola, visto l'art. 223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a per 12 mesi con decorrenza dal ritiro e comunque fino al superamento con esito Controparte_1 favorevole dell'accertamento medico.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale di Sassari, stante la cessazione delle esigenze cautelari.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. riconducibile all'art. 186, comma 2° lett. CP_1
C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,94 g/l nel sangue e 2,77 g/l. nelle urine – rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
pagina 3 di 5 Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass.,
15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v.
Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.; né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale. pagina 4 di 5 Non può neppure sostenersi, come dedotto dal convenuto, che l'applicazione della sospensione sia condizionata all'accertamento del reato: come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'articolo 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità ne' l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, ne' l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale (Cass., n.
11377/1999; Cass., n. 17205/2005; Cass., n. 8466/2006; Cass., n. 12898/2010).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1 accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza, non trattandosi di assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
194/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza n. 3673/2023/PAT;
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
850,50 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 23 settembre 2025.
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
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