Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
In tema di c.d. condono edilizio, quale previsto dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, che richiama gli artt. 6 e 38, comma quinto, L. 28 febbraio 1985 n. 47, deve escludersi che l'istanza di concessione in sanatoria avanzata da uno dei comproprietari dell'immobile abusivo possa estendere i suoi effetti a soggetti diversi dagli altri comproprietari e, segnatamente, al direttore dei lavori il quale non abbia presentato analoga istanza, come sarebbe stato legittimato a fare per il combinato disposte dei citati articoli della L. n. 47 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 35004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35004 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/04/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1297
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI MA Silvia - Consigliere - N. 5602/1996
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA TT RC, nato a [...] il [...];
2. UP MA EN, nata a [...] il [...];
3. IS EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5.12.1995 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Uditi i difensori - Avv.to Ricci Emanuele, sostituto processuale dell'Avv. Capozza Vito Paolo, (per La RO) e Avv.to Campanelli Giuseppe, sostituto processuale dell'Avv.to Petrone Carlo (per RI) - i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 5.12.1995: a) confermava la sentenza 3.6.1994 del Pretore di Taranto - Sezione distaccata di ROglie, che aveva affermato la responsabilità penale;
- di La RO RC, PO MA EN e RI EN in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), (per avere - in concorso fra loro, i primi due nella qualità di coniugi proprietari è committenti ed il terzo nella qualità di direttore dei lavori - realizzato uri fabbricato per civile abitazione in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 173/91 - acc. in Agro di ROglie, contrada "Casabianca, posteriomente al 2.7.1991);
- dei soli La RO RC e PO MA EN in ordine agli ulteriori reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere proseguito i lavori edilizi abusivi nonostante l'intervenuta notifica di ordinanza sindacale di sospensione del 6.8.1992 - manufatto sequestrato il 30.9.1993);
- al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221 (T.U. Leggi Sanitarie) (per avere consentito che l'immobile abusivo venisse abitato, pur in assenza della prescritta "licenza di abitabilità");
e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche, aveva condannato il RI alla pena di L. 1 milione di ammenda, con il beneficio della non-menzione, e ciascuno degli altri due imputati a quella - condizionalmente sospesa - di giorni 15 di arresto e L. 7 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive;
b) dichiarava inammissibile l'appello proposto dal RI, a fronte di condanna alla sola pena dell'ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati. La RO e PO hanno eccepito:
- la illegittimità della mancata sospensione del procedimento, prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, per l'incongruo disconoscimento di efficacia alla procedura di condono edilizio esperita dal La RO ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, in quanto sarebbe stato erroneamente affermato che la relativa domanda di condono, riferita soltanto ad una parte della cubatura dell'immobile (la metà dell'intero fabbricato), non poteva ritenersi integrata da quella presentata dalla figlia BI, la quale era solo "beneficiaria dell'uso dell'abitazione" è non già comproprietaria dell'immobile.
Nella specie, inoltre, i giudici del merito non avevano tenuto conto, ai fini della determinazione della pena, del comportamento di resipiscenza dell'imputato e dell'effettuato pagamento delle rate di oblazione;
RI, a sua volta, nel ribadire la doglianza anzidetta, ha eccepito:
- la illegittimità costituzionale della L. n. 47 del 1985, art. 38, per violazione dell'art. 3 Cost., laddove fosse interpretato nel senso che la domanda di condono edilizio può essere presentata esclusivamente dal proprietario dell'immobile abusivo;
- la violazione dell'art. 593 c.p.p., comma 3, quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso condanna a sola pena pecuniaria.
Il procedimento è stato sospeso, presso questa Corte Suprema, con provvedimento del 24.4.1996, in relazione alla domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente RC La RO (in data 23.2.1995).
Il difensore dei coniugi La RO, con memoria depositata il 21.4.2007, ha prodotto copie delle concessioni in sanatoria per condotto rispettivamente rilasciate dal Comune di ROgtie, in data 11.2.1998, a La RO BI (n. 72) ed a La RO RC e PO MA EN (n. 73).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente affermarsi l'irrilevanza - ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni contestate - delle concessioni edilizie in sanatoria per condono rispettivamente rilasciate dal Comune di ROglie, in data 11.2.1998, a La RO BI (n. 72) ed a La RO RC e PO MA EN (n. 73). Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti:
- il condono edilizio disciplinato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, è richiedibile anche nell'ipotesi di edificazione di un fabbricato residenziale superiore a 750 mc., purché i cui singoli appartamenti che compongono lo stesso siano ricompresi entro detta cubatura. L'art. 39, comma 1, infatti, si riferisce testualmente a "nuove" Costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola concessione edilizia in sanatoria" ed il comma 5 della stessa disposizione prevede "il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare" (vedi Cass., Sez. 3^:
13.4.1996, n. 3585, Esposito;
27.7.1995, n. 8545, D'Apice);
- nel caso, però, di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto legittimato, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono l'edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc., attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso (vedi Cass., Sez. 3^: 30.5.2005, n. 20161, Mena;
7.7.1999, n. 8584, La Mantia). La Corte Costituzionale di riguardo (con la sentenza n. 302/1996) ha affermato che là possibilità, prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 1, di presentare domande separate di concessione in
Sanatoria relative ad un medesimo immobile (con la conseguente applicazione a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc.) vale soltanto nei casi in cui vi sono diversi soggetti legittimati, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo, non potendo, pertanto, uno stesso soggetto legittimato utilizzare separate domande di Sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste, quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. Nella fattispecie in esame tutto il fabbricato in oggetto risulta di proprietà di La RO RC e PO MA EN ed il volume complessivamente realizzato in eccedenza rispetto a quello assentito è stato computato: in mc. 449,187, quanto alla unità immobiliare abitata da La RO BI, ed in mc. 400,71 quanto all'altra unità immobiliare sanata a nome dei coniugi imputati. Si tratta perciò, complessivamente di mc. 849,897, eccedenti il limite di 750 mc., e parte dell'immobile è stato "sanato" in seguito ad istanza proposta da soggetto non legittimato (La RO BI risulta avere il mero possesso dell'unità immobiliare è non ha dimostrato la titolarità di un diritto reale di abitazione). Con argomentazioni corrette, quindi, la Corte di merito ha respinto l'istanza difensiva rivolta ad ottenere la sospensione del procedimento ex L. n. 47 del 1985, art. 38. RI, inoltre, quale direttore di lavori, non ha presentato autonoma istanza di condono è non può comunque avvalersi di quella presentata dal proprietario-committente.
In tema di condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art.39, infatti, secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 5, è della L. n. 47 del 1985, art.
6 - richiamati dal medesimo art. 39 -
legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria erario il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, doveva presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute. Soltanto l'istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estendeva i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti su indicati doveva proporre istanza separata.
2. Tanto premesso, deve poi rilevarsi che la doglianza riferita, nel ricorso del RI, alla declaratoria dell'inammissibilità dell'appello da lui proposto, non è manifestamente infondata, dovendosi valutare le possibilità di incidenza, nella fattispecie, di quanto previsto dall'art. 580 c.p.p. nell'ipotesi di proposizione di mezzi di impugnazione diversi contro la medesima sentenza. Nè manifestamente infondate appaiono le eccezioni svolte dagli altri due ricorrenti in punto di determinazione della pena.
3. L'impugnata sentenza conseguentemente - pure a fronte della manifesta infondatezza delle altre doglianze - deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. I fatti - invero - risultano accertati fino al 30.9.1993 (data in cui venne eseguito il sequestro preventivo dell'immobile) e la scadenza dei termini ultimi di prescrizione coincide pertanto con il 30.3.1998 per la violazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), e con il 30.9.1996, per te altre violazioni contestate.
Avendo la Corte territoriale Correttamente affermato l'irrilevanza, ai fini penali, delle proposte domande di condono edilizio, non possono essere computate (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) le sospensioni disposte da questa Corte Suprema, a fare data dal 24.4.1996, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38. 4. L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere, poiché la L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31)
correla tale sanzione amministrativa alle sole "sentenze di condanna", fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.
5. La prescrizione deve essere pronunciata anche per il fatto contemplato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, art. 221, perché esso non è previsto dalla legge come reato soltanto in seguito alla depenalizzazione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art.70. Più favorevole, pertanto, è l'accertamento dell'anteriorità
della prescrizione, in quanto esclude l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione depenalizzata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2007