Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate avanzata dal terzo estraneo, deve essere presentato, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non già dal soggetto direttamente interessato, atteso che tale facoltà è riservata dalla legge processuale esclusivamente all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2008, n. 17645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17645 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/03/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 528
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 032647/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE LA, N. IL 17/07/1984;
avverso ORDINANZA del 19/06/2007 GIP TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RE NI propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Gip di Trento ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto del pubblico ministero che gli aveva negato il dissequestro e la restituzione dell'autovettura, di proprietà del predetto RE NI, ma utilizzata dal padre RE AT per il trasporto di sostanza stupefacente. Lamenta che il Tribunale abbia motivato solo astrattamente sulla mancata prova della sua buona fede, senza tenere conto delle circostanze dallo stesso addotte.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Infatti, fermo restando che come di recente definitivamente statuito dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 31.1.2008 n. 7946 m. 238507), è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate, è però necessario che la proposizione del ricorso avvenga secondo le forme previste dal codice di rito. Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è consentita al solo imputato;
tutti gli altri soggetti processuali, ed in particolare il terzo interessato alla restituzione delle cose sequestrate, debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti l'art. 613 c.p.p. prevede la necessità, per l'atto di ricorso per cassazione, del difensore cassazionista e la clausola "salvo che la parte vi provveda personalmente" che deroga a tale regola generale deve essere collegata all'art. 571 c.p.p., comma 1 il quale conferisce solo all'imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto essere intesa come di questa meramente ricognitiva, (così sez. 5, 9.2.99 n. 711 m. 212780).
Poiché il presente ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato RE NI, si impone la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte,
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00). Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008