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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 63.
(Navi in attesa di accosto)
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
(Navi in attesa di accosto)
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
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- 1. Ordinamento e funzioni degli uffici consolariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2011 · 70.92349