Articolo 63 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 62Articolo 64
Versione
6 maggio 1952
Art. 63.
(Navi in attesa di accosto)


Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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