Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 novembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 novembre 1967 |
Commentari • 21
- 1. Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimitàPaola Filippi Gabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Le interviste di Giustizia insieme di Roberto Giovanni Conti Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito Corte di Cassazione Gabriella Luccioli, Presidente di sezione emerito Corte di Cassazione Ernesto Lupo, Primo Primo Presidente emerito Corte di Cassazione Renato Rordorf, Primo Primo Presidente aggiunto emerito Corte di Cassazione 1.Quali sono stati, per la Sua esperienza, i cambiamenti più significativi del sindacato di legittimità rispetto al ruolo dei diritti fondamentali? 2. La Corte di Cassazione e le Corti europee. Supremazia, competizione o cooperazione? 3.Quali doveri ha il giudice di legittimità rispetto al tema dei …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1393Provvedimento: N. 2829/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. CA Fuzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale n. 2929/2024 R.G., avente per oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” promossa da Parte_1 C.F._1 (C.F. ), nato a [...] il 16.12.1971, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Florio del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Bergamo, Via …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- passaggio in giudicato sentenza·
- estinzione del giudizio·
- sanzioni pecuniarie·
- abrogazione illecito·
- spese compensate·
- decreto-legge n. 202/2024·
- appello
Versioni del testo
- Art. 1. (Atti diretti a commettere genocidio)
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. - Art. 2. (Deportazione a fine di genocidio)
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni. - Art. 3. (Circostanza aggravante)
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o piu' persone, si applica la pena dell'ergastolo.