Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 novembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 novembre 1967 |
Commentari • 19
- 1. La “nuova” rilevanza penale dell’istigazione a delinquere nell’era digitaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 aprile 2025 · 1
The “new” relevance of incitement to crime in the digital age Sommario: 1. I termini della questione – 2. Accordo per commettere un reato: l'istigazione – 3. Istigazione a delinquere: genesi ed evoluzione – 4. Il requisito della pubblicità – 5. Le “nuove” modalità di istigazione alla luce della rivoluzione digitale – 5.1 L'istigazione o apologia pubblica di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità – 5.2 L'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia – 5.3 Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa – 5.3.1 L'aggravante del negazionismo – 6. Considerazioni conclusive ABSTRACT L'istigazione a delinquere, disciplinata dall'art. 414 …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1393Provvedimento: N. 2829/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. CA Fuzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale n. 2929/2024 R.G., avente per oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” promossa da Parte_1 C.F._1 (C.F. ), nato a [...] il 16.12.1971, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Florio del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Bergamo, Via …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- passaggio in giudicato sentenza·
- estinzione del giudizio·
- sanzioni pecuniarie·
- abrogazione illecito·
- spese compensate·
- decreto-legge n. 202/2024·
- appello
Versioni del testo
- Art. 1. (Atti diretti a commettere genocidio)
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. - Art. 2. (Deportazione a fine di genocidio)
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni. - Art. 3. (Circostanza aggravante)
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o piu' persone, si applica la pena dell'ergastolo.