Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE9 005 01 IN NOME DEL P Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 6951/96 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Cron. 20536 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro : tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IA CO;
intimato avverso la sentenza n. 1300/95 del Tribunale di LECCE, depositata il 15/05/95 R.G.N. 1192/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 1368 udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Pietro ABBRITTI che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Taranto depositato in data 12 aprile 1990 RO CA, esponendo di avere esperito con esito negativo il procedimento amministrativo per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e dei conseguenti benefici economici, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che venisse riconosciuto il suo stato di invalidità e che il Ministero convenuto venisse condannato al pagamento in di lui favore dell'assegno mensile di invalidità civile con gli accessori di legge. consulenza Dopo avere disposta ed espletata tecnica, il RE con sentenza in data 2 aprile 1992 accoglieva la domanda condannando il Ministero dell'Interno a corrispondere al CA l'assegno invalidità civile a decorrere dal 1° mensile di aprile 1985. Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 21 م ه س ت ی febbraio / 15 maggio 1995 confermava la condanna del Ministero appellante al pagamento dell'assegno civile fissando, tuttavia, mensile di invalidità decorrenza del beneficio, quella successiva come del 1° aprile 1990 e con condanna al rimborso delle spese del giudizio per la metà del loro ammontare. 3 Il giudice del gravame Osservava che a dimostrazione della sussistenza del requisito reddituale l'interessato aveva prodotto all'udienza del 2 aprile 1992, svoltasi davanti al RE, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale aveva attestato di percepire una pensione di lire 436.950 mensili, di non possedere beni immobili e di non svolgere alcuna attività lavorativa. Aggiungeva che il CA, nato il [...], non avrebbe potuto ottenere l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, avendo superato alla data della domanda amministrativa, presentata il 1° marzo 1985, il limite dei 55 anni, fissato a tal fine dell'art. 1 secondo comma della legge n. 482 del 1968. Il Tribunale, pertanto, concludeva affermando P che l'appellato godeva sia del requisito sanitario, accertato attraverso la disposta consulenza tecnica, e sia di quello sociale e reddituale con alla corresponsione del conseguente diritto beneficio richiesto. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. L'intimato non si è costituito. All'udienza del 28 settembre 1998 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo ritenendo di dovere acquisire il fascicolo pretorile. La causa, rinviata all'udienza odierna, è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione del'art. 13 primo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione all'art. 3 e 5 c.p.c., abbia ritenuto sussistente il360 n. requisito reddituale, nonostante che il CA avesse prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale aveva attestato di percepire una pensione di lire 436.950 mensili, fornendo la prova dell'avvenuto superamento della soglia di reddito di lire 4.246.200 annue prevista per l'anno 1992 in riferimento alle invalidità parziali. Il proposto ricorso deve essere respinto. Dal trasmesso fascicolo d'ufficio si evince che il RE di Taranto con la sentenza in data 2 aprile 1992 aveva riconosciuto la sussistenza del diritto del CA all'assegno di invalidità civile sul presupposto della sussistenza delle 5 prescritte condizioni economiche in base а un'esibita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2 marzo 1992, dalla quale risultava che il CA percepiva soltanto una pensione (si sconosce a quale titolo) di lire 436.950 mensili, non possedeva beni immobili di alcuna natura e non svolgeva alcuna attività lavorativa né in conto proprio né in conto terzi. Il RE, perciò, s'era accontentato della mera esibizione e non già della produzione della dichiarazione dell'atto sostitutivo dell'atto di notorietà, non consentendo, in tal modo, in sede di eventuale impugnazione, il controllo del contenuto dell'atto, di cui aveva ammessO l'esibizione in contrasto con i principi del processo civile, che consentono l'esibizione in luogo della produzione solo eccezionalmente e con forme determinate (v. artt. 212 c.p.C., 94 e 95 disp. att. c.p.c.: V. Cass. 1 marzo 1973 n. 564). Il Ministero, però, aveva proposto appello dolendosi soltanto del fatto che il CA non avesse fornito la prova del requisito sociale, senza nulla opporre contro la ritenuta sussistenza del requisito economico, censurabile, come si è rilevato, sotto diversi profili. 6 Questa Corte ha più volte precisato che, pur essendo deducibile in materia di pensione О di assegno di invalidità civile in ogni stato e grado del giudizio il difetto del cosiddetto requisito economico, tuttavia esso non è più denunziabile per l'operare delle preclusioni e, in particolare, per effetto del cosiddetto giudicato interno di cui all'art. 329 c.p.c.. (v. Cass. 2 giugno 1998 n. 5417; Cass. 13 novembre 1999 n. 12607; ecc.). m Ne consegue che non avendo il Ministero dedotto con il proposto appello l'erroneità, sotto diversi profili, della dichiarata sussistenza del requisito economico, prestando acquiescenza sul punto all'errata statuizione pretorile, in sede di legittimità deve soggiacere, per tale dedotta erroneità, alle conseguenze di cui all'art. 329 c.p.c. e cioè alla improponibilità della dedotta censura in riferimento all'eccepita insussistenza di tale requisito economico. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
(1) La Corte dichiara (inammissibile il ricorso. (1) leppasi: rigetta Matale Capitani 7 Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 marzo 2001. il Presidente: жеткі Matale CapitanisIl Cons Estensore: MataleII IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 3 06. 2001 AL CANCELLIERE I D , O L L O R I D A A S T L I S L E N O D 8 G P I O -7 IM S -8 A N D E 1 S 1 E T E N G E S I E E G I H E IR R D A E O L E B 8