Versione
21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
1 gennaio 1951
Art. 401.
(( (Sospensione dell'esecuzione). )) ((Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)) .
(( (Sospensione dell'esecuzione). )) ((Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)) .
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- 1. Raffaele TuccilloRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 9 novembre 2022 · 21.138597
[…] Tuttavia, ai sensi dell'art. 401 c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 20/01/2025, n. 72Provvedimento: […] Parte_1 pertanto, ha istato per la sospensione ex art. 401 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. […]Leggi di più...
- art. 395 c.p.c.·
- sospensione procedura esecutiva·
- opposizione di terzo·
- falsità prova·
- giudicato civile o penale·
- patrocinio a spese dello Stato·
- revocazione decreto ingiuntivo·
- art. 656 c.p.c.