Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2020, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
05443-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 1130 /2020 -Presidente Sent. n. sez. Grazia Miccoli Maria Teresa Belmonte CC 18/12/2020 Paola Borrelli R.G.N. 29651/2020 Matilde Brancaccio PP Riccardi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A' AN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2020 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, nel rinviare alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo il rigetto;
uditi i difensori, Avv. Antonio Managò e Avv. Surace, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26/06/2020 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di BA AN (cl. 90) in relazione ai reati di cui ai capi 4, 26 e 28, nonché in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata con riferimento al capo 27, ed ha confermato nel resto la misura cautelare applicata.
1.1. Il procedimento, denominato "Waterfront", ha ad oggetto plurimi reati contro la P.A. e la fede pubblica, commessi da imprenditori, talora in concorso con pubblici ufficiali compiacenti, protagonisti di un sistema illecito nell'aggiudicazione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di Gioia Tauro, ed è collegato ad un più ampio procedimento, denominato "Cumbertazione", nell'ambito del quale furono emesse numerose ordinanze cautelari, personali e reali, nel gennaio del 2017. 1.2. Il procedimento "Cumbertazione" aveva ad oggetto le attività dei componenti della famiglia BA, imprenditori nel settore edile, ritenuti "imprenditori di riferimento della cosca LL nel settore dei lavori pubblici edilizio/urbanistici"; in tale contesto, venivano contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, una pluralità di reati di turbativa d'asta, ed il reato di associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca LL. Le turbative erano preordinate sia alla acquisizione degli appalti "truccando" le gare, sia a rendere possibile l'acquisizione delle commesse da parte dei BA, che non potevano apparire quali appaltatori, in quanto coinvolti in procedimenti penali analoghi;
a tal fine erano stati creati "cartelli di imprese", che presentavano offerte coordinate, in modo da consentire il pilotaggio delle aggiudicazioni, con l'intesa che poi le imprese formalmente aggiudicatarie non avrebbero svolto i lavori, riservati ai BA, che si avvalevano di OR OR;
costui veniva indicato dalle imprese aggiudicatrici procuratore speciale, e alle imprese che facevano da schermo era riconosciuta una percentuale sul valore dell'appalto (dal 2,5 al 5%).
1.3. Nel procedimento "Waterfront" sono state contestate le condotte 'a valle' delle turbative d'asta contestate nel procedimento "Cumbertazione", dirette ad accaparrarsi indebite erogazioni pubbliche (in particolare, i fondi europei per i PISU), per l'esecuzione di appalti indetti dai comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Inoltre, dal contenuto dell'hard-disk di OR OR sono emerse ulteriori condotte di turbative di gara, con la finalità di agevolare la cosca LL, di cui il gruppo BA costituisce espressione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione BA AN, con un primo atto dell'Avv. Antonio Managò, deducendo cinque 2 If motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza genetica del Gip per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.: lamenta, al riguardo, che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione proposto in merito all'assenza di una valutazione autonoma del Gip rispetto alla richiesta cautelare del PM;
sarebbe mancata la specificazione delle condotte dei singoli indagati, ed il vaglio critico degli elementi di prova. Nel richiamare giurisprudenza di legittimità pertinente, sostiene che l'ordinanza genetica contenesse solo un generico riferimento alle fonti di prova, e che, in tema di esigenze cautelari, abbia adottato una motivazione unica e stereotipata per tutti gli indagati.
2.2. Con un secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. Lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica del CT del PM Ing. Viola, formulata con la memoria difensiva, sul rilievo che si trattasse di accertamenti irripetibili, per i quali non è possibile procedere con le forme dell'art. 359, bensì con quelle dell'art. 360 cod. proc. pen.; la consulenza tecnica, infatti, ha un mero valore endoprocedimentale, e non assume valore probatorio in dibattimento. Sostiene che l'accertamento fosse irripetibile, in quanto le condizioni di tempo, di luogo e metereologiche non potranno mai essere le medesime, anche per la modificabilità dei materiali analizzati.
2.3. Con un terzo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutti i reati contestati. Nel richiamare diffusamente la memoria depositata all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (da p. 18 a p. 24) e la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione delle intercettazioni, sostiene che dalle intercettazioni ambientali non emerga in realtà il ruolo di BA AN (cl. 90) di esecutore delle opere pubbliche aggiudicate al cartello, e che neppure i collaboratori di giustizia (RU, ES ZA, RO EL e ND MA) lo hanno indicato come partecipe ai lavori oggetto di contestazione;
le dichiarazioni dei collaboratori, del resto, sarebbero state ritenute generiche dalle sentenze della Corte di Cassazione nel procedimento Cumbertazione, che hanno annullato le misure cautelari nei confronti di BA AN e del padre PP. Contesta che la vicinanza dei BA ai LL sia stata affermata sulla base delle generiche dichiarazioni di RU in merito alle frequentazioni in 3 carcere, e che l'aggiudicazione degli appalti non è avvenuta per opera o per intervento della cosca LL, ma in forza di un sistema di turbative d'asta per cui il pagamento della tangente ambientale è indice di una condotta estorsiva.
2.4. Con un quarto motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1.cod. pen. Premesso che il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante in relazione al capo 27, il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2020 sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa, per affermare che secondo il collaboratore RU il BA era "un ragazzo che era un figlio di papà in giacca e cravatta", e che non vi è motivazione sul dolo specifico.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizi di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con riferimento alla assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, ed al tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2015. 3. Con un secondo atto di ricorso dell'Avv. Patrizia Surace sono stati dedotti sei ulteriori dodici motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con un primo motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza genetica del Gip per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.: lamenta, al riguardo, che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione proposto in merito all'assenza di una valutazione autonoma del Gip rispetto alla richiesta cautelare del PM;
sarebbe mancata la specificazione delle condotte dei singoli indagati, ed il vaglio critico degli elementi di prova. Nel richiamare giurisprudenza di legittimità pertinente, sostiene che l'ordinanza genetica contenesse solo un generico riferimento alle fonti di prova.
3.2. Con un secondo motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis cod. pen., per l'insussistenza degli artifici e raggiri, e in ordine ai falsi e agli abusi. Premesso un diffuso richiamo della memoria difensiva depositata all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (da p. 6 a 19), con cui veniva contestata la tipicità del reato di truffa ai danni di enti pubblici, per l'assenza di induzione in errore di persone fisiche che, nell'assunto accusatorio, erano consapevoli delle erogazioni, lamenta che il Tribunale abbia rigettato la tesi, sostenendo che vi sarebbero altri funzionari non collusi indotti in errore;
al contrario, gli atti contestati quali artifici e raggiri hanno visto la partecipazione GR 4 esclusiva, oltre che dei presunti esecutori materiali delle opere, di tutti i direttori dei lavori, RUP, e funzionari comunali coinvolti. Previo ulteriore richiamo alla memoria difensiva (da p. 20 a 23), con cui si contestava la tipicità dei reati di truffa contestati ai capi 6, 28, 14, 17 e 20, lamenta che il Tribunale abbia ignorato le deduzioni, e che, nonostante l'esclusione della gravità indiziaria in relazione al capo 4, sia stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 5 e 6 che ne presupponevano la consumazione.
3.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine all'inesistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati per gli appalti del Waterfront, e per l'omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva. Sostiene il ricorrente che sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 292, comma 2, lett. c bis cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, essendo dovere del giudice del riesame dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad una traslitterazione di interi brani dell'ordinanza genetica, mediante una sintesi del contenuto delle relazioni dei CT del PM, e di alcune intercettazioni, senza l'individuazione di un contributo causale rilevante ex art. 110 cod. pen. del BA AN. Con specifici rilievi difensivi, infatti, era stata contestata la "conducenza" delle intercettazioni richiamate, non essendovi peraltro prove della presenza del BA sui cantieri, o di una sua partecipazione alle gare, o di una percezione di utili. Il mancato esame della memoria difensiva avrebbe determinato un vizio della motivazione, generica e non esaustiva. L'ordinanza avrebbe altresì violato i canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e la necessità di indizi gravi, precisi e concordanti, e non di meri sospetti e congetture. Ciò posto, contesta la gravità indiziaria delle conversazioni intercettate con riferimento ai capi 2-6 concernenti gli appalti per il Lungomare sud, ai capi 7-9 concernenti l'appalto per il parcheggio interrato, ai capi 10-14 concernenti l'appalto per la costruzione del Palazzetto dello sport, ai capi 15-17 concernenti i lavori di riqualificazione del torrente Budello, ai capi 18-20 concernenti la realizzazione del Centro Polifunzionale, ai capi 26 e 28 concernenti la realizzazione del Centro Polisportivo a Rosarno.
3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva. of 5 Nel richiamare diffusamente i contenuti dell'ordinanza impugnata (da p. 38 a 41), lamenta che la prova dell'aggravante sia fondata su congetture, in quanto i collaboratori ES ZA e RU non hanno mai riferito di una partecipazione del BA ai lavori del Waterfront, o di una intesa con gli esponenti del clan LL per l'assunzione di maestranze e il pagamento di tangenti ambientali. Come evidenziato nella memoria, le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e irrilevanti, ed il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva: nel richiamare, anche per estratti, le dichiarazioni di ES ZA (da p. 45 a 49) e di RU AN (da p. 49 a 59), contesta la rilevanza e l'attendibilità dei collaboratori, sostenendo che RU non conosceva nessuno dei BA, avendo conosciuto PP (il padre dell'odierno ricorrente) soltanto in carcere, e si è limitato ad offrire mere deduzioni sui lavori sul lungomare, senza mai narrare fatti specifici. Il pagamento di tangenti alla cosca LL non risulta riscontrata nelle propalazioni dei collaboratori RO (richiamate, per estratto dei verbali) e ND, e il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, e con le sentenze della Corte di Cassazione nel procedimento Cumbertazione, trascurando la considerazione che mancano riferimenti specifici al ricorrente;
inoltre, non viene considerato che l'imprenditore costretto a pagare una tassa ambientale non è partecipe, ma vittima dell'associazione mafiosa.
3.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Nel richiamare la memoria difensiva depositata (da p. 74 a 88), contenente astratti richiami ai principi giurisprudenziali in materia, lamenta che l'ordinanza impugnata abbia affermato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., con formule di stile, senza tener conto della data di consumazione dei reati (tra il 2013 ed il 2015).
3.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., l'omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva, e il vizio di motivazione, sostenendo che le imputazioni riguardano gli appalti di Gioia Tauro rientranti nei fondi PISU, per i quali BA AN è stato già sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento Cumbertazione, dal 17.1.2017. Le condotte oggetto dei titoli cautelari nel procedimento in esame sono antecedenti rispetto all'esecuzione della misura emessa nel procedimento Cumbertazione, il materiale investigativo è comune, e pertanto il termine di fase deve farsi decorrere dal gennaio 2017, ed è interamente elasso. if 6 Quanto alla desumibilità dagli atti, sostiene il ricorrente che i delitti contestati fossero già emersi nella prima indagine conclusa nel gennaio 2017, quando BA fu arrestato, e che l'ufficio di Procura avesse già la disponibilità di tutto il materiale indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili sotto molteplici profili, in parte perché i motivi proposti sono manifestamente infondati, in parte perché sono declinati interamente in fatto, in parte perché del tutto generici, soprattutto per l'omesso concreto confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, oltre che, talvolta, oscuri nella loro portata logico-argomentativa.
2. Il primo motivo proposto nei ricorsi dell'Avv. Managò e dell'Avv. Surace, con cui si lamenta l'assenza di una autonoma valutazione del Gip rispetto alla richiesta cautelare, è manifestamente infondato, oltre che generico. La doglianza, con cui si deduce una violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., innanzitutto non considera che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (ex multis, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Il ricorrente omette altresì di confrontarsi con il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001): nella fattispecie, il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, eff 7 che ha escluso il vizio denunciato sulla base di una motivazione completa e congruente con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, né assolve all'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la pretesa omessa valutazione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse. Va, in ogni caso, censurata la manifesta infondatezza della doglianza. l'adozione di un Al riguardo, va evidenziato che, concernendo provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione, nell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", o "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più о meno fedele, del provvedimento gravato (o, in primo grado, della richiesta del P.M.), in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, quello oggetto di gravame (ma il discorso analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi о improprietà terminologiche proprie del provvedimento oggetto di gravame, che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. Of 8 L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal giudice autore del provvedimento impugnato: in tale seconda ipotesi, supponendo che il provvedimento contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica о un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste, come nel caso di specie, in cui, nell'ambito della medesima vicenda cautelare, il Gip ha disposto diverse misure coercitive (arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla p.g.) e interdittive, graduandole in relazione ai diversi indagati. In tal senso sono consolidati, nella giurisprudenza di questa Corte, i principi pure testualmente richiamati dal Tribunale del riesame (p. 1-4) - secondo cui, - in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell" "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339); sicché ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. anche in sede di gravame quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni 9 of già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Pedato, Rv. 274403; in senso identico, Sez. 3, n. 18501 del 02/02/2016, Rv. 266938, non mass. sul punto).
3. Il sesto motivo proposto dall'Avv. Surace, con cui si lamenta la violazione del divieto di contestazione a catena, è manifestamente infondato. La doglianza è sviluppata, infatti, sul rilievo che il materiale probatorio del procedimento "Waterfront", sviluppo del procedimento "Cumbertazione", fosse già nella disponibilità del P.M. fin dal gennaio 2017, sicché dovrebbe pervenirsi ad una retrodatazione dei termini di fase.
3.1. Al riguardo, giova premettere che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'eccezione, innanzitutto richiamando e sintetizzando i rapporti tra il procedimento c.d. "Cumbertazione" e il procedimento in esame, c.d. "Waterfront": il ricorrente, a febbraio 2017, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel procedimento c.d. "Cumbertazione" per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati di turbative d'asta aggravate ex art 7 L. 203/1991 in relazione alla finalità agevolativa della cosca LL;
l'ordinanza di conferma del Tribunale del riesame veniva annullata dalla Corte di Cassazione in relazione alle esigenze cautelari. Tanto premesso, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come il medesimo disegno criminoso tra i reati di cui ai capi da n. 2 a n. 28 del procedimento "Waterfront" sconta l'insuperabile discrasia tra la specificità che necessariamente connota il medesimo disegno criminoso e la genericità ed indeterminatezza del programma associativo. Ma, soprattutto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'impossibilità di configurare il requisito della "desumibilità" dei fatti di reato dagli atti del procedimento "Cumbertazione" in cui è stata emessa la prima delle ordinanze cautelari: appare assorbente, infatti, il rilievo che le frodi e i reati connessi, oggetto dell'ordinanza impugnata, sono state accertate sulla base di consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, e depositate il 29 novembre 2017; analogamente, l'accertamento dei fatti si fonda anche sulla consulenza tecnica relativa all'impiego dei fondi PISU relativi alle stesse opere pubbliche, 10 depositata il 16 gennaio 2018, laddove il rinvio a giudizio nel procedimento c.d. "Cumbertazione" è stato disposto con decreto del 12 luglio 2017. 3.2. L'ordinanza impugnata appare dunque immune da censure, e conforme ai principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi) (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058); nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). Quindi, nel quadro dei principi affermati delle Sezioni Unite, pur ammettendo la sussistenza di una connessione qualificata - tutta da verificare, peraltro tra i fatti dei procedimenti "Cumbertazione" e "Waterfront", sarebbe stata necessaria, ai fini della invocata retrodatazione dei termini di fase, la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto di contestazione nel secondo procedimento. La manifesta infondatezza della doglianza si coglie, del resto, dal richiamo al principio secondo cui "in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale" (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839). Tale principio è consolidato e pacifico: in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore र्फ 11 "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 27735102); la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752, con riferimento ad una fattispecie in cui la seconda misura cautelare era stata adottata sulla base delle dichiarazioni di un collaborante, già sentito all'epoca dell'adozione della prima misura cautelare, che solo in occasione di una successiva escussione aveva completato il riconoscimento dell'indagato attinto dalla misura cautelare di cui si chiedeva la retrodatazione); la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare;
ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680). Ciò posto, va dunque osservato che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, secondo cui, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, FLANDINA, Rv. 279291), in quanto, a tacer d'altro, pacifico che le fattispecie di R 12 turbata libertà degli incanti-che non sembrano oggetto di esplicita censura - sono emerse in seguito al sequestro dell'hard disk di OR OR eseguito nel procedimento "Cumbertazione, le frodi nell'esecuzione degli appalti (capi da 2 a 29) sono state accertate, a livello di gravità indiziaria, soltanto con il deposito delle consulenze tecniche.
4. Il motivo proposto dall'Avv. Managò, con cui viene dedotta la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica del CT del PM Ing. Viola, formulata con la memoria difensiva, sul rilievo che si trattasse di accertamenti irripetibili, per i quali non è possibile procedere con le forme dell'art. 359, bensì con quelle dell'art. 360 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, va condivisa, nel merito, la motivazione del Tribunale, che ha rigettato l'eccezione rilevando che le consulenze concernenti le esecuzioni delle opere pubbliche oggetto di frode ex art. 356 c.p. non implicano accertamenti irripetibili, in quanto riguardanti cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione, bensì l'analisi di documenti (contratto, contabilità, progetti, planimetrie, atti amministrativi relativi all'appalto, perizie di variante, ecc.) e l'apprezzamento dei lavori realizzati, attraverso sopralluoghi che hanno riguardato siti e opere non suscettibili di modificazioni in tempi brevi. Sotto diverso profilo, va rammentato che l'accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l'organo dell'accusa assume nella fase delle indagini preliminari;
lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell'esame incrociato (Sez. 3, n. 22268 del 24/04/2008, Caleffi, Rv. 240258); esclusa, dunque, una ipotesi di nullità, che, in ragione del principio di tassatività (art. 177 c.p.p.), non è espressamente prevista per i casi di accertamenti tecnici irripetibili eseguiti, in ipotesi, senza contraddittorio, ne consegue, pertanto, la piena utilizzabilità delle consulenze tecniche ai fini della valutazione, in sede cautelare, della gravità indiziaria dei reati di frode nelle pubbliche forniture, salvo il regime di utilizzabilità 'condizionata (al consenso, all'impossibilità sopravvenuta, all'esame del consulente) nel successivo ed eventuale dibattimento. 13 ل ل ه 5. Con il terzo ed il quarto motivo dei ricorsi dell'Avv. Managò e dell'Avv. Surace il ricorrente propone doglianze promiscue nei confronti dei gravi indizi di colpevolezza concernenti i reati contestati per gli appalti del Waterfront e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. In sintesi, si sostiene che i collaboratori di giustizia non hanno mai parlato di BA AN cl. 90, che le dichiarazioni sono generiche ed il ragionamento del Tribunale congetturale, che non è chiaro il contributo concorsuale del BA, che l'imprenditore costretto a pagare una tassa ambientale al più potrebbe essere considerato un imprenditore vittima, non già un imprenditore colluso, e si contesta la "conducenza" delle conversazioni intercettate.
5.1. Preliminarmente va evidenziato che il motivo concernente l'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa estremamente laconico nel ricorso dell'Avv. Managò, tanto da rivelarsi intrinsecamente generico, ed invece articolato diffusamente nel ricorso dell'Avv. Surace (da p. 36 a 73) - è inammissibile sotto molteplici profili, non potendo il 'contenuto delle doglianze essere obliterato dal 'peso' e dall' 'estensione quantitativa' (che anzi, sovente, caratterizza censure scarsamente chiare nella loro portata logica e argomentativa, a discapito della necessità di specificità e di efficacia). Invero, il motivo è inammissibile innanzitutto sotto il profilo della carenza di interesse. È, infatti, consolidato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990); è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull^an” o sul “quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028, che, affermando la necessità di un immediato riflesso sull""an" o sul "quomodo" della misura, ha ritenuto 14 inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). Tanto premesso, la doglianza ha ad oggetto soltanto l'astratta configurabilità dell'aggravante, senza che venga dedotto alcun interesse ad impugnare, derivante da una concreta utilità all'accoglimento del motivo, non venendo in rilievo una questione di durata dei termini massimi di custodia cautelare, o altra questione rilevante in tale prospettiva.
5.2. Con considerazioni che riguardano anche le doglianze concernenti i gravi indizi di colpevolezza, non può mancarsi di osservare che le censure sono altresì inammissibili perché propongono motivi non consentiti concernenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -, manifestamente infondati, oltre che generici.
5.2.1. Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti gravi indizi di colpevolezza e l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso sono eminentemente di fatto, sollecitando, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità - addirittura (nel ricorso dell'Avv. Surace) mediante richiamo 'per incorporazione' di diffusi estratti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di verbali di interrogatorio, nonché di valutazioni formulate in altri procedimenti -, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che Ch 15 si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).
5.2.2. Va inoltre rammentato, con riferimento alle doglianze concernenti la asserita mancanza di "conducenza" delle conversazioni intercettate, che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Sicché le doglianze con cui si contesta il risultato probatorio' dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, proponendone uno alternativo, sono, ancor più in sede cautelare, inammissibili, oltre che generiche, per l'omesso concreto confronto argomentativo con il complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato.
5.2.3. Quanto all'asserita omessa valutazione di una memoria difensiva, nel ribadire che essa non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), e che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la if 16 memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220), va innanzitutto osservato che il Tribunale ha dato atto del deposito della memoria (p. 1). Al riguardo, giova evidenziare che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte;
mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione; ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: "Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività"). Ed il carattere di decisività naturalmente, dipende anche dalla morfologia delle impugnazioni, che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad - ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali i motivi di - impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte"). Al riguardo, giova chiarire che i "capi" oggetto della richiesta di riesame coincidono con i diversi titoli cautelari;
i punti oggetto di impugnazione CR 17 coincidono con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione ai diversi titoli cautelari;
in relazione al punto riguardante la valutazione di gravità indiziaria, le questioni proposte (con la memoria) riguardavano la valenza indiziaria delle conversazioni intercettate (anche tra terzi) e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, nell'assunto difensivo, non avrebbero mai riferito del coinvolgimento di BA AN nelle opere del c.d. Waterfront, e degli altri elementi richiamati dall'ordinanza genetica;
nell'ambito di tali questioni, la memoria difensiva ha articolato numerosi argomenti per sostenere l'insussistenza di un quadro indiziario grave a fondamento della misura cautelare applicata. Tanto premesso, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha ricostruito compiutamente il quadro indiziario complessivo e quello concernente BA AN (cl. 90), con una motivazione che, anche implicitamente, contraddice le deduzioni proposte con la memoria;
è appena il caso di rilevare che il deposito di una memoria difensiva, salvo che non introduca temi nuovi o questioni diverse, non necessariamente amplia il devolutum, ma estende (o, più frequentemente, reitera) gli argomenti posti a fondamento della richiesta (nella specie, di riesame); e quando tali argomenti che, nel caso di specie, si sviluppano in una contestazione del significato probatorio degli elementi indiziari e in una lettura alternativa degli stessi - sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento giurisdizionale non si può lamentare una omessa valutazione;
se la motivazione ha, nel suo complesso, escluso la fondatezza degli argomenti proposti con una memoria difensiva, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata, non può affermarsi che vi è stata una omessa valutazione, ma solo che vi è stato un rigetto;
l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione.
5.2.4. Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici - vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. " ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del compendio probatorio (in particolare, intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) posto a fondamento dell'affermazione, a livello di gravità indiziaria, dei gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza dell'aggravante; gli elementi indiziari, sostiene il ricorrente, sulla base tuttavia di un'argomentazione del tutto assertiva ed avulsa dalla base indiziaria richiamata nell'ordinanza impugnata, sarebbero idonei ad una Lf 18 qualificazione dei fatti che riduca il ruolo del BA a quello di mero "imprenditore vittima". Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Il ricorso dell'Avv. Surace, in particolare, è articolato in una diffusa ed analitica censura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quasi in una 'riedizione' del merito cautelare (come noto, non sindacabile in sede di legittimità), non già in una critica alla motivazione del provvedimento impugnato ed alla sua complessiva tenuta logica;
in altri termini, più lapidari, si attaccano le dichiarazioni dei c.d. 'pentiti', non già la motivazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata, come più ampiamente si dirà, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
5.2.5. I motivi sono inoltre generici, perché contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di un'aggravante in maniera indistinta, senza neppure calibrare le doglianze sulle singole imputazioni costituenti titoli cautelari, e perché omettono del tutto di confrontarsi concretamente con l'ordinanza impugnata, della quale si limitano a richiamare parziali estratti, senza una censura riguardante il complessivo impianto motivazionale. Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che i lavori relativi al lungomare di Gioia Tauro comprendevano 7 appalti indetti dal Comune per un importo complessivo di 21 milioni di euro, che avevano richiamato l'attenzione delle cosche mafiose che delle somme messe a disposizione dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche, da sempre, si nutrono, e che, nel caso in esame, la cosca egemone sul territorio era la cosca LL;
ha rilevato lo stretto legame tra il gruppo imprenditoriale a base familiare dei BA e di OR OR con il clan LL;
ha ricostruito come i lavori relativi al lungomare di Gioia Tauro siano stati, in una prima fase, appannaggio unico, quanto alla esazione di una "tangente ambientale", della famiglia mafiosa dei LL, e come, successivamente, i medesimi avessero CR 19 acconsentito a fare partecipare alla spartizione illecita le giovani leve della cosca LÈ, clan storicamente alleato del clan LL fino all'omicidio di CC LÈ; circostanze, queste, oggetto di precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ES ZA RO, sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. fino alla decisione di collaborare con la giustizia, profondo conoscitore delle dinamiche criminali della Piana di Gioia Tauro, e di Gioia Tauro in particolare, cognato di DO LÈ, vertice indiscusso unitamente a MM LÈ del sodalizio omonimo, entrambi detenuti in regime ex art 41 bis O.P. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha evidenziato come le dichiarazioni rese da ES ZA siano state riscontrate da quanto dichiarato da RU AN, collaboratore di giustizia di epoca recente, in relazione ai contrasti insorti tra i LL ed i LÈ per la spartizione dei lavori del lungomare di Gioia Tauro, e come la risoluzione di detti contrasti fosse passata proprio dall'intervento di OR OR il quale, a sua volta, si rimetteva all'autorevolezza di OS MA, indicato da ES ZA quale referente della cosca LL per i lavori del lungomare di Gioia Tauro. RU ha altresì dichiarato come, durante la comune detenzione, avesse rilevato, all'interno del carcere, la vicinanza e la consuetudine di indubbio significato nell'ambito dei rapporti mafiosi tra BA PP (padre di - AN BA cl. 90), OR OR e OR AN, tutti legati al clan LL, e come, una volta libero, avesse avuto modo di notare, abitando vicino al porto, che i lavori in quell'area fossero stati eseguiti da OR OR, al quale il collaboratore si era rivolto per ottenere assunzioni di lavoratori per dei ragazzi' a lui vicini. Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, dunque, veniva affermato che i lavori in oggetto si svolgevano sotto l'influenza della cosca LL, attraverso la mediazione e l'attività proprio di OR OR, in relazione alle pretese dei clan, e che i referenti della cosca LL per i lavori del lungomare erano OS MA e EN OL. Già nel procedimento c.d. "Cumbertazione", del resto, erano emersi i rapporti di interesse tra OR OR e i referenti del clan LL: nella fase cautelare era stata ritenuta sussistente l'aggravante ex art. 416 bis.
1. c.p. in relazione all'associazione finalizzata alle turbative ed ai reati fine contestati, con decisione confermata dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, OR, Rv. 276066). 20 Ciò posto quanto alla ricostruzione delle fonti indiziarie, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come dalle dichiarazioni rese da ES ZA e da RU AN emergesse l'influenza dei LL sui cantieri del Waterfront di Gioia Tauro, influenza che si sostanziava nella corresponsione di una "tassa ambientale", nell'assunzione di maestranze caldeggiate dal clan LL, e nel conseguente accresciuto prestigio ambientale del sodalizio di 'ndrangheta egemone sul territorio, escludendo la natura estorsiva dei rapporti contrattuali, che, al contrario, si inserivano in un contesto di reciproche cointeressenze in cui vi erano, da un lato, gli imprenditori BA e OR OR, esecutori materiali delle opere pubbliche aggiudicate alle imprese schermo RB Costruzioni s.r.l., TA s.r.l., Comel s.r.I., previa turbativa a monte delle gare pubbliche (secondo quanto già emerso nel procedimento c.d. "Cumbertazione"), e come gli imprenditori BA volessero mantenere una posizione defilata proprio in ragione degli stretti rapporti con i LL. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, nel caso di specie, i rapporti con la cosca LL avessero non già natura estorsiva, bensì si esplicassero in un contesto di rapporti paritari, dove ogni parte coltivava un proprio interesse: OR e BA AN cl. 90, in particolare, fruendo di una posizione privilegiata nel contesto imprenditoriale di Gioia Tauro beneficiando dell'ombrello protettivo dei LL, ed il clan LL ottenendo la corresponsione della "tangente ambientale", l'assunzione di maestranze, la fornitura di mezzi e beni, e, di conseguenza, accrescendo il prestigio criminale sul territorio. Al riguardo, viene richiamato l'interrogatorio reso sul punto da RU AN, dal quale emergeva la conferma della sussistenza di un rapporto paritario tra OR OR e il diretto referente del clan LL, OS MA, e come, proprio la presenza tanto 'immateriale' quanto efficiente del clan LL sui pubblici appalti in esame comportasse che i cantieri non avevano patito nemmeno un furto di modesto cabotaggio. Quanto alla censura secondo cui i collaboratori di giustizia non avrebbero parlato del ruolo ricoperto da BA AN cl. 90, il Tribunale del riesame ha evidenziato che OR OR era il delegato ad operare sui cantieri per conto dei BA, i quali non potevano apparire ed operare in prima persona quali aggiudicatari di commesse pubbliche, e che OR interloquiva con i LL in relazione ai lavori del Waterfront. Sul ruolo di OR quale interlocutore dei LL, il Tribunale evidenzia come nel procedimento c.d. "Cumbertazione" si è formato il giudicato cautelare in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei 212 1 riguardi di OR con riguardo al reato associativo e alle turbative, reati ritenuti commessi in concorso con BA AN cl. 90. Pertanto, risulta coerente con gli elementi probatori di carattere indiziario l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente BA AN cl. 90 ed il cugino BA AN cl. 77 hanno rappresentato gli effettivi "domini" dell'esecuzione delle opere pubbliche oggetto degli appalti banditi dal Comune di Gioia Tauro per la realizzazione del Waterfront, opere aggiudicate alle imprese-schermo RB Costruzioni s.r.l., TA s.r.l. e Comel s.r.l., previa turbativa delle gare pubbliche a monte, secondo uno schema già ricostruito nel procedimento "Cumbertazione". Nell'evidenziare la natura di accordi collusivi, e non di imposizione mafiosa, il Tribunale richiama altresì le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO EL, secondo cui i fratelli BA, tra i quali il padre del ricorrente, erano legati ai LL, a detenere il potere mafioso fosse proprio il padre del ricorrente, almeno fino a che i figli e in particolare BA AN cl. 90 - non avevano acquisito un ruolo operativo autonomo. Il collaboratore di giustizia ha riferito che i BA hanno sempre sovvenzionato i LL, al di fuori di forma alcuna di soggezione soggettiva, in cambio di lavori aggiudicati con modalità illecite. Analogamente il collaboratore di giustizia Russo Antonio, nel dichiarare che gli imprenditori BA viaggiavano "sotto la bandiera dei LL", ha illustrato in dettaglio l'accordo che distribuiva i proventi dell'illecita gestione degli appalti alle consorterie mafiose (LL, Bellocco, Pesce) dominanti tra Gioia Tauro e Rosarno. Rilevanti risultano anche le dichiarazioni di ND MA, da sempre intraneo nelle dinamiche mafiose che governano la Piana di Gioia Tauro, altro collaboratore di giustizia che ha riferito come le gare di appalto fossero illecitamente aggiudicate ai BA con il benestare dei LL, come i figli di NO e di GI BA - e dunque BA AN cl. 90 e BA AN cl. 77- fossero attivi nel contesto richiamato. Dalle verifiche della Guardia di Finanza sulla esatta identificazione di AN BA cl. 90 è emerso che il ricorrente è l'unico dei figli di NO BA con ruoli effettivi nelle società del gruppo familiare, quale amministratore unico di Isotech s.r.l. e di Ediltech s.r.I., sequestrate entrambe nel procedimento c.d. "Ceralacca". Tanto premesso con riguardo alle censure formulate dal ricorrente, va rilevato come le condotte delittuose relative agli appalti del Waterfront in Gioia Tauro non sono state oggetto di contestazioni difensive dinanzi al Tribunale per 22 il riesame con riguardo agli aspetti tecnici;
sicché appare legittimo il rinvio dell'ordinanza impugnata alla richiesta di applicazione di misura cautelare del Pubblico Ministero con riguardo a profili non contestati dalla difesa. Dopo l'analitica verifica della fondatezza in termini di gravità indiziaria delle contestazioni provvisorie elevate a carico del ricorrente in relazione a tutte le opere che confluiscono nel progetto del Waterfront, l'ordinanza impugnata ha rilevato come il ricorrente sia risultato essere il reale esecutore dei lavori, unitamente a OR OR, con la compiacenza di TA e di RB, nonché degli amministratori di Comel s.r.l., i quali mettevano a disposizione di BA le loro società per 'schermare' la partecipazione ed il ruolo del ricorrente, in considerazione del pregresso coinvolgimento di BA AN cl. 90 nei procedimenti "Cumbertazione" e "Ceralacca". Invero, legandosi l'odierno ricorrente al cugino BA AN cl. 77, dominus di un cartello di imprese, è emerso come i BA fossero in grado di turbare numerose gare di appalto con l'ausilio di imprenditori collusi e funzionari pubblici compiacenti. Ciò posto, il Tribunale ha reso motivazioni puntuali e coerenti con le evidenze probatorie richiamate di volta in volta, con argomentazioni che si sottraggono a censure proponibili in sede di legittimità, neppure formulate dalla difesa secondo requisiti di specificità. Giova evidenziare, infine, con riferimento alla asserita evanescenza del ruolo di BA AN (cl.90) nell'esecuzione degli appalti del Waterfront, che, oltre alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il coinvolgimento dell'odierno ricorrente è stato desunto, in maniera eloquente, dalle numerose conversazioni intercettate in ambientale richiamate in relazione ai singoli lavori pubblici oggetto di contestazione -, tra le quali spicca quella dell'8 luglio 2013 in cui BA e OR portano i due ospiti (AN TI e TA, titolari delle società 'schermo' compiacenti) sul lungomare di Gioia Tauro, mostrandogli i lavori da loro eseguiti, tra cui un parcheggio interrato (p. 17, 27-28, 31).
5.2.6. Tanto premesso, la deduzione secondo cui BA AN sarebbe un mero "imprenditore vittima", oltre ad essere frutto di una generica ed assertiva proposizione, è manifestamente infondata, avendo il Tribunale ricostruito attentamente il contesto dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale (BA/OR) ed il gruppo mafioso dei LL, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità. 23 Anche la deduzione con cui si lamenta, in maniera del tutto assertiva, la violazione del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite, secondo cui "la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe" (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), appare del tutto priva di pertinenza nel caso in esame, caratterizzato da un contesto in cui la componente imprenditoriale (BA/OR) risulta avere ricevuto gli appalti grazie all'influenza criminale del clan LL, e risulta avere poi eseguito le opere appaltate frodando nelle pubbliche forniture al fine di ottenere un profitto destinato in parte a sé, in parte al sodalizio mafioso, al quale era riconosciuta la "tangente ambientale"; laddove la consapevolezza di agire nell'interesse, sia pur non esclusivo, ma concorrente, dell'associazione mafiosa, è stata desunta in maniera univoca dagli stessi rapporti diretti tra OR, referente dei BA, e MA, referente della cosca LL per i lavori sul lungomare di Gioia Tauro. Al riguardo, va osservato che l'ordinanza impugnata è immune da censure, e conforme al consolidato insegnamento secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 c.p.), ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod.pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615), ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Le doglianze concernenti pretesi vizi di motivazione in merito ai richiami dell'ordinanza del GIP sui contenuti delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori, sono del tutto generiche, intrinsecamente ed estrinsecamente, e risultano scandite da un andamento argomentativo a tratti confuso e 'sincopato', oltre ad essere declinate interamente in fatto. ск 24 6. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Surace, con cui viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis cod. pen., per l'insussistenza degli artifici e raggiri, e in ordine ai falsi e agli abusi, è inammissibile, perché, nella parte in cui contesta la ricostruzione dei fatti, propone doglianze non consentite, mentre, nella parte in cui contesta la qualificazione giuridica, è manifestamente infondato. Giova al riguardo premettere che il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270). Ciò posto quanto alla contestazione del concorso di reati, va evidenziato che il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri;
ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti (Sez. 2, n. 35638 del 28/06/2017, Lonardelli, Rv. 271246). Nel caso di specie, correttamente è stata affermata la gravità indiziaria del reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., essendo emerso che la sinergia tra i diversi indagati ha consentito, tramite artifici e raggiri costituiti dalla predisposizione di atti ideologicamente falsi (tra cui determine, perizie di variante, collaudi, ecc.), la percezione di ingenti profitti con corrispondente danno patrimoniale per l'Unione Europea e la Regione Calabria, soggetti erogatori dei finanziamenti, oltre che per il Comune di Gioia Tauro, beneficiario dei fondi. La doglianza del ricorrente, calibrata sulla pretesa identità tra funzionari coinvolti nel sistema truffaldino e persone indotte in errore quali organi dell'ente, è manifestamente infondata, innanzitutto perché le vittime delle condotte truffaldine sono state la Regione Calabria e l'Unione Europea, che avevano destinato ed erogato i finanziamenti c.d. PISU al Comune di Gioia Tauro;
laddove i soggetti pubblici coinvolti nel sistema illecito sono risultati essere alcuni funzionari collusi del Comune di Gioia Tauro. 25 Ma la doglianza è altresì manifestamente infondata, in quanto, pur ammettendo che il Comune di Gioia Tauro fosse una delle persone offese, nondimeno è emerso che soltanto alcuni dei funzionari pubblici ha concorso nei procedimenti amministrativi che hanno condotto all'erogazione dei fondi pubblici, mentre residuano altri funzionari, non collusi, che dovevano necessariamente intervenire nel compimento di atti per la liquidazione delle somme (ad es., il responsabile del servizio finanziario, il responsabile del settore finanze e tributi). Al riguardo, va rammentato che, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è richiesta l'identificazione delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state tratte in errore nell'ambito del procedimento per effetto degli artifici o raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268959, che, relativamente ad una fattispecie in cui l'atto dispositivo da parte dell'ente era conseguito ad una condotta truffaldina idonea ad incidere sull'intero processo decisionale, ha affermato che la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contributo, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente).
7. Il motivo proposto dall'Avv. Managò e dall'Avv. Surace, concernente l'attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette un concreto confronto argomentativo con la pur diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
7.1. La deduzione con cui si lamenta l'assenza di attualità delle esigenze cautelari è manifestamente infondata. Invero, è assorbente rilevare che i titoli cautelari concernono i reati aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., in ordine ai quali è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L''antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione 26 relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di 27 tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: “La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). k 28 Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale.
7.2. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 7.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualità e concretezza nei casi di presunzione relativa di pericolosità, merita comunque di essere precisato che l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la pericolosità dell'odierno ricorrente ed il ruolo centrale assunto nel sistema criminale di aggiudicazione ed esecuzione delle opere pubbliche, pilotate dalla cosca di 'ndrangheta egemone sul territorio, sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. Del resto, nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2013-2015) dei fatti oggetto dei titoli cautelari è manifestamente infondata. decorso di un "tempoIl Tribunale del riesame ha escluso che, in concreto, silente" avesse eliso le specifiche esigenze cautelari già individuate sulla base del titolo cautelare fondante la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo emersi elementi in grado di elidere le esigenze di cautela, considerando che i reati contestati risultano essersi dispiegati ininterrottamente fino al 2016, e che BA AN era stato già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere sia nel 2012 (nell'ambito del procedimento c.d. Ceralacca), sia nel 2017 (nell'ambito del procedimento c.d. Cumbertazione), per reati della stessa specie.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. 9 29 2
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente " PP Riccardi Grazia Miccoli PP Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse 30 0 3