Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, va osservata anche nell'ipotesi di ordinanza che applichi nuovamente la custodia cautelare che abbia perduto efficacia per omesso interrogatorio di garanzia, essendo prescritta una nuova valutazione che "attualizzi" la sussistenza delle predette condizioni anche in base alle risultanze dell'interrogatorio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. che aveva operato un integrale rinvio "per relationem" all'ordinanza genetica -allegandola in copia - quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, e ne aveva attualizzato la valutazione richiamando, per incorporazione, le esigenze cautelari evidenziate nella nuova richiesta del P.M., nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenuto privo di elementi di novità suscettibili di diversa valutazione cautelare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 18501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18501 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
185 01/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Аси +94 TERZA SEZIONE PENALE Composta da 219 Renato Grillo - Presidente - Sent. n. sez. Gastone Andreazza CC 02/02/2016 Emanuela Gai R.G.N. 50744/2015 Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR IS GU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2015 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv, Nicola Caricaterra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 settembre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente imputato del reato di partecipazione ad associazione transnazionale finalizzata al traffico di cocaina di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309 del m 1990 e 4 . 146 del 2006 - avverso l'ordinanza, emessa il 26/02/2015 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, applicativa della misura della custodia in carcere.
2. Avverso tale provvedimento il difensore del ricorrente, Avv. Nicola Caricaterra, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
2.1. Vizio di carenza di motivazione: espone che, destinatario di una prima ordinanza cautelare del 10/02/2014, l'odierno ricorrente veniva arrestato ed estradato nel febbraio 2015; l'originaria misura, tuttavia, perdeva efficacia per la nullità dell'interrogatorio di garanzia, ed il 18/02/2015 il IR veniva rimesso in libertà; sottoposto ad interrogatorio il 20/02/2015 dinanzi al Gip del Tribunale di Roma, partecipava altresì all'udienza preliminare del 05/03/2015, per poi rientrare presso la propria abitazione in Inghilterra;
nell'agosto del 2015, peraltro, gli veniva comunicata l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, e, prestato il consenso alla consegna, veniva condotto a Roma, dove gli veniva notificata l'ordinanza impugnata, emessa il 26/02/2015 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Lamentava, con l'istanza di riesame rigettata, che l'ordinanza cautelare fosse priva di motivazione, operando un rinvio integrale alla precedente misura (che veniva allegata) poi dichiarata estinta, con l'unica considerazione aggiuntiva che le dichiarazioni rese dal IR in sede di interrogatorio non avevano aggiunto profili di novità; mancava, dunque, una valutazione autonoma del giudice in sede di 'rinnovazione' della misura estinta. Con l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata la doglianza veniva respinta, sul rilievo che l'ordinanza del Gip contenesse una congrua motivazione per relationem, fondata su un vaglio critico della posizione cautelare, attualizzata alla luce delle risultanze investigative emerse nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Censura l'assenza di qualsivoglia autonoma valutazione, anche alla luce del rilievo che le due ordinanze sono state emesse a distanza di più di un anno, e che le dichiarazioni del IR, che forniva una lettura alternativa della vicenda, non venivano prese in concreta considerazione.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: gli elementi indiziari posti a fondamento della misura sono suscettibili di una lettura alternativa lecita, in quanto la partecipazione ad una consegna di denaro sotto le direttive della TO rinviene la propria giustificazione nel rapporto lavorativo del IR alle dipendenza della società di money transfer, con sede di Londra, dalla stessa gestita;
in assenza di contatti 2 con i fornitori della droga, non vi sono elementi che indizino una consapevolezza, da parte del IR, della provenienza e della destinazione illecite delle somme di denaro;
non vi è prova che IR abbia ricevuto la somma di € 315.000,00 dai calabresi', essendo, peraltro, impossibile un transito aeroportuale con una tale disponibilità in contanti;
inoltre, la ST ha riferito che nell'occasione IR ed altro suo incaricato avevano ricevuto la somma di € 24.000,00 come parte di un maggior prestito al BI. Tuttavia, l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine a tali deduzioni, e soprattutto in ordine alla mancanza di prova della consapevolezza della destinazione del denaro ricevuto da PI al narcotraffico, in considerazione del fatto che sia la societas lecita, che quella illecita, avevano come oggetto sociale la cura del trasferimento di denaro, e quindi, per connotare la condotta di partecipazione alla seconda, occorre la consapevolezza di agire per commettere i delitti legati al narcotraffico. La mancanza di motivazione riguarderebbe anche la consegna di € 315.000,00, nell'assunto accusatorio ricevuti dal PI a Reggio Calabria, e successivamente trasportati per via aerea a Bruxelles, con scalo a Roma;
viceversa, stando alle dichiarazioni della coimputata ST, la somma era molto inferiore, pari a € 24.000,00, e costituiva la restituzione di un prestito concesso al BI;
inoltre, la direttora* era il medesimo appellativo di, IC LU MA, detta anche "Zebra, e quindi non può escludersi che PI dovesse prelevare da BI sia i soldi di quest'ultima, sia la somma di € 20.000,00 da destinare, tramite IR e BS, alla TO. Il vizio di motivazione lamentato, dunque, riguarderebbe la "mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa".
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva: lamenta che non siano stati considerati molteplici elementi l'incensuratezza, la condotta collaborativa, il ruolo secondario ed esecutivo, la distanza temporale dai fatti suscettibili di essere valorizzati per un diverso, e comunque meno rigoroso, giudizio prognostico di pericolosità, anche alla luce della riforma di cui alla I. 47 del 2015; viceversa, l'ordinanza impugnata ha desunto le esigenze cautelari dalla sola gravità dei fatti contestati, senza, tuttavia, una considerazione concreta del ruolo del IR, meramente esecutivo e privo di potere decisionale e organizzativo, e dell'avvenuta disarticolazione del sodalizio criminale;
inoltre, sarebbe venuto meno il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, nella dimensione codificata dalla I. 47 del 2015, anche alla luce del tempo trascorso dai fatti contestati, risalenti al periodo marzo-maggio 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Giova premettere, per una miglior comprensione della vicenda cautelare e delle questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte, che l'ordinanza cautelare genetica riguardava quattro distinte associazioni transnazionali finalizzate al traffico di stupefacenti (capi A, B, C e D), che, con il denaro raccolto in Italia, acquistavano cocaina in Sud America (Brasile e Perù), trasportandola in Europa, e consegnandola ai finanziatori;
in tale più ampia vicenda, a IR IS GU era imputata la condotta di partecipazione al sodalizio criminale contestato al capo D, diretto e promosso da TO IA de MA, che, con il denaro raccolto in Calabria, da esponenti di una cosca di 'ndrangheta, acquistava cocaina in Sud America, trasportandola in Europa, e consegnandola ai finanziatori.
2.2. L'eccezione di nullità dell'ordinanza di ripristino della misura cautelare originariamente emessa il 10/02/2014, eseguita nel febbraio 2015, e dichiarata estinta per omesso interrogatorio, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., è infondata;
invero, la misura veniva nuovamente disposta, ai sensi dell'art. 302, seconda parte, cod. proc. pen., dopo l'assunzione dell'interrogatorio, in data 26/02/2015, con una rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, la doglianza concernente l'assenza di una autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso la seconda ordinanza cautelare, per essersi limitato a richiamare per relationem, e ad allegare, l'ordinanza genetica, non è meritevole di accoglimento.
2.3. Al riguardo, la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., risponde alla finalità, espressa dal legislatore storico, di sottolineare la dimensione autonoma della decisione giudiziaria in materia cautelare personale rispetto alla richiesta del P.M.; l'esigenza di 'positivizzazione' di un obbligo intrinseco alla stessa funzione giurisdizionale, peraltro, è stata riferita, nel corso dei lavori preparatori, alle prassi diffusesi, con l'uso e l'implementazione degli strumenti informatici, soprattutto nell'adozione di provvedimenti cautelari di dimensioni significative, per la presenza di una pluralità di indagati e/o di imputazioni;
in tali ipotesi, le tecniche di redazione dei provvedimenti si sono progressivamente modificate, 나 tanto che l'elaborazione, dottrinale e giurisprudenziale, formatasi sulla motivazione per relationem è stata mutuata per i nuovi modelli' di motivazione "per incorporazione" (o, nel gergo giudiziario, con il c.d. "copia e incolla"). In tal senso, soprattutto nel caso di ordinanze cautelari personali, il giudice richiama, sovente in maniera diretta (con l'utilizzo delle virgolette), altre in maniera indiretta (provvedendo ad una sostanziale parafrasi), l'esposizione delle fonti di prova proposta dal P.M., adoperando una tecnica di redazione che, seppur 'esteticamente' non 'bella' (secondo i canoni dell'estetica, appunto), può rivelarsi efficace, anche nell'ottica precipua del difensore, che ha la possibilità di esaminare direttamente, ad esempio, le intercettazioni poste a fondamento dell'affermazione di gravità indiziaria, senza dover necessariamente accedere ai 'brogliacci' delle singole conversazioni solo sinteticamente richiamate. Il richiamo delle fonti di prova, e, talvolta, la condivisione della stessa valutazione proposta dal P.M. in maniera argomentata, non può dunque inficiare in alcun modo l'essenza dell'autonomia decisionale. Il problema si è posto, e si pone, allorquando la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante. Questa la ratio del legislatore storico. Tuttavia, secondo i canoni ermeneutici tradizionali, le norme di legge, una volta emanate, si distaccano dalla voluntas 'soggettiva' del legislatore storico, per assumere una propria dimensione oggettiva nell'ordinamento giuridico. In tal senso, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", o "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa semplicemente dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del P.M., in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili 'estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, la richiesta del P.M. LR 5 (ma il discorso è analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, la richiesta del P.M., condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal P.M.: in tale seconda ipotesi, supponendo che la richiesta contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una d . rielaborazione critica 0 un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste;
soprattutto nei casi di richiamo diretto (evidenziato dall'utilizzo delle virgolette), "per incorporazione", della richiesta del P.M., e allorquando questa contenga prevalentemente, come sovente si registra, una esposizione delle fonti di prova, la cui valutazione è rimessa all'efficacia c.d. 'autoevidente', il controllo giurisdizionale del giudice St 1 06 della cautela deve consistere in una argomentata, per quanto succinta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi probatori ed alla loro efficacia dimostrativa.
2.4. Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte che ha affrontato la questione, affermando che la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265983, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale "per relationem", sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento). Nello stesso senso si sono espresse altre pronunce di questa Corte: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare;
Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico - ministero, salvo che l'ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica. È stato, al riguardo, aggiunto che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645), ed è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto 나 del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del GIP che aveva richiamato la richiesta del PM ed aveva graduato, altresì, le misure cautelari applicate ai ricorrenti, così evidenziando una autonoma valutazione circa la rilevanza delle emergenze investigative e delle esigenze cautelari inerenti ciascun indagato). Dunque, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del P.M. (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, D R, Rv. 265611).
2.5. Tanto premesso, nell'evidenziare che l'ordinanza con la quale viene nuovamente applicata la custodia cautelare che abbia perduto efficacia a norma dell'art. 302 cod. proc. pen. è del tutto autonoma rispetto alla precedente, essendo prescritta una nuova valutazione delle condizioni indicate dagli artt. 273, 274 e 275 stesso codice, (anche) in base alle risultanze dell'interrogatorio, (Sez. 1, n. 1550 del 11/03/1996, Biondolillo, Rv. 204394), va osservato che l'ordinanza emessa il 26/02/2015 ha operato un integrale rinvio per relationem all'ordinanza genetica, allegandola materialmente in copia, quanto alla individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, attualizzando la valutazione con il richiamo, per incorporazione, delle esigenze cautelari evidenziate dal P.M. nella richiesta di riemissione, e del contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenuto privo di elementi di novità suscettibili di diversa valutazione cautelare. Dunque, appare immune da vizi l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. che ha richiamato per relationem l'originaria ordinanza cautelare, che operava una diffusa ed ampia esposizione e valutazione delle fonti di prova, del contenuto delle intercettazioni, e della rete di legami propria dei sodalizi criminali oggetto di contestazione, dai quali la posizione dell'odierno ricorrente non poteva essere enucleata mediante operazione di parcellizzazione narrativa e valutativa, che avrebbe compromesso la stessa comprensibilità e tenuta logica della decisione cautelare. Peraltro, nel caso in esame il rinvio per relationem è operato non già alla richiesta di una parte processuale, bensì all'ordinanza genetica già emessa da un giudice, e contenente un autonomo vaglio critico e valutativo del compendio probatorio raccolto e sottoposto dal P.M. . Va inoltre aggiunto, anticipando considerazioni che verranno рій ampiamente esposte in seguito, che l'obbligo di autonoma valutazione prescritto 8 ся dall'art. 292 cod. proc. pen. risulta osservato anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che, lungi dall'integrare gli "elementi forniti dalla difesa" (comma 2, lett. c bis), costituiscono, a quanto consta, una mera lettura alternativa del compendio probatorio. Al riguardo, infatti, gli "elementi" richiamati dalla norma che devono essere oggetto di autonoma valutazione di irrilevanza devono consistere in elementi di fatto, o, comunque, su di essi fondati, non in mere deduzioni, o dichiarazioni che si limitino ad esporre ricostruzioni alternative, magari fantasiose o del tutto avulse dalle risultanze probatorie;
chè, al contrario, l'onere motivazionale si disperderebbe in inutili e defatiganti considerazioni prive di riferimenti fattuali, costrette a confrontarsi, nell'ambito di una sterile dialettica declinata sulle supposizioni, con rilievi totalmente avulsi dalla realtà fenomenica oggetto di prova, e con pregiudizio per la stessa comprensibilità della motivazione, requisito necessario per il controllo logico-giuridico del percorso seguito dal giudice.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non soltanto perché costituisce mera riproposizione dei medesimi motivi proposti con la richiesta di riesame e motivatamente respinti dall'ordinanza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, 13449 del 12/02/2014, Kasem, 259456; n. rv. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608), ma anche perché sollecita una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Invero, come si è già evidenziato nell'esposizione dei motivi di ricorso, il vizio di motivazione lamentato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguarda, per espressa ammissione del ricorrente, la "mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa" (p. 10 del ricorso). Al riguardo, va rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dal provvedimento impugnato, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441), e che il sindacato di legittimità non può trascendere in una rivalutazione del quadro probatorio o in un diverso 9 се apprezzamento delle questioni di merito, dovendo essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.1. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata afferma la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente evidenziando che il IR era uno dei due "ragazzi" indicati dalla TO a BI, nel corso delle conversazioni via chat intercettate, che sarebbero arrivati "per prendere i documenti" (che, nella interpretazione attribuita al linguaggio cifrato adoperato, rappresentavano il denaro destinato all'acquisto delle partite di cocaina), e che, come riscontrato dalla p.g., il 20 marzo 2013 alloggiavano nella stanza 307 dell'Hotel Lido a Reggio Calabria;
lo stesso IR veniva visto raggiungere a bordo di un taxi l'aeroporto di Reggio Calabria, diretto a Bruxelles;
dal tenore delle conversazioni intercettate, declinate sovente in termini criptici, emergeva che il IR, unitamente a BS AE, aveva l'incarico di ricevere il denaro raccolto da BI, e materialmente consegnatogli da PI in albergo, per poi trasportarlo all'estero, per finanziare l'acquisto di cocaina in Sud America;
il coinvolgimento del IR veniva desunto altresì dalla presenza, il 6 maggio 2013, presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, ove raggiungeva la TO e WA AM ER, che si erano nuovamente recati in Calabria per provvedere alla raccolta del denaro. Ebbene, il Tribunale del riesame, nel valutare le doglianze difensive, evidenzia che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra TO e IR, dipendente dell'agenzia di money transfer a Londra, non fornisce un'adeguata spiegazione lecita alla vicenda illecita ricostruita, concernente il trasferimento del denaro destinato all'acquisto di una ingente partita di stupefacenti;
aggiunge che l'identificazione della TO quale interlocutrice del BI, contestata dalla difesa sul rilievo di una possibile individuazione di altra persona con identico pseudonimo, è incontestabile, in quanto fondata sull'individuazione dei PIN utilizzati nelle conversazioni, e riferibili alla sola TO;
riteneva, infine, irrilevante la circostanza dei mancati controlli del IR in occasione dei transiti aeroportuali, essendo comunque emersa, dalle conversazioni captate (e analiticamente richiamate), la consegna e la destinazione del denaro. L'ordinanza, dunque, motiva adeguatamente in merito agli elementi probatori emersi nei confronti di IR IS, senza omettere di confrontarsi con la lettura alternativa proposta dalla difesa, e fondata, sostanzialmente, sulla SR 10 inconsapevolezza dell'indagato della provenienza e della destinazione illecita del denaro. Al riguardo, la difesa dell'indagato ha lamentato un travisamento dei fatti, deducendo che questi, proprio in ragione del rapporto di lavoro con la TO, non aveva consapevolezza della provenienza e della destinazione illecita del denaro, e che, se avesse davvero ricevuto l'ingente somma di € 315.000,00, non avrebbe oltrepassato i controlli aeroportuali senza rilievi. Va, sul profilo del preteso travisamento, ricordato che, in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della I. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). È inammissibile, dunque, il profilo dedotto dal ricorrente, che, invocando un travisamento del fatto da parte del Tribunale del riesame, sollecita una rilettura del materiale probatorio ed una rivalutazione dello stesso conforme alle dichiarazioni ed alla versione dell'indagato. Del resto, oltre a rilevare l'interesse (non solo processuale) del quale è portatore l'indagato, ed il regime delle dichiarazioni dallo stesso rese, non soggette ad obbligo di verità, va ribadito che l'ordinanza impugnata non omette di confrontarsi con la versione difensiva, con una motivazione che appare immune da vizi logici. Invero, alla stregua di comuni e condivise massime di esperienza, l'esistenza di un rapporto di lavoro con la TO non può, di per sé, giustificare una raccolta di denaro contante, per importi significativi, operata non già presso la sede operativa dell'agenzia di money transfer, a Londra, bensì in altro Stato;
del resto, a prescindere dall'importo trasportato (€ 315.000,00 secondo l'ipotesi accusatoria, € 24.000,00 secondo la deduzione difensiva, a pag. 9 nota 2 del ricorso, fondata sulle dichiarazioni rese dalla coimputata TO in sede di 11 나 interrogatorio), comunque non insignificante, la stessa destinazione del denaro non risulta essere Londra, sede dell'agenzia, bensì Bruxelles. L'attività di dipendente di un money transfer, infatti, non consiste nella raccolta, in qualsiasi parte del mondo, di somme di denaro, peraltro consistenti e in contanti, bensì nella ricezione, presso la sede ove opera l'agenzia, del denaro, per il trasferimento, con i consueti canali bancari o comunque finanziari 'tracciabili', ai destinatari del versamento;
pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso che l'esistenza del rapporto di lavoro rendesse di per sé lecita la raccolta ed il trasporto del denaro, indiziando una inconsapevolezza del carattere illecito delle operazioni. Al contrario, proprio le modalità, del tutto eccentriche rispetto ai canali leciti di trasferimento del denaro, ed invece consuete per le operazioni di carattere illecito, indiziano, secondo consueti canoni della c.d. prova logica, corroborati da collaudate massime di esperienza, la consapevolezza della provenienza e della destinazione illecita delle somme raccolte e trasportate all'estero, quale segmento di una più ampia operazione illegale di narcotraffico internazionale. Irrilevante, oltre che infondata, come congruamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, appare la deduzione relativa all'incerta identificazione A A della Directora, inoppugnabilmente individuata nella TO grazie alla verifica dei PIN utilizzati nelle conversazioni via chat con BI;
analogamente la deduzione relativa all'importo della somma consegnata a IR, e da questi trasportata a Bruxelles, che, oltre ad essere obliterata nella sua pretesa attitudine falsificante dalla valutazione complessiva del quadro probatorio, e non dalla valutazione parcellizzata ed atomistica proposta dal ricorrente, non tiene conto della circostanza che il trasporto del denaro è avvenuto insieme ad altro coimputato, e che la somma di € 315.000,00, ove adeguatamente raccolta in tagli del massimo importo (da € 500,00) e suddivisa, non implica necessariamente una agevole scoperta (ciascuno potendo occultare sulla persona 315 banconote).
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'inadeguatezza di una misura meno afflittiva, è fondato nei limiti di seguito esposti. Invero, l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure meno afflittive sulla base della presunzione relativa di adeguatezza sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: al riguardo, infatti, ha ritenuto che l'appartenenza al sodalizio criminoso, dotato di una struttura organizzativa articolata a livello internazionale, fosse sintomatica dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito criminale internazionale del 12 SR traffico di stupefacenti, "che offre senza limitazioni territoriali ripetute occasioni di delitto", grazie all'elevato spessore criminale del sodalizio, ed alla rete di conoscenze criminali creata;
in tal senso, l'atteggiamento collaborativo manifestato non sarebbe significativo di una carenza del pericolo di recidiva, in considerazione della circostanza che il IR si è già reso irreperibile ed è stato dichiarato latitante. Ad escludere l'adeguatezza di misure meno afflittive, peraltro, non soccorrerebbero elementi positivi dai quali desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, in ossequio alla 'clausola di riserva' contenuta nel citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. . Al riguardo, va altresì evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. (come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), prevede che "le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De LU, Rv. 265350); in tal senso, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a - delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653); pertanto, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato è individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, lungi dal desumere l'attualità del pericolo dalla sola gravità dei fatti, ha evidenziato i diversi elementi dai quali trarre la valutazione di persistente pericolosità 'cautelare', peraltro oggetto della presunzione, seppur relativa, imposta dal codice: proprio tale inserimento, stabile e continuativo, nel contesto criminale del traffico internazionale di 13 GR stupefacenti integra quelle probabili, e non meramente astratte, occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che rendono altamente probabile la reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato. Tuttavia, l'ordinanza non risulta essersi confrontata concretamente con due elementi suscettibili, in astratto, di affievolire o di elidere la prognosi negativa di recidiva: da un lato, il decorso del tempo dalla commissione dei fatti (contestati fino al maggio 2013) e la disarticolazione, dedotta dal ricorrente, del sodalizio criminoso;
dall'altro, l'atteggiamento di 'disponibilità' e di collaborazione esposto nel ricorso, che avrebbe visto il IR non sottrarsi alle ricerche, anche successivamente alla declaratoria di estinzione della prima ordinanza cautelare, prestare il consenso alla consegna in Italia, mentre si trovava in Inghilterra, e imbarcarsi per Roma non appena la polizia inglese gli ha comunicato la nuova ordinanza cautelare. Al riguardo, infatti, è stato condivisibilmente affermato che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria;
tuttavia, il giudice è tenuto a valutare se tale presunzione non possa essere vinta propria dal distacco temporale intervenuto dai fatti laddove lo stesso, per la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 3, n. 33037 del 15/07/2015, G. e altri, Rv. 264190; cfr., altresì, Sez. 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv. 264984). Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il Riesame delle misure coercitive, per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari, affinchè valuti l'effettiva ricorrenza degli elementi dedotti (la disarticolazione effettiva del sodalizio ed il fattivo atteggiamento collaborativo), ed i riflessi sul concreto giudizio cautelare relativo al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce anche del tempo trascorso dalla commissione dei fatti in contestazione, nei limiti di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Se 14 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari e con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il Riesame delle misure coercitive. Rigetta nel resto il ricorso. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 02/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Renato Grillo Giuseppe Riccord DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 MAG 2016 OL CANCELLIERE NA IAni 15