Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 18501
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Sentenza 2 febbraio 2016

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In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, va osservata anche nell'ipotesi di ordinanza che applichi nuovamente la custodia cautelare che abbia perduto efficacia per omesso interrogatorio di garanzia, essendo prescritta una nuova valutazione che "attualizzi" la sussistenza delle predette condizioni anche in base alle risultanze dell'interrogatorio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. che aveva operato un integrale rinvio "per relationem" all'ordinanza genetica -allegandola in copia - quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, e ne aveva attualizzato la valutazione richiamando, per incorporazione, le esigenze cautelari evidenziate nella nuova richiesta del P.M., nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenuto privo di elementi di novità suscettibili di diversa valutazione cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 18501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18501
    Data del deposito : 2 febbraio 2016

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